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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/331

Regolamento (UE) 2017/331 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Normativa europea32017R0331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 sulle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, introducendo una specifica esenzione per l’attrezzatura da biathlon. La deroga riguarda fucili, munizioni e congegni di mira inclusi in un nuovo allegato IV, a condizione che siano conformi alle regole dell’Unione internazionale di biathlon e destinati esclusivamente a competizioni e allenamenti di biathlon. La misura attua l’aggiornamento della decisione PESC 2017/350 e precisa che restano impregiudicati i requisiti autorizzativi previsti dal regolamento (UE) n. 258/2012.

Deroga mirata alle misure restrittive verso la Bielorussia per consentire l’esportazione di specifiche attrezzature da biathlon.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a persone, entità e organismi soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 765/2006 nei confronti della Bielorussia. Incide in particolare sui divieti di esportazione, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria relativi ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna. La modifica introduce una deroga limitata ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati nell’allegato IV, purché conformi alle specifiche IBU per l’attrezzatura da biathlon e destinati esclusivamente a eventi e allenamenti di biathlon. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento (UE) 2017/331 del Consiglio: deroga per l’attrezzatura da biathlon nelle misure restrittive contro la Bielorussia

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 765/2006, che disciplina le misure restrittive nei confronti della Bielorussia, per allinearlo alla decisione (PESC) 2017/350. La finalità è limitata e puntuale: consentire, in deroga ai divieti esistenti, l’esportazione di specifiche attrezzature da biathlon, senza incidere sul resto dell’assetto sanzionatorio.

Contesto e finalità

Il considerando iniziale ricorda che il regolamento (CE) n. 765/2006 vieta l’esportazione verso qualsiasi persona, entità o organismo di attrezzature potenzialmente utilizzabili per la repressione interna in Bielorussia, nonché la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi. Il presente atto modifica tale disciplina per recepire la nuova deroga prevista a livello PESC e chiarisce che restano fermi i requisiti autorizzativi previsti dal regolamento (UE) n. 258/2012.

Ambito della deroga introdotta

La modifica riguarda gli articoli 1 bis e 1 ter del regolamento (CE) n. 765/2006, ai quali viene aggiunto un nuovo paragrafo 4. La deroga opera solo per:

  • fucili;
  • relative munizioni;
  • congegni di mira;
  • purché tali beni siano elencati nell’allegato IV;
  • purché siano conformi alle specifiche per l’attrezzatura da biathlon definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell’IBU;
  • purché siano destinati esclusivamente a eventi e allenamenti di biathlon.

In altri termini, la norma non liberalizza in generale le esportazioni di materiale potenzialmente sensibile verso la Bielorussia, ma crea un’esenzione strettamente circoscritta a usi sportivi di biathlon.

Allegato IV e classificazione delle merci

Il regolamento aggiunge un nuovo allegato IV al regolamento (CE) n. 765/2006. L’allegato individua le categorie interessate anche mediante codici doganali indicativi:

  • fucili da biathlon: ex 9303 30;
  • munizioni per fucili da biathlon: ex 9306 21, ex 9306 29, ex 9306 30 90;
  • congegni di mira per fucili da biathlon: ex 9305 20.

La presenza dell’allegato è rilevante per l’operatività della deroga, poiché la non applicazione del divieto è subordinata all’inclusione del bene tra quelli elencati.

Rapporti con altri atti dell’Unione

Il regolamento si coordina con la decisione (PESC) 2017/350, che ha modificato la decisione 2012/642/PESC introducendo la deroga per l’attrezzatura da biathlon. Inoltre, viene espressamente precisato che il nuovo regime non pregiudica i requisiti per la concessione di una licenza previsti dal regolamento (UE) n. 258/2012, relativo alle armi da fuoco, alle loro parti e componenti e alle munizioni.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica delle deroghe ai divieti di esportazione

All’articolo 1 bis e all’articolo 1 ter del regolamento (CE) n. 765/2006 viene aggiunto un nuovo paragrafo 4. La nuova disposizione stabilisce che il divieto del paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati nell’allegato IV, purché tali beni siano conformi alle specifiche per l’attrezzatura da biathlon previste dai regolamenti di eventi e competizioni dell’IBU e siano destinati esclusivamente a eventi e allenamenti di biathlon.

Introduzione dell’allegato IV

Il testo allegato al regolamento è inserito come nuovo allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006. L’allegato identifica le categorie doganali dei beni interessati: fucili da biathlon, munizioni per fucili da biathlon e congegni di mira per fucili da biathlon, con i relativi codici ex 9303 30, ex 9306 21, ex 9306 29, ex 9306 30 90 ed ex 9305 20.

Coordinamento con la decisione PESC 2017/350

La modifica è giustificata dall’adeguamento del regolamento (CE) n. 765/2006 alla decisione (PESC) 2017/350, che ha introdotto una deroga al divieto di esportazione per l’attrezzatura da biathlon nell’ambito della disciplina PESC sulle misure restrittive contro la Bielorussia.

Rapporto con il regolamento (UE) n. 258/2012

Il regolamento precisa espressamente che nessuna sua disposizione incide sui requisiti per la concessione di una licenza previsti dal regolamento (UE) n. 258/2012 in materia di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunecommercio esteroarmi e munizioni

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