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Circolare

Circolare numero 111 del 11-07-2017

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 31 maggio 2017 tra INPS e CONFUNISCO per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f., definendone modalità operative, gestione delle deleghe, revoche, costi, clausole di salvaguardia, durata e istruzioni contabili. Viene chiarito che la riscossione avviene insieme ai contributi obbligatori ma mantiene natura volontaria, senza obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto. Sono inoltre disciplinati gli adempimenti dell’Associazione, i poteri di validazione dell’INPS, i casi di sospensione o recesso, la tutela dei dati personali e i conti contabili istituiti per la registrazione delle operazioni.

Convenzione INPS-CONFUNISCO per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-CONFUNISCO per la riscossione dei contributi associativi

La circolare illustra la convenzione stipulata il 31 maggio 2017 tra INPS e Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai p.c.c.f. La disciplina riguarda sia gli aspetti operativi della riscossione sia quelli contabili, con specifica attenzione alla gestione delle deleghe, alle revoche, ai costi e alle clausole di salvaguardia.

Ambito e modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria.

La circolare precisa che tale modalità non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Di conseguenza, per l’Istituto non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.

Gestione delle deleghe sindacali

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota.

Contestualmente all’inserimento telematico, devono essere inviate alla Struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’INPS. Le Strutture territoriali procedono alla validazione delle deleghe acquisite via portale mediante riscontro con la documentazione cartacea ricevuta.

In caso di pluralità di deleghe presentate dallo stesso soggetto in favore di associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

Revoca della delega

La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione. Pertanto, le comunicazioni attinenti a tale rapporto devono essere indirizzate all’Associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca stessa.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione, già attualizzati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono i seguenti:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,54 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 2,32;
  • gestione singolo modello F24: € 0,21.

La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto. A seguito di tale comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS viene espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie riguardanti questioni connesse ai rapporti tra associati e Associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula. L’INPS può inoltre recedere unilateralmente qualora emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve presentare la richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte mediante raccomandata A/R o PEC. L’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, allegando la relativa documentazione.

Informazioni sull’Associazione

La sede della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) è indicata in Salerno, Corso Garibaldi n. 23.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto di CONFUNISCO vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPN25188, per i contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. riscossi per conto di CONFUNISCO;
  • GPN35188, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto di CONFUNISCO;
  • GPN11188, per il debito verso CONFUNISCO per i contributi associativi riscossi per suo conto.

La gestione dei rapporti finanziari con l’Associazione è curata direttamente dalla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.

Punti principali

Oggetto e modalità di riscossione

La convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, disciplina la riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai p.c.c.f. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità, e nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva per l’Istituto.

Gestione delle deleghe e validazione

L’Associazione deve trasmettere all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione e i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più pagare la quota. Contestualmente all’inserimento telematico, devono essere inviate alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee alla riscossione, con copia del documento d’identità e sottoscrizione conforme al fac-simile concordato. Le Strutture INPS validano le deleghe acquisite tramite portale verificandole con quelle cartacee ricevute.

Pluralità di deleghe e prevalenza

Se pervengono all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto in favore di associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa della precedente.

Revoca della delega

Le comunicazioni relative al rapporto associativo devono essere indirizzate all’Associazione, poiché il rapporto intercorre esclusivamente tra associato e Associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega alla riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca stessa.

Costi del servizio e facoltà di recesso

I costi del servizio sono stati attualizzati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione sono previsti: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, € 2,54 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali, € 2,32; gestione singolo modello F24, € 0,21. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e, dopo la comunicazione, l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto.

Sede dell’Associazione

La sede della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) è indicata in Salerno, Corso Garibaldi n. 23.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPN25188, relativo ai contributi associativi riscossi per conto di CONFUNISCO, GPN35188, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi, e GPN11188, per il debito verso CONFUNISCO. La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sono curate direttamente dalla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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