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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/330

Regolamento (UE) 2017/330 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Normativa europea32017R0330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio UE contro la Corea del Nord per recepire la risoluzione ONU 2321 (2016) e la decisione PESC 2017/345. Introduce nuovi divieti di importazione e di fornitura di taluni beni strategici, rafforza i controlli su trasporti marittimi e aerei, amplia le restrizioni bancarie e disciplina in modo più dettagliato le attività delle rappresentanze diplomatiche e consolari nordcoreane. Prevede anche deroghe limitate, generalmente subordinate ad autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro e all’approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

Modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 rafforzando le misure restrittive dell'UE nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord), con nuovi divieti su importazioni, trasporti, servizi finanziari e portuali, nonché nuove regole su beni, navi, aeromobili e conti bancari.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione dell’Unione, in particolare operatori commerciali, finanziari, di trasporto, logistici e soggetti che importano, esportano, acquistano, trasferiscono, forniscono o finanziano beni e servizi connessi alla Corea del Nord. Incide inoltre su rappresentanze diplomatiche e uffici consolari nordcoreani, sui loro membri, sulle navi e sugli aeromobili collegati alla Corea del Nord, e sulle attività svolte nell’Unione o con transito nell’Unione, inclusi porti, aeroporti e zone franche. Le deroghe e autorizzazioni sono concentrate sugli Stati membri indicati nei siti web dell’allegato II, previo caso per caso assenso del comitato per le sanzioni ONU o, in alcuni casi, previa valutazione dell’autorità competente nazionale. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; alcune misure prevedono termini specifici, in particolare l’11 aprile 2017 per la chiusura di taluni conti bancari e il 13 marzo 2017 per la comunicazione dei nominativi dei membri nordcoreani di missioni diplomatiche o consolari.

Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti della Corea del Nord

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 329/2007 per recepire le nuove misure conseguenti alla risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza ONU e alla decisione (PESC) 2017/345. Il considerando sottolinea che le misure riguardano, in particolare, nuovi divieti di esportazione e importazione, un rafforzamento delle restrizioni nei trasporti e ulteriori limitazioni nel settore bancario.

Ambito di applicazione

Le modifiche incidono sugli operatori che intrattengono rapporti commerciali, finanziari, logistici o di trasporto con la Corea del Nord, nonché su rappresentanze diplomatiche e uffici consolari nordcoreani e sui loro membri. Il regolamento opera nell’ambito territoriale dell’Unione, includendo espressamente il carico presente o in transito nell’Unione, gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Beni soggetti a restrizioni e nuovi allegati

L’articolo 2 aggiorna il sistema degli allegati del regolamento n. 329/2007. Vengono richiamati i beni a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 e vengono introdotte o precisate liste specifiche di beni soggetti a restrizioni: prodotti collegati ai programmi nucleari, alle armi di distruzione di massa o ai missili balistici; componenti chiave del settore missilistico; carburante per aerei; prodotti sensibili connessi alle armi di distruzione di massa individuati dalle risoluzioni ONU 2270 (2016) e 2321 (2016). Sono inoltre aggiornati gli allegati relativi a rame, nichel, argento e zinco; statue; elicotteri e navi; e navi designate dal comitato per le sanzioni.

Divieti di importazione, acquisto e trasferimento

Il regolamento rafforza in modo significativo il blocco su materie prime e prodotti strategici. È vietato importare, acquistare o trasferire dalla Corea del Nord oro, minerale di titanio, minerale di vanadio, terre rare, carbone, ferro, minerale di ferro, rame, nichel, argento, zinco e prodotti petroliferi, indipendentemente dalla loro origine nordcoreana. Resta inoltre vietata ogni attività consapevole e deliberata finalizzata a eludere tali restrizioni.

Deroghe limitate per fini di sussistenza

Sono previste eccezioni molto circoscritte per alcune operazioni su ferro, minerale di ferro e carbone. Per il ferro e il minerale di ferro la deroga opera solo se l’operazione è destinata esclusivamente a scopi di sussistenza e non è collegata alla generazione di introiti per programmi nucleari o missilistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni ONU richiamate. Per il carbone, oltre alla finalità di sussistenza, devono ricorrere cumulativamente l’assenza di collegamento con programmi vietati, l’assenza di coinvolgimento di soggetti sanzionati o ad essi collegati, e il mancato superamento del limite aggregato annuo comunicato dal comitato per le sanzioni.

Statue, elicotteri, navi e immobili

Con gli articoli 4 quater e 4 quinquies sono introdotti divieti specifici di importazione di statue nordcoreane e di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di elicotteri e navi elencati negli allegati. Il nuovo articolo 4 sexies vieta inoltre di concedere o prendere in locazione immobili con soggetti del governo nordcoreano, e di partecipare ad attività relative a immobili da essi posseduti, locati o utilizzati, salvo le attività strettamente necessarie alle missioni diplomatiche o consolari e non idonee a produrre reddito per il governo nordcoreano.

Controlli sul carico e sulle operazioni di transito

L’articolo 5 estende la possibilità di ispezione del carico, compresi i bagagli, quando vi sia un collegamento con la Corea del Nord o con soggetti sanzionati: provenienza o destinazione nordcoreana, ruolo di intermediario o facilitatore svolto da Corea del Nord, suoi cittadini o soggetti collegati, oppure utilizzo di navi o aeromobili nordcoreani o privi di nazionalità. Lo scopo è verificare l’assenza di prodotti vietati dalle risoluzioni ONU o dal regolamento.

Restrizioni bancarie e conti delle missioni nordcoreane

L’articolo 5 bis bis introduce un regime specifico per i conti bancari delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nordcoreani. Gli enti finanziari e creditizi non possono aprire conti per tali soggetti o per i loro membri nordcoreani e devono chiudere, entro l’11 aprile 2017, i conti detenuti o controllati da essi. Sono ammesse deroghe, caso per caso, per conto aperto o mantenuto nello Stato membro ospitante o di accreditamento, con obblighi di comunicazione tra Stati membri e Commissione. Gli Stati membri devono inoltre notificare i nominativi dei membri nordcoreani accreditati entro il 13 marzo 2017 e i successivi aggiornamenti entro una settimana.

Finanziamento del commercio con la Corea del Nord

L’articolo 9 ter vieta di fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la Corea del Nord, includendo crediti, garanzie e assicurazioni all’esportazione. La deroga è possibile solo con autorizzazione dell’autorità competente nazionale e previa approvazione del comitato per le sanzioni; lo Stato membro deve informare gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse.

Restrizioni portuali, aeree e navali

L’articolo 11 bis amplia i casi di divieto di accesso ai porti, includendo anche le navi oggetto di congelamento nell’allegato IV bis. Sono previste eccezioni per emergenza, rientro al porto di provenienza o arrivo per ispezione; ulteriori autorizzazioni possono essere concesse per motivi umanitari o altre finalità coerenti con le risoluzioni ONU o con il regolamento. Per gli aeromobili operati da vettori nordcoreani o originari della Corea del Nord è vietato decollare, atterrare o sorvolare il territorio dell’Unione, salvo casi di ispezione, emergenza o autorizzazione umanitaria.

Divieti relativi a leasing, equipaggio, registrazione e assicurazione navale

L’articolo 11 ter rafforza le misure sul settore marittimo: sono vietati leasing e noleggio di navi o aeromobili alla Corea del Nord e a soggetti collegati, i servizi di equipaggio a navi o aeromobili nordcoreani, la proprietà, gestione, assicurazione e classificazione delle navi battenti bandiera nordcoreana, la registrazione di navi possedute o controllate dalla Corea del Nord o da suoi cittadini e la fornitura di assicurazione o riassicurazione a tali navi. Le deroghe richiedono, in linea generale, l’approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

Deroga per attività umanitarie internazionali

L’articolo 11 quater consente di autorizzare attività altrimenti vietate quando il comitato per le sanzioni abbia accertato che esse siano necessarie per facilitare il lavoro di organizzazioni internazionali e ONG impegnate in assistenza e soccorso alla popolazione civile nordcoreana, in conformità al paragrafo 46 della risoluzione 2321 (2016).

Potere di aggiornamento degli allegati e applicazione

L’articolo 13 aggiorna i poteri di modifica degli allegati, così da consentire adattamenti alle liste di merci, persone, entità e navi in funzione delle decisioni del comitato per le sanzioni o del Consiglio di sicurezza ONU. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni e degli allegati

È inserita la definizione di "rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e i loro membri", ricondotta alle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, includendo i rappresentanti della Corea del Nord accreditati presso organizzazioni internazionali con sede negli Stati membri. Sono aggiornati gli allegati del regolamento n. 329/2007 per includere nuove categorie di beni e liste soggette a restrizioni: allegato I nonies (rame, nichel, argento e zinco), allegato III bis (statue), allegato III ter (elicotteri e navi) e allegato IV bis (navi designate dal comitato per le sanzioni).

Divieti di importazione di materie prime e prodotti strategici

Viene vietato importare, acquistare o trasferire dalla Corea del Nord oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare; carbone, ferro e minerale di ferro; rame, nichel, argento e zinco; prodotti petroliferi. È vietata anche qualsiasi attività consapevole e deliberata volta a eludere tali divieti. Sono previste deroghe limitate per operazioni su ferro e minerale di ferro destinate esclusivamente a scopi di sussistenza e per il carbone, solo se ricorrono condizioni cumulative: assenza di collegamento con la generazione di introiti per programmi nucleari o missilistici o altre attività vietate, assenza di coinvolgimento di persone o entità sanzionate o collegate, e mancato raggiungimento del limite aggregato annuo comunicato dal comitato per le sanzioni.

Restrizioni su statue, elicotteri, navi e beni immobili

È vietato importare, acquistare o trasferire dalla Corea del Nord le statue elencate nell’allegato III bis. È inoltre vietato vendere, fornire, trasferire o esportare nella Corea del Nord elicotteri e navi elencati nell’allegato III ter. Un nuovo articolo vieta anche di dare in locazione o mettere a disposizione beni immobili a persone o organismi del governo nordcoreano per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari, di prendere in locazione immobili da tali soggetti e di partecipare ad attività connesse a immobili da essi detenuti o utilizzati, salvo quanto essenziale per missioni diplomatiche o consolari e non idoneo a generare reddito per il governo nordcoreano. I beni immobili sono definiti come terreni, edifici e loro parti situati fuori dal territorio nordcoreano.

Controlli sul carico e sui mezzi di trasporto

Il carico, inclusi bagagli personali e registrati, che si trova o transita nell’Unione può essere ispezionato se proviene dalla Corea del Nord, è diretto in Corea del Nord, è intermediato o facilitato da Corea del Nord, suoi cittadini o soggetti collegati, oppure da persone o entità elencate nell’allegato IV, o se è trasportato su nave battente bandiera nordcoreana, aeromobile registrato in Corea del Nord, oppure su nave o aeromobile privi di nazionalità.

Misure bancarie e finanziarie

Gli enti finanziari o creditizi non possono aprire conti bancari per rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nordcoreani e per i loro membri nordcoreani; devono chiudere entro l’11 aprile 2017 i conti detenuti o controllati da tali soggetti. Sono previste deroghe limitate per consentire l’apertura o la permanenza di un conto, previo caso per caso assenso del comitato per le sanzioni e purché la rappresentanza o l’ufficio siano ospitati nello Stato membro o il membro sia accreditato presso di esso. Gli Stati membri devono comunicare i nominativi e i dati identificativi dei membri nordcoreani accreditati entro il 13 marzo 2017 e aggiornare tempestivamente tali informazioni.

Finanziamenti agli scambi commerciali con la Corea del Nord

È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la Corea del Nord, inclusi crediti, garanzie e assicurazioni all’esportazione, a favore di persone, entità o organismi coinvolti in tali scambi. La deroga richiede l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro, subordinata alla preventiva approvazione del comitato per le sanzioni; lo Stato membro deve informare Commissione e altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.

Restrizioni portuali, marittime e aeronautiche

L’articolo 11 bis amplia i casi di divieto di accesso ai porti includendo anche le navi elencate nell’allegato IV bis. Sono previste eccezioni per emergenza, ritorno al porto di provenienza o arrivo ai fini dell’ispezione; ulteriori deroghe possono essere concesse per motivi umanitari o altre finalità coerenti con gli obiettivi del regolamento, previo accertamento del comitato per le sanzioni o dell’autorità competente. È inoltre vietato agli aeromobili operati da vettori nordcoreani o originari della Corea del Nord decollare, atterrare o sorvolare il territorio dell’Unione, salvo atterraggio per ispezione, emergenza o autorizzazione per finalità umanitarie o coerenti con il regolamento.

Divieti nei servizi navali e nell’assicurazione

È vietato concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili, o fornire servizi di equipaggio, alla Corea del Nord e a specifiche persone o entità sanzionate o collegate. È vietato prestare servizi di equipaggio a navi o aeromobili nordcoreani, possedere o gestire navi battenti bandiera nordcoreana, registrare o mantenere nel registro navi possedute o controllate dalla Corea del Nord o da suoi cittadini, nonché fornire assicurazione o riassicurazione a tali navi. Sono previste deroghe limitate, in particolare per attività umanitarie o di sussistenza, sempre con approvazione preventiva del comitato per le sanzioni o dell’autorità competente.

Deroga per attività umanitarie internazionali e ONG

È prevista una deroga generale che consente all’autorità competente di autorizzare attività altrimenti vietate, quando il comitato per le sanzioni abbia accertato che esse sono necessarie per agevolare il lavoro di organizzazioni internazionali e non governative impegnate in assistenza e soccorso alla popolazione civile nordcoreana, ai sensi del paragrafo 46 della risoluzione 2321 (2016).

Aggiornamento dei poteri di modifica degli allegati

La Commissione e il Consiglio possono aggiornare gli allegati per adeguare le liste di merci, persone ed entità in funzione delle decisioni del comitato per le sanzioni o del Consiglio di sicurezza ONU; sono richiamati anche i numeri di riferimento della nomenclatura combinata del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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