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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/361

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/361 della Commissione, del 28 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per una data specifica, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero di tali valori in funzione dei dati disponibili. L’allegato riporta, per ciascun codice NC e per determinati paesi terzi di origine, il relativo valore in EUR/100 kg. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica all'importazione nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per le specifiche voci di nomenclatura combinata indicate e per i corrispondenti paesi terzi di origine. È destinato a operare nell'ambito del meccanismo del prezzo di entrata previsto dalla normativa OCM per il settore ortofrutticolo. Il regolamento produce effetti immediati dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/361 della Commissione fissa, per una determinata giornata, i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel meccanismo del prezzo di entrata applicabile ad alcuni ortofrutticoli. L’atto si inserisce nel quadro della disciplina OCM e attua le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede l’aggiornamento giornaliero di tali valori sulla base di dati variabili.

Fondamento normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all’importazione sono stabiliti in applicazione dei criteri derivanti dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e servono a determinare il prezzo di entrata per taluni prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Ambito oggettivo e soggetti interessati

L’atto riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell’allegato del regolamento, identificati tramite specifici codici della nomenclatura combinata. Per ciascun codice sono indicati i paesi terzi di origine interessati e il relativo valore forfettario all’importazione espresso in EUR/100 kg. Il meccanismo è rilevante per gli operatori economici che importano tali merci nell’Unione e per le autorità doganali che applicano il prezzo di entrata.

Contenuto dell’allegato

L’allegato contiene la tabella dei valori forfettari all’importazione. Tra i codici indicati figurano, tra gli altri, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 30 90. I paesi di origine riportati includono Egitto (EG), Israele (IL), Marocco (MA), Turchia (TR), Tunisia (TN), Cile (CL), Cina (CN), Sud Africa (ZA) e il codice ZZ per le altre origini.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione della natura giornaliera del calcolo dei valori forfettari. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nell'ambito del regime dell'organizzazione comune dei mercati agricoli previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli provenienti da paesi terzi.

Criterio di determinazione e aggiornamento

I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in conformità alle regole applicabili ai prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011. Il regolamento dà quindi attuazione concreta a un aggiornamento periodico e automatico del parametro tariffario.

Valori forfettari all'importazione dell'allegato

L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e origini: ad esempio 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 30 90, con valori differenziati per paesi come EG, IL, MA, TR, TN, CL, CN, ZA e per il codice ZZ (altre origini).

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internocommercio internazionaleorganizzazione comune dei mercatiortofrutta

Testo integrale

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