Circolare numero 109 del 10-07-2017
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 308 - 310 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018. Detta riduzione opera per un periodo di tre anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Nell’ambito della presente circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo. INDICE Premessa 1. Natura dell’esonero contributivo. 2. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo. 3. Rapporti di lavoro incentivati. 4. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo. 5. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo. 6. Contratto di somministrazione. 7. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione. 8. Assetto e misura dell’incentivo. 9. Modalità di riconoscimento dell’incentivo. 10. Modalità di accertamento dei presupposti legittimanti la fruizione dell’incentivo. 11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero. 12. Istruzioni contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2017 per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, con durata triennale e massimale annuo di 3.250 euro. L’agevolazione è destinata ai datori di lavoro privati che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o percorsi di apprendistato duale/alta formazione. Sono disciplinati soggetti beneficiari ed esclusi, rapporti di lavoro agevolabili, condizioni generali e specifiche per il diritto, rapporti con altre agevolazioni, limiti di misura, procedure telematiche INPS, controlli, esposizione UniEmens e istruzioni contabili.
Esonero contributivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato di studenti con alternanza scuola-lavoro o apprendistato
Esonero contributivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato di studenti in alternanza o apprendistato
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 1, commi 308-310, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzato a promuovere forme di occupazione stabile. L’agevolazione riguarda le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2018, con durata pari a 36 mesi e massimale annuo di 3.250 euro per ciascun rapporto di lavoro.
Finalità e natura dell’incentivo
La misura è qualificata come incentivo all’occupazione e non come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, in quanto rivolta in modo generalizzato a tutti i datori di lavoro privati operanti sul territorio nazionale, senza discrezionalità amministrativa e senza vantaggi selettivi per specifiche imprese, settori o aree geografiche.
Datori di lavoro beneficiari ed esclusi
L’esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati, sia imprenditori sia non imprenditori.
Rientrano tra i beneficiari, in particolare:
- enti pubblici economici;
- IACP trasformati in enti pubblici economici;
- enti privatizzati in forma di società di persone o di capitali, anche a capitale interamente pubblico;
- ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali, anche consortili, ai sensi degli artt. 31 e 114 del d.lgs. 267/2000;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.
Sono invece esclusi:
- le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
- le amministrazioni dello Stato e le scuole di ogni ordine e grado, comprese Accademie e Conservatori statali;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi;
- istituzioni universitarie;
- IACP;
- Camere di commercio e loro associazioni;
- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, inclusi ordini e collegi professionali, enti di ricerca non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti dipendenti da Regioni o Province autonome;
- amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- ARAN;
- Agenzie di cui al d.lgs. 300/1999;
- ASL, aziende ospedaliere e altre strutture sanitarie regionali;
- IPAB ed ex IPAB trasformate in ASP;
- Banca d’Italia, Consob, Autorità indipendenti;
- università non statali legalmente riconosciute.
Restano altresì esclusi i rapporti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai agricoli.
Rapporti di lavoro agevolabili
L’esonero si applica ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluse le trasformazioni da contratto a termine, e comprende anche i rapporti di apprendistato e i rapporti a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro.
Non rientra nell’agevolazione il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato, in quanto ritenuto incompatibile con la ratio della norma, orientata a favorire occupazione stabile. L’agevolazione è invece ammessa per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, secondo le regole illustrate dalla circolare.
Lavoratori per i quali spetta il beneficio
L’agevolazione spetta per l’assunzione, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro:
- attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30% delle ore previste dall’art. 1, comma 33, della legge n. 107/2015;
- attività di alternanza nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) ai sensi del d.lgs. 226/2005, pari ad almeno il 30% del monte ore previsto;
- attività di alternanza nei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008, pari ad almeno il 30% del monte ore previsto;
- attività di alternanza nei percorsi universitari, pari ad almeno il 30% del monte ore previsto o, se il monte ore non è previsto, del numero di crediti formativi richiesti.
La circolare precisa che, per i percorsi scolastici di cui alla legge n. 107/2015, sono ammessi all’agevolazione i giovani che abbiano svolto almeno 120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei. Per i diplomati del 2017, pur non essendo soggetti all’obbligo originario della legge “Buona Scuola”, ai fini del calcolo del requisito vanno comunque considerate 120 ore per tecnici/professionali e 60 ore per i licei.
Sono inoltre inclusi i giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore oppure apprendistato in alta formazione e ricerca. Per quest’ultimo, se non è previsto il conseguimento di un titolo di studio, l’assunzione a tempo indeterminato deve avvenire entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca.
Discipline richiamate per alternanza e apprendistato
La circolare descrive le forme di alternanza rilevanti ai fini dell’incentivo, chiarendo che possono comprendere moduli didattico-formativi in aula o in azienda, periodi di apprendimento pratico, attività svolte anche durante la sospensione delle lezioni e percorsi di impresa formativa simulata.
Per l’apprendistato duale e per l’alta formazione e ricerca vengono richiamate le disposizioni del d.lgs. 81/2015, con indicazione delle caratteristiche principali:
- l’apprendistato per qualifica e diploma professionale e per certificato di specializzazione tecnica superiore integra formazione in azienda e istruzione/formazione professionale;
- la durata è correlata alla qualifica o al diploma da conseguire e non può superare tre anni, o quattro anni per il diploma professionale quadriennale;
- possono essere stipulati anche contratti per giovani iscritti dal secondo anno della scuola secondaria superiore per acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali;
- l’apprendistato di alta formazione e ricerca è rivolto a giovani tra 18 e 29 anni in possesso dei requisiti indicati e può essere finalizzato al conseguimento di titoli universitari, dottorati, diplomi ITS, attività di ricerca o praticantato per professioni ordinistiche.
La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province autonome; in assenza di disciplina regionale opera il D.M. 12 ottobre 2015, richiamato come fonte degli standard formativi.
Condizioni generali di spettanza
La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria.
In particolare, l’agevolazione non spetta se ricorre una delle condizioni ostative previste dall’art. 31 del d.lgs. 150/2015, tra cui:
- violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore;
- sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo i casi espressamente esclusi dalla norma;
- assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da soggetti collegati o controllati;
- cumulo dei periodi di lavoro presso lo stesso soggetto ai fini della durata degli incentivi;
- tardivo invio delle comunicazioni obbligatorie, con perdita della quota di incentivo riferita al periodo tra decorrenza e comunicazione.
La circolare precisa però che, per questa specifica misura, prevale la disciplina speciale della legge di Bilancio 2017 sul principio generale di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), del d.lgs. 150/2015. Ne consegue che l’esonero può spettare anche se l’assunzione o trasformazione attua un obbligo previsto da norme di legge o dalla contrattazione collettiva.
Sono richiamati, come esempi, il caso del contratto a tempo indeterminato successivo a rapporti a termine superiori a sei mesi e il caso del trasferimento d’azienda, nei quali l’incentivo può comunque spettare se ricorrono le condizioni previste.
È inoltre richiesto il rispetto delle condizioni di regolarità contributiva, assenza di violazioni gravi in materia di lavoro e osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Compatibilità con altre agevolazioni
L’esonero triennale non è cumulabile con altre agevolazioni contributive, tra cui:
- incentivo per over 50 disoccupati e per donne svantaggiate di cui alla legge n. 92/2012;
- incentivo “Occupazione Sud”;
- incentivo “Occupazione giovani”.
È invece cumulabile con incentivi di natura economica, tra cui:
- incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili ex art. 13 legge n. 68/1999;
- incentivo per l’assunzione di beneficiari NASpI ex art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012.
Misura dell’esonero e contribuzioni escluse
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo pensionistica.
Restano esclusi:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo al fondo TFR previsto dall’art. 2120 c.c. e dalla legge n. 296/2006;
- i contributi ai fondi di solidarietà di cui al d.lgs. 148/2015 e al fondo territoriale di Trento e Bolzano;
- le contribuzioni non aventi natura previdenziale o solidaristica, tra cui il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., il contributo dello 0,30% per la formazione continua, i contributi di solidarietà per previdenza complementare e assistenza sanitaria, per lavoratori dello spettacolo e per sportivi professionisti.
Rientra invece nell’esonero il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% ex art. 3, comma 15, legge n. 297/1982, con conseguente incidenza anche sulla quota annua di TFR nei limiti in cui il contributo sia effettivamente esonerato. In presenza di misure compensative relative al TFR o alla Qu.I.R., l’esonero va calcolato sulla contribuzione effettivamente dovuta, al netto delle relative riduzioni.
Decorrenza, sospensioni e limiti mensili
L’agevolazione decorre dalla data di assunzione o trasformazione, purché il rapporto sia instaurato nel periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2018. Il periodo può essere sospeso solo in caso di assenza obbligatoria per maternità, con conseguente differimento del termine finale di fruizione.
Il massimale annuo è pari a 3.250 euro, corrispondenti a 270,83 euro mensili. Per rapporti iniziati o cessati in corso di mese, il limite va riproporzionato in misura giornaliera pari a 8,90 euro per ogni giorno di fruizione. L’eventuale eccedenza può essere recuperata nei mesi successivi nel rispetto del tetto complessivo annuale.
Procedura telematica di ammissione
Per ottenere l’incentivo il datore di lavoro deve presentare domanda tramite la procedura telematica “308-2016” nell’applicazione DiResCo. L’istanza preliminare deve indicare il lavoratore interessato, la retribuzione mensile media prevista o effettiva, l’aliquota contributiva datoriale e la tipologia oraria del rapporto, con eventuale part-time.
L’INPS verifica la capienza delle risorse e, se disponibili, prenota l’importo dell’incentivo. In caso di rigetto per mancanza di fondi, la domanda resta valida per 30 giorni con priorità acquisita alla data di prenotazione; se le risorse si rendono disponibili entro tale termine, l’istanza è accolta automaticamente, altrimenti perde efficacia.
Entro dieci giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione il datore di lavoro deve comunicare l’avvenuta stipula del contratto e chiedere la conferma della prenotazione, pena la decadenza. A seguito della conferma, l’INPS effettua i controlli sulle comunicazioni obbligatorie e, se l’esito è positivo, ammette definitivamente il datore di lavoro al beneficio.
La misura complessiva dell’incentivo viene ripartita in 36 quote mensili e il datore di lavoro lo fruisce tramite conguaglio nelle denunce contributive. Le procedure calcolano l’importo con un incremento prudenziale del 5% per eventuali aumenti retributivi futuri.
Criteri di priorità e fase iniziale di applicazione
L’esonero è riconosciuto secondo l’ordine cronologico delle domande e nei limiti delle risorse disponibili. La circolare precisa che, per i 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico, le richieste saranno oggetto di elaborazione cumulativa differita.
Il modulo di prenotazione è reso disponibile l’11 luglio 2017. Le domande riferite ad assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 10 luglio 2017, se presentate nei 15 giorni successivi alla disponibilità del modulo, sono trattate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione; per le assunzioni dal 11 luglio 2017, vale invece l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Accertamento dei requisiti
La verifica dei presupposti è svolta in via ispettiva, anche tramite il sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Per l’alternanza scuola-lavoro sono indicati come elementi probanti:
- convenzione con l’istituzione scolastica o formativa;
- progetto formativo individuale;
- foglio presenze dello studente;
- dichiarazione dell’istituzione scolastica o formativa sull’effettivo svolgimento del tirocinio e delle altre attività di alternanza.
Per l’apprendistato duale e di alta formazione/ricerca sono indicati come elementi probanti:
- protocollo formativo;
- contratto di apprendistato;
- piano formativo individuale;
- dossier individuale dell’apprendista;
- dichiarazione dell’istituzione scolastica o formativa sul conseguimento del titolo.
Esposizione nel flusso UniEmens
A partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2017, i datori di lavoro devono esporre i lavoratori interessati valorizzando gli elementi previsti dalla procedura, indicando la contribuzione piena e il relativo conguaglio.
Sono previsti codici causali specifici per:
- conguaglio dell’esonero ordinario;
- arretrati gennaio-giugno 2017;
- conguaglio del residuo esonero oltre la soglia mensile;
- restituzione di importi non spettanti.
Le eccedenze mensili oltre il tetto di 270,83 euro possono essere recuperate nei mesi successivi entro il primo, secondo e terzo anno di durata del rapporto, nel rispetto del massimale annuo. I datori di lavoro che abbiano sospeso o cessato l’attività devono utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’agevolazione è istituito il conto GAW37168 nella gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Le somme conguagliate dai datori di lavoro sono imputate a tale conto sulla base dei codici UniEmens/DM2013 previsti.
Per il recupero di importi indebiti è istituito il conto GAW24168. La Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri derivanti dagli sgravi contributivi.
Punti principali
Oggetto e ambito dell’agevolazione
È previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il beneficio è rivolto ai datori di lavoro privati e non si applica al lavoro domestico né agli operai agricoli.
Lavoratori destinatari
L’agevolazione spetta per l’assunzione, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% del monte ore previsto, oppure periodi di apprendistato per qualifica/diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore o alta formazione e ricerca.
Misura, durata e limiti finanziari
L’esonero copre i contributi previdenziali datorali, esclusi i premi e contributi INAIL, fino a un massimo di 3.250 euro annui per rapporto. La durata è di 36 mesi dalla data di assunzione o trasformazione. La circolare riporta anche i limiti di spesa annui per il periodo 2017-2022 stabiliti dalla legge.
Soggetti beneficiari ed esclusi
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, inclusi enti pubblici economici, società derivanti da privatizzazioni, aziende speciali, consorzi di bonifica e industriali, enti morali ed ecclesiastici. Sono esclusi le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici, il SSN, le università non statali legalmente riconosciute, Banca d’Italia, Consob, Autorità indipendenti e altri enti pubblici indicati nella circolare.
Condizioni di spettanza e incompatibilità
Il diritto all’esonero è subordinato al rispetto dei principi generali sugli incentivi all’occupazione e delle norme in materia di lavoro e assicurazione obbligatoria. Non spettano il beneficio in caso di violazione del diritto di precedenza, sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione, licenziamenti recenti presso soggetti collegati, mancata tempestiva comunicazione telematica, o altre cause ostative previste dall’art. 31 del d.lgs. 150/2015. La circolare precisa inoltre la non cumulabilità con altri sgravi contributivi e la cumulabilità con alcuni incentivi economici.
Domanda, prenotazione e conguaglio
La fruizione richiede una domanda telematica tramite il modulo '308-2016' su DiResCo. L’INPS prenota le risorse, conferma l’agevolazione dopo la comunicazione definitiva di assunzione entro dieci giorni dall’accoglimento e consente il conguaglio nelle denunce contributive. Sono disciplinati anche i criteri di priorità, l’elaborazione cumulativa iniziale, la gestione dei part-time e delle variazioni di orario.
Esposizione UniEmens e contabilità
Dal flusso UniEmens di competenza luglio 2017 vanno esposti i codici causali specifici per il conguaglio ordinario, gli arretrati gennaio-giugno 2017, le eccedenze e le restituzioni. Vengono inoltre istituiti i conti contabili GAW37168 e GAW24168 per la rilevazione delle somme conguagliate e delle restituzioni indebite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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