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Circolare

Circolare numero 116 del 19-07-2017

1. Premessa 2. Ambito di applicazione

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2017 sull’art. 12, comma 12-septies, del D.L. 78/2010. Viene ristabilita la gratuità delle ricongiunzioni ex art. 1, comma 1, L. 29/1979 per le domande presentate tra il 1° e il 30 luglio 2010, mentre resta valido il regime oneroso per le istanze presentate dal 31 luglio 2010 in poi. Sono inoltre indicati gli effetti sui procedimenti amministrativi pendenti, sulle domande già definite e sulle controversie giudiziarie in corso.

Ricongiunzioni previdenziali ex art. 1, comma 1, L. 29/1979: gratuità per le domande presentate dal 1° al 30 luglio 2010

Ricongiunzioni previdenziali ex art. 1, comma 1, L. 29/1979: effetti della sentenza costituzionale

La circolare interviene per recepire gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 23 maggio-23 giugno 2017, pubblicata in G.U. il 28 giugno 2017, n. 26. L’attenzione è rivolta al regime delle ricongiunzioni previdenziali verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei periodi maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione generale obbligatoria IVS.

Premessa normativa

L’art. 12, comma 12-septies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, aveva modificato il regime delle ricongiunzioni di cui all’art. 1, primo comma, della L. 7 febbraio 1979, n. 29, prevedendone l’onerosità secondo i criteri dell’art. 2, commi 3, 4 e 5, della medesima legge e del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 184. La circolare n. 142/2010 aveva quindi stabilito che, per le istanze presentate dal 1° luglio 2010, anche tali ricongiunzioni fossero a titolo oneroso.

Limiti della declaratoria di incostituzionalità

La Corte Costituzionale non ha censurato la scelta legislativa di introdurre un regime oneroso, ma soltanto la sua applicazione retroattiva al periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 30 luglio 2010. La norma, infatti, è stata introdotta in sede di conversione ed è entrata in vigore il 31 luglio 2010; la sua applicazione anticipata avrebbe inciso sull’affidamento legittimo dei lavoratori che avevano presentato domanda confidando nel regime gratuito allora vigente.

Regime applicabile per data di presentazione della domanda

In conseguenza della pronuncia costituzionale:

  • le domande presentate dal 1° luglio al 30 luglio 2010 sono ricondotte al regime gratuito previgente;
  • le domande presentate dal 31 luglio 2010 in avanti restano soggette al regime oneroso introdotto dalla L. 122/2010.

Domande pendenti, provvedimenti già adottati e contenzioso

Le domande presentate nel periodo 1°-30 luglio 2010 e non ancora definite con accoglimento devono essere trattate come gratuite. Le domande già definite secondo la disciplina dichiarata incostituzionale devono essere riesaminate su richiesta degli interessati, purché non vi sia una sentenza negativa passata in giudicato o non sia scaduto il termine per agire in giudizio.

Anche i ricorsi amministrativi ancora pendenti devono essere riesaminati alla luce dei nuovi criteri. Per le controversie giudiziarie in corso dovrà essere chiesta la cessazione della materia del contendere.

Operazioni escluse dalla modifica

La circolare precisa infine che non vi sono variazioni per:

  • le ricongiunzioni ex art. 1, comma 3, della L. 29/1979, relative ai contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • le ricongiunzioni ex art. 2 della L. 29/1979, dirette verso gestioni alternative dell’AGO.

Tali fattispecie erano infatti già originariamente soggette a ricongiunzione onerosa.

Punti principali

Intervento della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 147 del 23 maggio-23 giugno 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del D.L. 78/2010 limitatamente al periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, nella parte in cui rendeva onerose le ricongiunzioni ex art. 1, comma 1, L. 29/1979.

Ambito temporale della gratuità

Le domande di ricongiunzione presentate ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. 29/1979 dal 1° luglio al 30 luglio 2010 rientrano nel previgente regime gratuito. Restano invece onerose le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 122/2010.

Effetti sulle domande non definite e su quelle già definite

Le domande presentate nel periodo 1°-30 luglio 2010 e non ancora definite con provvedimento di accoglimento devono essere trattate come gratuite. Quelle già definite in applicazione della norma dichiarata incostituzionale devono essere riesaminate, su richiesta degli interessati, salvo che sia intervenuta sentenza negativa passata in giudicato o sia decorso il termine per l’azione giudiziaria.

Ricorsi e controversie pendenti

I ricorsi amministrativi pendenti devono essere riesaminati secondo i criteri indicati. Le controversie giudiziarie in corso devono essere definite con richiesta di cessazione della materia del contendere.

Operazioni non interessate dalla pronuncia

Resta invariato il regime per le ricongiunzioni ex art. 1, comma 3, L. 29/1979 e per quelle ex art. 2 della medesima legge, che erano già originariamente soggette a onere.

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