Regolamento (UE) 2017/359
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/359 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulle condizioni di approvazione dell’oxifluorfen a seguito della valutazione di dati di conferma richiesti in sede di approvazione della sostanza attiva. La Commissione conclude che non è possibile escludere un rischio elevato per gli organismi acquatici senza ulteriori restrizioni, e modifica quindi le condizioni d’uso autorizzabili. Vengono inoltre fissati termini per l’adeguamento o la revoca delle autorizzazioni nazionali e per l’eventuale periodo di tolleranza.
Modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen e aggiorna le restrizioni d’uso per i prodotti fitosanitari che la contengono.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva oxifluorfen e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza autorizzati negli Stati membri dell’UE. Incide sulle condizioni di approvazione nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sulle autorizzazioni esistenti e sugli eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Modifica delle condizioni di approvazione dell’oxifluorfen
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/359 della Commissione interviene sulla disciplina dell’oxifluorfen, sostanza attiva già approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La modifica nasce dall’esame dei dati di conferma richiesti al momento dell’approvazione e dalla successiva valutazione del rischio, con particolare riguardo agli effetti sugli organismi acquatici.
Contesto e motivazione dell’intervento
L’oxifluorfen era stato approvato con l’obbligo, per il richiedente, di fornire ulteriori informazioni di conferma su cinque aspetti specifici. Tra questi figurava il rischio potenziale della sostanza attiva e di alcuni metaboliti per gli organismi acquatici. Dopo la presentazione delle informazioni supplementari da parte del richiedente, la Spagna, quale Stato membro relatore, ha svolto la propria valutazione e l’ha trasmessa alla Commissione, agli altri Stati membri e all’EFSA.
A seguito della consultazione degli Stati membri, del richiedente e dell’EFSA, e delle conclusioni dell’Autorità del 28 luglio 2015, la Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite non fossero sufficienti a escludere un rischio elevato per gli organismi acquatici. In particolare, è stato considerato elevato il rischio derivante dalla sostanza madre e dai metaboliti MW 347 e Deg 27, con conseguente necessità di ulteriori restrizioni d’impiego.
Ambito di applicazione e conseguenze pratiche
Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate e le loro condizioni specifiche. Le nuove regole incidono sui prodotti fitosanitari contenenti oxifluorfen autorizzati negli Stati membri, che devono essere riesaminati alla luce delle condizioni aggiornate.
Gli Stati membri devono quindi adeguare le autorizzazioni esistenti, modificandole o revocandole entro il 21 giugno 2017, se necessario. Se viene concesso un periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte o per l’uso di prodotti già immessi sul mercato, tale periodo deve essere il più breve possibile e comunque concludersi entro il 21 giugno 2018.
Nuove condizioni di impiego autorizzabili
L’allegato modificato consente solo impieghi molto specifici dell’oxifluorfen:
- uso come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo;
- applicazione dall’autunno all’inizio della primavera;
- dose massima di 150 g di sostanza attiva per ettaro all’anno.
Misure di attenuazione del rischio e valutazione nazionale
Nel valutare le autorizzazioni secondo i principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare il rapporto di riesame sull’oxifluorfen, incluse le appendici I e II nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Nell’ambito di tale valutazione, occorre prestare particolare attenzione:
- alla sicurezza degli operatori, prevedendo, se del caso, adeguati dispositivi di protezione individuale;
- ai rischi per gli organismi acquatici;
- ai rischi per i mammiferi che si nutrono di lombrichi;
- ai rischi per i macroorganismi terricoli;
- ai rischi per artropodi e piante non bersaglio.
Le condizioni di autorizzazione devono inoltre includere misure di mitigazione come:
- zone tampone non trattate;
- ugelli riduttori per limitare la dispersione delle sostanze nebulizzate;
- corrispondente etichettatura dei prodotti fitosanitari;
- eventuali ulteriori misure di attenuazione dei rischi, se richieste dal caso concreto.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento è stato adottato il 28 febbraio 2017 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica delle condizioni di approvazione dell’oxifluorfen
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per sostituire le disposizioni specifiche relative all’oxifluorfen. Sono consentiti solo impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall’autunno all’inizio della primavera, con dose non superiore a 150 g di sostanza attiva per ettaro all’anno.
Valutazione del rischio e restrizioni aggiuntive
La Commissione prende atto che le informazioni supplementari non hanno eliminato il rischio elevato per gli organismi acquatici derivante da oxifluorfen e da alcuni metaboliti (in particolare MW 347 e Deg 27). Le condizioni di autorizzazione devono quindi includere misure di attenuazione del rischio, come zone tampone non trattate e ugelli riduttori della deriva, oltre alla relativa etichettatura dei prodotti.
Elementi da considerare nella valutazione nazionale
Gli Stati membri, nell’applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono tenere conto del rapporto di riesame sull’oxifluorfen, in particolare delle appendici I e II, e prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e ai rischi per organismi acquatici, mammiferi che si nutrono di lombrichi, macroorganismi terricoli, artropodi e piante non bersaglio.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti oxifluorfen entro il 21 giugno 2017.
Periodo di tolleranza
Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e in ogni caso terminare entro il 21 giugno 2018.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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