Regolamento (UE) 2017/357
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della Commissione, del 28 febbraio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole, a seguito del ritiro della domanda di approvazione presentata dalla società interessata. La Commissione prende atto dell’istruttoria svolta dallo Stato membro relatore e dall’EFSA, ma conclude che, venuta meno la domanda, non è opportuno procedere all’approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento non preclude la presentazione di una futura nuova domanda. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva cyclaniliprole nell’ambito della procedura di approvazione delle sostanze attive per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti negli Stati membri ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non incide sulla possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della Commissione conclude la procedura avviata per l’approvazione del cyclaniliprole nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La decisione è adottata dopo la valutazione tecnico-scientifica svolta dallo Stato membro relatore e dall’EFSA, ma il procedimento viene inciso dal ritiro della domanda da parte della richiedente.
Contesto procedurale e valutazione
La ISK Biosciences Europe N.V. aveva presentato all’Austria, il 19 dicembre 2013, una domanda di approvazione della sostanza attiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 17 gennaio 2014 lo Stato membro relatore aveva comunicato l’ammissibilità della domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3. In seguito, gli effetti della sostanza su salute umana, salute animale e ambiente sono stati valutati conformemente all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, e il progetto di rapporto di valutazione è stato presentato il 1° aprile 2015.
Intervento dell’EFSA e ritiro della domanda
Il progetto di rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il 6 aprile 2016 l’EFSA ha trasmesso alla Commissione le proprie conclusioni sulla valutazione del rischio di impiego del cyclaniliprole come antiparassitario. Tuttavia, con lettera del 28 settembre 2016, la società richiedente ha ritirato la propria domanda di approvazione.
Effetto giuridico: non approvazione
Alla luce del ritiro della domanda, la Commissione ha ritenuto non opportuno approvare la sostanza attiva ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’articolo 1 del regolamento dispone pertanto in modo espresso che il cyclaniliprole non è approvato.
Possibilità di una futura nuova domanda
Il regolamento chiarisce che la decisione non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda relativa al cyclaniliprole secondo la procedura ordinaria prevista dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento ha quindi natura non definitiva rispetto a future iniziative del richiedente o di altri operatori.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Procedura di domanda e valutazione
La ISK Biosciences Europe N.V. aveva presentato domanda di approvazione del cyclaniliprole all’Austria il 19 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Lo Stato membro relatore ha notificato l’ammissibilità della domanda il 17 gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, e ha trasmesso un progetto di rapporto di valutazione il 1° aprile 2015, dopo aver esaminato gli effetti della sostanza su salute umana, salute animale e ambiente conformemente all’articolo 11, paragrafi 2 e 3.
Conclusioni EFSA e ritiro della domanda
Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che il 6 aprile 2016 ha trasmesso alla Commissione le proprie conclusioni sulla valutazione del rischio. Con lettera del 28 settembre 2016, la richiedente ha ritirato la domanda di approvazione del cyclaniliprole.
Non approvazione della sostanza attiva
L’articolo 1 stabilisce che la sostanza attiva cyclaniliprole non è approvata. La non approvazione deriva dal ritiro della domanda e dall’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Effetti del regolamento e possibilità di nuova domanda
Il regolamento precisa che non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda relativa al cyclaniliprole ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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