Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24145/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato l'assoluzione, pronunciata dal Tribunale di Latina, nei confronti di Mastrostefano Fausto e Faiola Alessandra per il reato connesso alla morte di Mitrano Gianluca (fatto del 9 luglio 2009). Era contestata l'omissione, a carico degli imputati responsabili della segnaletica e dell'impianto semaforico del Comune di Sperlonga, di ripristinare la visibilità del cartello del limite di 40 km/h e di ripristinare tempestivamente il funzionamento del semaforo, omissioni ritenute aver concorso a cagionare l'evento mortale. Il ricorrente denunciava: (1-2) omessa valutazione di prove decisive (CTU civile e sentenza civile che aveva ritenuto responsabile il Comune e escluso la colpa della vittima); (3) errata esclusione del nesso causale in quanto la Corte avrebbe applicato un criterio penalistico di causalità (probabilità prossima alla certezza) mentre, trattandosi di impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., avrebbe dovuto applicare il criterio civilistico del "più probabile che non".

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi (mancava la decisività dell'omessa valutazione documentale rispetto alla motivazione già data in primo grado) ma ha accolto il terzo motivo ritenendo che i giudici di merito avessero applicato il criterio penalistico della causalità (probabilità prossima alla certezza) invece del criterio civilistico della probabilità prevalente. Per tale motivo la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello per un nuovo esame secondo i principi civilistici (accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e verifica del nesso causale con il criterio del più probabile che non).

Norme richiamate

  • art. 589 bis cod. pen.

    Norma penale richiamata come titolo di imputazione originario (omicidio stradale per condotte colpose). La Corte ha però precisato che, nell'appello promosso dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., il giudice non è chiamato a pronunciarsi in via incidentale sulla colpevolezza penale ma a valutare la responsabilità civile secondo il diritto comune.

  • art. 14, comma 1, lett. c) Codice della Strada

    Norma del Codice della Strada relativa agli obblighi di segnalazione e manutenzione; nell'impianto fattuale gli imputati erano accusati di violazione di tale disposizione per omissione nella manutenzione della segnaletica e del semaforo.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Disciplina l'impugnazione della parte civile contro sentenza di proscioglimento e limita l'impugnazione 'ai soli effetti della responsabilità civile'. La Corte ha richiamato che, in tale contesto, il giudice civile deve accertare l'illecito aquiliano e non formulare un giudizio di colpevolezza penale.

  • art. 2043 cod. civ.

    Fondamento dell'azione risarcitoria aquiliana. La Corte ha stabilito che, nel giudizio di impugnazione promosso dalla parte civile, il giudice deve valutare l'integrazione dell'illecito civile e il nesso di causalità secondo il criterio della 'probabilità prevalente' (più probabile che non).

  • Corte Costituzionale, sent. n. 182/2021

    Richiamata dalla Cassazione per affermare che il giudice chiamato a decidere sugli effetti civili, nel caso di estinzione o proscioglimento penale, non deve formulare un giudizio di colpevolezza penale ma accertare la responsabilità civile secondo i parametri del diritto civile.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 30328/2002 - Franzese)

    Riferimento al criterio penalistico della causalità 'probabilità prossima alla certezza' che i giudici di merito avevano impropriamente utilizzato; la Cassazione ha distinto tale criterio da quello civilistico applicabile nel giudizio di cui all'art. 576 c.p.p.

Massime di principio

  • Quando la parte civile impugna una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 576 c.p.p., il giudice non deve esprimere un giudizio di colpevolezza penale ma valutare la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
  • Nel giudizio civile derivante da impugnazione della parte civile il nesso causale va accertato con il criterio della 'probabilità prevalente' (più probabile che non), non con il criterio penalistico della 'probabilità prossima alla certezza'.
  • Le risultanze di un giudizio civile o di una CTU civile possono essere rilevanti ma non vincolano i giudici penali; per far valere la rilevanza omessa o travisata di tali prove è necessario dimostrare la loro decisività rispetto alla motivazione impugnata.
  • Se i giudici di merito applicano il criterio errato per l'accertamento del nesso causale (es. applicano il criterio penalistico invece di quello civilistico), la sentenza è annullabile e il giudice dovrà riesaminare la vicenda alla luce del corretto parametro probatorio.
  • In casi di pluralità di cause potenziali, il giudice civilistico deve scartare le ipotesi meno probabili, confrontare le rimanenti e scegliere quella che, per riscontri probatori o coerenza logica, risulti la più probabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.