Sentenza del 26/07/2017 n. 704 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Appello - Assenza di specifici motivi - Inammissibilità - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è dichiarato inammissibile, poiché non è sufficiente ripetere le difese già svolte nel giudizio di primo grado: l'appellante deve confrontarsi concretamente con la decisione impugnata e indicare le ragioni per cui essa sarebbe errata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato proposto limitandosi alla mera riproposizione testuale delle eccezioni già formulate in primo grado, senza individuare specifiche censure rivolte alle statuizioni, alla motivazione o agli errori della sentenza impugnata. Il motivo riguarda quindi l'assenza di motivi specifici di gravame.
Norme richiamate
Cass. civ., n. 1224/2007
È inammissibile l'appello che si limiti esclusivamente ad una semplice e testuale riproposizione delle stesse eccezioni espresse in primo grado, senza prevedere alcuna specifica censura alle statuizioni della sentenza impugnata.
L'appello deve contenere contestazioni specifiche alla sentenza impugnata e non può consistere nella mera ripetizione delle difese già svolte.
Cass. civ., n. 14908/2014
Conferma la necessità che i motivi d'appello siano specificamente indirizzati contro la decisione di primo grado.
Cass. civ., n. 8185/2015
La riproposizione delle eccezioni di primo grado, se non accompagnata da una critica concreta alla sentenza, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi di appello.
Cass. civ., n. 11172/2016
L'assenza di una puntuale censura alle statuizioni impugnate comporta l'inammissibilità del gravame.
Massime di principio
- Un appello deve contestare specificamente le ragioni poste dal giudice a fondamento della sentenza; non è sufficiente ripetere le argomentazioni già presentate in primo grado.
- Per evitare l'inammissibilità, ogni motivo deve indicare quale statuizione viene impugnata, quale errore si attribuisce al giudice e quale decisione alternativa si chiede.
- La semplice riproposizione delle eccezioni può essere utile solo se collegata a una critica puntuale della motivazione della sentenza e alle ragioni per cui il giudice non le avrebbe correttamente esaminate.
- Il requisito di specificità riguarda il contenuto sostanziale dell'impugnazione: non occorre necessariamente una formula particolare, ma deve risultare chiaro il confronto con la decisione impugnata.
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