Sentenza del 26/07/2017 n. 599 - Corte di Giustizia UE
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 138, paragrafo 1 - Qualificazione di operazione di cessione intracomunitaria - Esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni - Rivendita di beni acquistati ad un soggetto passivo in un altro Stato membro prima del trasporto fuori dal territorio del primo Stato membro - Eventuale incidenza della trasformazione di una parte dei beni prima della loro spedizione - Eventuale esenzione di prima cessione per trasformazione posteriore alla prima cessione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione IVA delle prime cessioni effettuate da X a Y, società identificata ai fini IVA in Estonia. Y rivendeva immediatamente i beni ad acquirenti finali situati in altri Stati membri e i beni venivano trasportati direttamente dalla Lituania verso tali Stati, talvolta dopo classificazione, glassatura e confezionamento in Lituania. X sosteneva che le prime cessioni fossero cessioni intracomunitarie esenti, mentre l'amministrazione fiscale le considerava cessioni interne imponibili. La Corte doveva stabilire a quale cessione imputare l'unico trasporto intracomunitario e se l'identificazione IVA dell'acquirente intermedio o la trasformazione dei beni incidesse sull'esenzione.
La decisione
La Corte ha stabilito che, in una catena di due cessioni con un unico trasporto intracomunitario, il trasporto può essere imputato a una sola cessione. Poiché la seconda cessione a favore degli acquirenti finali era avvenuta prima del trasporto e i beni erano stati spediti direttamente dalla Lituania agli Stati membri degli acquirenti finali, il trasporto non poteva essere imputato alla prima cessione da X a Y. Pertanto, salvo verifica del giudice nazionale, le prime cessioni erano cessioni interne lituane e non beneficiavano dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. L'identificazione IVA di Y in Estonia non era sufficiente a qualificare l'operazione come intracomunitaria. La successiva trasformazione dei beni non modificava tale conclusione, poiché era avvenuta dopo la prima cessione e non rientrava tra le condizioni sostanziali dell'esenzione.
Norme richiamate
Articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori dai loro rispettivi territori ma nell'Unione, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo (...) in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.
L'esenzione richiede, tra l'altro, che il bene sia effettivamente spedito o trasportato in un altro Stato membro e che il trasporto sia imputabile alla specifica cessione considerata. In una catena di cessioni successive con un solo trasporto, soltanto una cessione può essere qualificata come intracomunitaria.
Articolo 20 della direttiva 2006/112/CE
Si considera acquisto intracomunitario di beni l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato (...) a destinazione dell'acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza.
La cessione intracomunitaria e il corrispondente acquisto intracomunitario devono riferirsi allo stesso trasferimento di beni e allo stesso trasporto. Il bene deve essere trasportato a destinazione dell'acquirente che effettua l'acquisto intracomunitario.
Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Costituisce "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
Per individuare la cessione cui imputare il trasporto occorre valutare quando è stato trasferito il potere di disporre dei beni, in particolare nei confronti dell'acquirente finale.
Articolo 40 della direttiva 2006/112/CE
È considerato luogo d'acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.
La disposizione collega l'acquisto intracomunitario al luogo di arrivo effettivo dei beni, non al semplice Stato membro in cui l'acquirente intermedio è identificato ai fini IVA.
Articolo 141 della direttiva 2006/112/CE
La Corte ha esaminato la disposizione solo nel contesto normativo, chiarendo che essa riguarda specifiche operazioni triangolari e acquisti intracomunitari, non costituisce di per sé il fondamento dell'esenzione della prima cessione oggetto della causa.
Articolo 49, paragrafo 1, della legge lituana sull'IVA
La norma nazionale prevedeva l'applicazione dell'aliquota zero alle cessioni di beni a un soggetto identificato IVA in un altro Stato membro, quando i beni erano spediti dalla Lituania verso un altro Stato membro. La sua applicazione doveva comunque rispettare le condizioni sostanziali previste dal diritto dell'Unione.
Massime di principio
- In una catena di due cessioni con un solo trasporto intracomunitario, il trasporto deve essere attribuito a una sola delle cessioni; non è possibile esentare automaticamente entrambe.
- L'esenzione della cessione intracomunitaria dipende dal trasporto effettivo dei beni e dal suo collegamento con la specifica cessione, non dalla sola presenza di numeri identificativi IVA di Stati membri diversi.
- Se l'acquirente intermedio rivende i beni prima che inizi il trasporto e i beni vengono spediti direttamente al cliente finale, normalmente il trasporto è imputabile alla seconda cessione, non alla prima.
- L'identificazione IVA dell'acquirente intermedio in uno Stato membro diverso da quello della cessione o della destinazione finale non costituisce, da sola, prova sufficiente del carattere intracomunitario dell'operazione.
- Per qualificare le operazioni occorre svolgere una valutazione complessiva delle circostanze: momento dei trasferimenti di proprietà o del potere di disposizione, soggetti coinvolti, luogo di partenza e destinazione, organizzazione del trasporto e documentazione disponibile.
- Una lavorazione, trasformazione o attività di confezionamento effettuata dopo la prima cessione non altera automaticamente la qualificazione IVA della cessione; non è una condizione sostanziale prevista dall'articolo 138, paragrafo 1.
- Il rischio di doppia imposizione non giustifica da solo l'estensione dell'esenzione: occorre applicare correttamente le regole su cessioni, acquisti intracomunitari, luogo dell'operazione e, se applicabile, triangolazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 17 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 601 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 704 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 2492 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 4750 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →