Regolamento (UE) 2017/358
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/358 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma che l’acrinatrina resta approvata solo alle condizioni già previste, senza estendere gli impieghi come insetticida e acaricida oltre il limite di 22,5 g/ha per applicazione. La Commissione conclude infatti che i dati supplementari presentati dal richiedente non dimostrano il rispetto dei requisiti dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, soprattutto in relazione ai rischi per organismi acquatici e artropodi non bersaglio. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Conferma delle condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina, mantenendo il limite di impiego come insetticida e acaricida di 22,5 g/ha per applicazione.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva acrinatrina e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono e che sono impiegati come insetticidi o acaricidi nell’Unione europea. Riguarda la verifica delle condizioni di approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dell’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, riga 19. Non introduce un regime generale nuovo, ma conferma le condizioni già vigenti; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante anche ai fini SEE.
Conferma delle condizioni di approvazione dell’acrinatrina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/358 della Commissione interviene nell’ambito del sistema di approvazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La finalità è quella di confermare, all’esito della procedura di riesame, le condizioni già fissate per l’acrinatrina nell’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Contesto procedurale e base normativa
La sostanza attiva acrinatrina era già stata approvata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 ed era stata inserita nel regolamento (UE) n. 540/2011, parte B, riga 19. In tale sede era stato stabilito che possono essere autorizzati solo impieghi come insetticida e acaricida e che la dose non deve superare 22,5 g/ha per applicazione. La domanda di modifica delle condizioni di approvazione, presentata da Cheminova A/S l’8 maggio 2012, mirava invece a rimuovere il limite di dosaggio per tali impieghi.
Iter di valutazione scientifica
La domanda è stata esaminata dalla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002. La Francia ha predisposto un addendum al progetto di rapporto di valutazione e lo ha trasmesso alla Commissione e all’EFSA. L’Autorità ha poi avviato la consultazione con il richiedente e con gli Stati membri, concedendo 60 giorni per osservazioni scritte, e il 21 novembre 2013 ha adottato la propria conclusione sulla possibilità di impieghi senza limitazioni di dosaggio.
Ragioni del mantenimento del limite di dose
Sulla base dell’addendum, della conclusione EFSA e di altri elementi pertinenti, la Commissione ritiene che i dati supplementari forniti dal richiedente non abbiano superato le criticità che avevano originariamente giustificato la limitazione. In particolare:
- l’acrinatrina è molto tossica per i pesci e per gli invertebrati acquatici;
- le misure di attenuazione del rischio già richieste alle condizioni vigenti sono considerate notevoli;
- l’aumento significativo delle dosi comporterebbe una maggiore esposizione, senza prova di mantenimento di un rischio accettabile per gli organismi acquatici;
- l’EFSA ha inoltre concluso che dosi superiori comporterebbero un rischio elevato per gli artropodi non bersaglio.
Esito giuridico
La Commissione conclude che non è dimostrato il rispetto dei requisiti dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per un uso dell’acrinatrina senza limitazioni di dosaggio. Di conseguenza, con l’articolo 1 del regolamento vengono confermate integralmente le condizioni di approvazione già vigenti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, riga 19.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Conferma delle condizioni di approvazione
L’articolo 1 conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina stabilite nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, riga 19. Rimane quindi fermo il vincolo secondo cui possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida, a dosi non superiori a 22,5 g/ha per applicazione.
Esito negativo della richiesta di modifica delle condizioni
Il regolamento prende atto della domanda presentata il 8 maggio 2012 da Cheminova A/S per ottenere l’autorizzazione di impieghi senza limitazioni di dosaggio. Sulla base della valutazione dello Stato membro relatore, dell’addendum al progetto di rapporto di valutazione e della conclusione EFSA del 21 novembre 2013, la Commissione ritiene non dimostrato che gli impieghi senza limitazioni soddisfino i requisiti dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Motivazione scientifica e valutazione del rischio
Le criticità che giustificano il mantenimento del limite di dose riguardano in particolare l’elevata tossicità dell’acrinatrina per pesci e invertebrati acquatici e il rischio elevato per gli artropodi non bersaglio in caso di aumento delle dosi. Il regolamento evidenzia che le nuove informazioni non dimostrano che un incremento significativo dell’esposizione manterrebbe il rischio a un livello accettabile.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 feb 2017Regolamento (UE) 2017/357
- Regolamento · 28 feb 2017Regolamento (UE) 2017/359
- Regolamento · 28 feb 2017Regolamento (UE) 2017/360
- Regolamento · 28 feb 2017Regolamento (UE) 2017/361
- Regolamento · 27 feb 2017Regolamento (UE) 2017/330
- Regolamento · 27 feb 2017Regolamento (UE) 2017/331
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →