Circolare numero 113 del 13-07-2017
Estensione del modello F24 ELIDE al pagamento della contribuzione di cui all’art. 38 L. 488/99 riferita a lavoratori privati in aspettativa per cariche pubbliche elettive Istruzioni di compilazione del modello F24 ELIDE Adempimento eccezionale a cura del nominato o eletto, o suoi eredi Accredito in estratto conto Decorrenza F24 ELIDE Consultazione archivi pagamenti Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare armonizza le modalità di versamento della contribuzione dovuta per i lavoratori dipendenti privati in aspettativa per cariche pubbliche elettive, imponendo l’uso del modello F24 ELIDE anche per i soggetti iscritti a fondi o gestioni speciali. Vengono fornite le istruzioni di compilazione, le regole per l’accredito in estratto conto, la decorrenza dell’obbligo, le modalità di consultazione dei pagamenti e gli aggiornamenti contabili con l’associazione tra causali contributo e conti di gestione. Restano ferme le indicazioni già previste per i casi in cui il pagamento sia effettuato direttamente dal lavoratore o dai suoi eredi nei casi eccezionali già disciplinati, con l’adeguamento della compilazione al nuovo modello.
Estensione del modello F24 ELIDE per la contribuzione ex art. 38 L. 488/1999 dei lavoratori privati in aspettativa per cariche pubbliche elettive
Estensione del modello F24 ELIDE al versamento della contribuzione ex art. 38 L. 488/1999
La circolare interviene per armonizzare gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori dipendenti privati in aspettativa per lo svolgimento di cariche pubbliche elettive, estendendo anche a tali soggetti l’utilizzo del modello F24 ELIDE. L’obiettivo è rendere uniforme la gestione del versamento rispetto a quella già prevista da tempo per i dipendenti pubblici, mantenendo però ferme le differenze procedurali che riguardano l’accredito in estratto conto.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente la contribuzione di cui all’art. 38 della L. 488/1999. La circolare precisa che non si applica a cariche di tipo diverso. Sono ricompresi tutti i dipendenti privati, inclusi gli iscritti a Fondi o gestioni speciali.
Modalità di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato con modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). La scelta di questo modello risponde all’esigenza di consentire l’immediata identificazione del lavoratore a cui il versamento si riferisce, mediante l’indicazione del codice fiscale del soggetto interessato.
Per i dipendenti privati, la circolare richiama la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E dell’8 agosto 2016, che ha introdotto il modello F24 ELIDE per tali versamenti e ha definito le causali contributive in relazione alla gestione previdenziale di appartenenza.
Causali contributive e gestione previdenziale
La causale da utilizzare dipende dalla gestione previdenziale del lavoratore. La circolare richiama i codici CPE* già previsti dalla Risoluzione 70/E:
- CPEO per gli iscritti al FPLD;
- CPE1-CPE8 per i diversi Fondi speciali.
La causale consente di indirizzare correttamente la contribuzione alla gestione di iscrizione del lavoratore.
Istruzioni di compilazione dell’F24 ELIDE
Il modello deve essere compilato con attenzione ai seguenti elementi:
- nella sezione "CONTRIBUENTE" va indicato il codice fiscale dell’Organismo elettivo che effettua il pagamento e i relativi dati identificativi;
- non deve essere indicata la matricola INPS;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO" il campo "tipo" deve essere valorizzato con la lettera "I";
- nel campo "elementi identificativi" va riportato il codice fiscale della persona fisica destinataria del versamento;
- nel campo "codice" va indicata la causale contributo CPE* della gestione di appartenenza;
- nel campo "anno di riferimento" va indicato l’anno in formato "AAAA";
- nel campo "importo a debito versati" va indicato l’importo riferito al singolo soggetto.
Il modello è ricorsivo, quindi può contenere più soggetti nella stessa delega. È ammesso anche un adempimento cumulativo con codici CPE* non omogenei. Non sono consentite compensazioni: il modello può contenere solo importi a debito.
La circolare precisa inoltre che, in assenza di un espresso vincolo normativo, l’Organismo elettivo può effettuare i versamenti anche con cadenza mensile o plurimensile; di regola, tuttavia, l’adempimento è unico annuale.
Adempimento diretto del lavoratore o degli eredi
Nei casi eccezionali già disciplinati dalla circolare n. 48/2002 e dal messaggio n. 150/2001, il pagamento può essere eseguito direttamente dal lavoratore eletto o dai suoi eredi. Anche in tali ipotesi è obbligatorio l’utilizzo del modello F24 ELIDE e la compilazione segue le stesse regole generali, salvo che nella sezione "CONTRIBUENTE" deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Decorrenza dell’obbligo
L’obbligo di utilizzo dell’F24 ELIDE decorre dalla competenza 2016, con scadenza ottobre 2017. La circolare distingue però il caso dell’adempimento con scadenza ottobre 2016, riferito alla competenza 2015, per il quale restano validi sia il nuovo modello sia le modalità precedentemente in uso, cioè F24 ordinario senza codici specifici e bonifico alla sede competente.
Dal momento in cui l’F24 ELIDE diventa obbligatorio, non deve più essere prodotto il flusso UniEmens.
Accredito in estratto conto
Le modalità di accredito non cambiano. Il lavoratore deve presentare alla Sede competente copia dell’F24 ELIDE pagato, insieme a una dichiarazione del datore di lavoro che attesti:
- il permanere dell’aspettativa;
- la retribuzione che sarebbe stata percepita in servizio;
- la quantificazione dell’onere contributivo, limitata alla quota a carico del lavoratore secondo la gestione di appartenenza.
La circolare evidenzia che l’introduzione dell’F24 ELIDE serve anche ad assicurare l’abbinamento certo tra versamento e domanda di accredito figurativo, tramite il codice fiscale del lavoratore. Restano confermate le disposizioni sulla congruità tra dovuto e versato.
In caso di versamento inferiore al dovuto, la Sede deve chiedere l’integrazione e procedere all’accredito solo dopo l’avvenuto pagamento. In caso di versamento eccedente, l’eccedenza viene restituita direttamente all’assicurato contestualmente all’accredito.
Consultazione dei pagamenti
Le Sedi possono verificare i versamenti effettuati con F24 ELIDE attraverso la procedura "Incasso contributi DE.U.-T.E.F" disponibile in Intranet, accedendo da "Soggetto Contribuente". La ricerca va eseguita con il codice fiscale del versante e il relativo intervallo temporale, che per default è impostato sull’ultimo anno.
Per i versamenti con codice tributo CPE*, nella colonna "Matricola Inps" viene riportato il codice fiscale del lavoratore eletto. La circolare precisa però che tale dato è interno al modello e non può essere utilizzato come chiave di ricerca: non è quindi ammessa la ricerca per codice fiscale del lavoratore.
Istruzioni contabili
La contribuzione versata tramite F24 ELIDE viene rilevata da una procedura contabile automatizzata che attribuisce definitivamente le somme ai conti delle gestioni di iscrizione del lavoratore. Restano confermati i conti già in uso richiamati nel messaggio n. 150 del 25 settembre 2001.
La circolare allega la tabella di associazione tra codici tributo e conti co.ge., riferita alle diverse gestioni previdenziali (FPLD e Fondi speciali, inclusi ex IPOST, ex ENPALS e Fondo Ferrovie dello Stato), ai fini della corretta contabilizzazione delle entrate.
Sintesi conclusiva operativa
In definitiva, per la contribuzione ex art. 38 L. 488/1999 relativa ai lavoratori privati in aspettativa per cariche pubbliche elettive, il modello F24 ELIDE diventa lo strumento ordinario e obbligatorio di pagamento, con centralità del codice fiscale del lavoratore e della causale contributiva corretta. La circolare disciplina in modo puntuale compilazione, decorrenza, accredito, controlli e contabilizzazione, con l’obiettivo di uniformare il trattamento tra lavoratori pubblici e privati e garantire il corretto abbinamento tra versamento e accredito figurativo.
Punti principali
Estensione dell’F24 ELIDE ai dipendenti privati
Per la contribuzione prevista dall’art. 38 della L. 488/1999 relativa ai dipendenti privati in aspettativa per cariche pubbliche elettive, il versamento deve avvenire tramite modello F24 ELIDE. L’obbligo vale anche per gli iscritti a Fondi o gestioni speciali. La causale consente di distinguere la gestione previdenziale di riferimento (FPLD o Fondi speciali) e il codice fiscale del lavoratore permette l’immediato abbinamento del versamento al singolo soggetto.
Istruzioni di compilazione
Nella sezione "CONTRIBUENTE" va indicato il codice fiscale dell’Organismo elettivo che effettua il pagamento, mentre nella sezione "ERARIO ED ALTRO" devono essere riportati: tipo "I", codice fiscale del lavoratore nel campo "elementi identificativi", causale contributo CPE* nel campo "codice", anno di riferimento in formato AAAA e importo a debito. Non va indicata la matricola INPS. Il modello non prevede compensazioni e può contenere solo importi a debito. Non è richiesta la trasmissione UniEmens.
Pagamento a cura del lavoratore o degli eredi
Nei casi eccezionali già disciplinati dalla circolare n. 48/2002 e dal messaggio n. 150/2001, il pagamento può essere effettuato direttamente dal lavoratore eletto o dai suoi eredi, ma sempre mediante F24 ELIDE. In questo caso cambia solo il codice fiscale da indicare nella sezione "CONTRIBUENTE", che deve essere quello del soggetto che effettua il versamento.
Decorrenza e obbligatorietà
La nuova disciplina è obbligatoria per la competenza 2016, con scadenza ottobre 2017. Per l’adempimento con scadenza ottobre 2016 relativo alla competenza 2015 sono considerati validi sia l’F24 ELIDE sia le modalità precedenti (F24 ordinario senza codici specifici, bonifico alla sede). Dal momento dell’obbligatorietà, il flusso UniEmens non deve più essere prodotto.
Accredito in estratto conto e controlli
Per l’accredito resta necessario consegnare al lavoratore copia dell’F24 ELIDE pagato, da presentare alla Sede insieme alla dichiarazione del datore di lavoro che attesti il permanere dell’aspettativa, la retribuzione teorica e la quantificazione dell’onere contributivo a carico del lavoratore. In caso di versamento inferiore al dovuto, la Sede richiede l’integrazione; se il pagamento è eccedente, la Sede restituisce l’eccedenza all’assicurato. Non sono più ammesse modalità di riscossione diverse dall’F24 ELIDE, salvo i pagamenti già effettuati alla data di pubblicazione della circolare.
Consultazione dei pagamenti e istruzioni contabili
Le Sedi possono verificare i pagamenti tramite la procedura "Incasso contributi DE.U.-T.E.F" in Intranet, cercando per codice fiscale del versante e intervallo temporale. Per i versamenti con codice tributo CPE* la colonna "Matricola Inps" riporta il codice fiscale del lavoratore, ma non è possibile la ricerca per tale codice. Sul piano contabile, la riscossione è attribuita automaticamente alle gestioni di iscrizione del lavoratore secondo l’associazione tra codici tributo e conti co.ge. indicata nella circolare; restano confermati i conti già in uso.
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