Sentenza del 27/12/2018 n. 9446 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - ICI - Terreno destinato ad attività estrattiva - Individuazione nel PRG come area edificabile - Imposta - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta legittima: quando il Comune qualifica urbanisticamente il terreno come area edificabile e ne determina il valore, il terreno è soggetto a ICI anche se destinato ad attività estrattiva. La qualificazione urbanistica rileva ai fini dell'imposta e la destinazione estrattiva non esclude di per sé l'edificabilità fiscale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'ICI a un terreno destinato ad attività estrattiva. Il Comune aveva individuato il terreno nel Piano Regolatore Generale come area edificabile e aveva determinato con apposita delibera il relativo valore venale. Il contribuente contestava presumibilmente che la destinazione estrattiva e le caratteristiche concrete del bene escludessero la qualificazione come area edificabile e, quindi, l'imposizione.
Norme richiamate
Art. 1 del d.lgs. n. 504/1992
L'ICI si applica ai terreni qualificati come aree fabbricabili secondo gli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dall'effettiva edificazione del terreno.
Art. 2 del d.m. n. 28/1998
La disciplina catastale e urbanistica richiamata contribuisce a individuare la natura e la qualificazione delle aree rilevanti ai fini fiscali.
Art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005
La norma conferma la rilevanza della qualificazione urbanistica dell'area ai fini dell'assoggettamento all'imposta, anche quando l'utilizzazione concreta del terreno sia condizionata o particolare.
Cass. sent. n. 20776/2005
Richiamata quale precedente sul rilievo della destinazione urbanistica ai fini dell'ICI.
Cass. sent. n. 23703/2007
Richiamata quale precedente sulla soggezione all'ICI delle aree qualificate edificabili dagli strumenti urbanistici.
Cass. sent. n. 5485/2008
Richiamata quale precedente in materia di qualificazione fiscale delle aree edificabili.
Cass. sent. n. 21764/2009
Richiamata quale precedente sulla rilevanza della destinazione urbanistica, anche in presenza di limiti all'utilizzazione concreta.
Cass. sent. n. 27065/2008
Richiamata quale precedente in tema di determinazione e valutazione delle aree edificabili ai fini ICI.
Cass. sent. n. 19732/2010
Richiamata quale precedente conforme sull'assoggettamento all'ICI delle aree individuate come edificabili dagli strumenti urbanistici.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, la qualificazione urbanistica del terreno come area edificabile può prevalere sulla sua destinazione concreta o sulla mancata edificazione effettiva.
- Un terreno destinato ad attività estrattiva non è automaticamente escluso dall'imposta: occorre verificare come è classificato dal PRG e dagli altri strumenti urbanistici.
- La presenza di vincoli, autorizzazioni necessarie o modalità particolari di sfruttamento può incidere sulla quantificazione del valore imponibile, ma non necessariamente elimina la natura edificabile fiscale.
- La delibera comunale che individua il valore delle aree costituisce un elemento rilevante per la determinazione della base imponibile, pur dovendo il valore essere coerente con le caratteristiche concrete e i limiti di utilizzabilità del terreno.
- In casi analoghi, il contribuente che contesti l'imposta deve dimostrare non solo la destinazione estrattiva, ma anche l'eventuale inesistenza della qualificazione edificatoria urbanistica o l'erroneità della base imponibile determinata dal Comune.
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