Regolamento (UE) 2017/360
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/360 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva buprofezin (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sull’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificando le condizioni di approvazione del buprofezin. La modifica nasce dalla necessità di ridurre il rischio di esposizione dei consumatori all’anilina, metabolita che può formarsi in caso di lavorazione ad alte temperature. Per questo gli usi autorizzabili vengono limitati ai soli impieghi come insetticida e acaricida su colture non commestibili, con obblighi transitori per gli Stati membri e con un termine massimo per l’eventuale periodo di tolleranza.
Modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva buprofezin, limitandone gli usi autorizzabili ai soli impieghi su colture non commestibili e aggiornando le misure transitorie per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva buprofezin e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Vincola gli Stati membri nel riesame delle autorizzazioni esistenti, nella concessione di eventuali periodi di tolleranza e nell’adeguamento delle condizioni di impiego. Ha applicazione generale e diretta in tutti gli Stati membri; riguarda in particolare gli usi agricoli/fitosanitari, con esclusione degli impieghi su colture commestibili, che non possono più essere autorizzati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/360: condizioni di approvazione del buprofezin
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 in relazione alla sostanza attiva buprofezin, approvata nell’ambito del sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La revisione è motivata dalla necessità di gestire il rischio connesso alla possibile formazione di anilina, sostanza cancerogena, durante la lavorazione ad alte temperature delle colture trattate.
Contesto e base giuridica
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 21, paragrafo 3, seconda alternativa, e dell’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Dai considerando emerge che il buprofezin era già stato iscritto nella direttiva 91/414/CEE a condizione che fossero fornite informazioni supplementari di conferma sui fattori di trasformazione e conversione rilevanti per la valutazione del rischio per i consumatori.
Valutazione scientifica e conclusioni
Il richiedente ha trasmesso al Regno Unito, Stato membro relatore, le informazioni supplementari richieste il 30 gennaio 2013. Il Regno Unito ha valutato tali dati e ha presentato un addendum il 9 settembre 2014; l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso le proprie conclusioni il 28 luglio 2015. Il riesame in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi ha portato all’adozione del rapporto di riesame il 24 gennaio 2017.
Rischio per i consumatori e limitazione d’uso
La Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite dimostrassero la degradazione del buprofezin in diversi metaboliti, inclusa l’anilina, quando la sostanza è sottoposta a lavorazione ad alte temperature. Poiché l’anilina è una sostanza cancerogena per la quale non può essere escluso un meccanismo genotossico, non è possibile ipotizzare una soglia ammissibile di esposizione. Per ridurre il rischio di esposizione dei consumatori attraverso colture trasformate, il regolamento limita quindi gli usi autorizzabili del buprofezin ai soli impieghi come insetticida e acaricida su colture non commestibili.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene modificato nella parte relativa al buprofezin. La nuova formulazione precisa che possono essere autorizzati soltanto gli usi su colture non commestibili e richiama, per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le conclusioni del rapporto di riesame sul buprofezin, incluse le appendici I e II nella versione definitiva adottata dal comitato permanente.
Prescrizioni per gli Stati membri nella valutazione delle autorizzazioni
Nell’esame delle autorizzazioni, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a tre profili:
- la sicurezza degli operatori e dei lavoratori, anche tramite l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso;
- l’applicazione di un adeguato periodo di attesa per le colture a rotazione in serra;
- il rischio per gli organismi acquatici, con l’obbligo di prevedere misure di attenuazione dei rischi, se necessarie. Le condizioni di autorizzazione devono includere, ove opportuno, tali misure di mitigazione.
Misure transitorie e periodo di tolleranza
Gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti buprofezin entro il 21 giugno 2017. Qualora sia concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e, in ogni caso, terminare non oltre il 21 giugno 2018.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per aggiornare le condizioni di approvazione del buprofezin, sostanza già considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Limitazione degli usi autorizzabili
Per il buprofezin possono essere autorizzati solo usi come insetticida e acaricida su colture non commestibili. La limitazione deriva dal rischio di formazione di anilina nei processi di lavorazione ad alte temperature e dalla conseguente necessità di ridurre l’esposizione dei consumatori.
Obblighi per gli Stati membri sulle autorizzazioni esistenti
Gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti buprofezin entro il 21 giugno 2017, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.
Periodo di tolleranza
L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e non può terminare oltre il 21 giugno 2018.
Criteri tecnici e misure di attenuazione del rischio
Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto del rapporto di riesame sul buprofezin, con particolare attenzione alla sicurezza di operatori e lavoratori, al periodo di attesa per le colture a rotazione in serra e al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono includere, se del caso, dispositivi di protezione individuale e altre misure di attenuazione dei rischi.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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