Circolare numero 114 del 13-07-2017
Si forniscono chiarimenti in ordine al versamento degli oneri sociali corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche all'INPS durante il periodo in cui il dipendente è collocato in disponibilità (art. 33, comma 4, del D.L.gs n.165/2001) e sui riflessi pensionistici e previdenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la disciplina del collocamento in disponibilità del personale pubblico in esubero, con focus su indennità spettante, obblighi contributivi a carico dell’amministrazione, modalità di denuncia Uniemens e ricadute su pensione, TFS e TFR. Vengono inoltre precisati i casi di trasferimento ad altra amministrazione, gli effetti sull’iscrizione alle gestioni previdenziali e le indicazioni operative per la corretta valorizzazione delle voci contributive e retributive.
Collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici: trattamento economico, contributi e riflessi pensionistici
Collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici: disciplina contributiva e previdenziale
La circolare esamina il regime del collocamento in disponibilità del personale pubblico in esubero, richiamando gli articoli 33, 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001. L’obiettivo è chiarire gli effetti della sospensione del rapporto di lavoro sul trattamento economico, sugli obblighi contributivi dell’amministrazione e sulla successiva valorizzazione ai fini pensionistici e di fine servizio.
Quadro normativo e ambito applicativo
Il collocamento in disponibilità è configurato come vicenda modificativa del rapporto di lavoro: il rapporto non si estingue, ma viene sospeso. La circolare si colloca nel contesto delle disposizioni richiamate da successive norme in materia di gestione delle eccedenze di personale nelle amministrazioni pubbliche, che hanno generato dubbi applicativi sugli aspetti contributivi e previdenziali.
Ai sensi dell’art. 33, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della stessa amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
Trattamento economico del lavoratore in disponibilità
Dal momento del collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. Il lavoratore non è più tenuto alla prestazione e l’amministrazione non corrisponde la normale retribuzione, ma un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato.
L’indennità spetta per una durata massima di 24 mesi. Tale durata può essere estesa fino a 48 mesi qualora il personale collocato in disponibilità maturi, entro tale arco temporale, i requisiti per il trattamento pensionistico, in applicazione dell’art. 2, comma 12, del d.l. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012. Durante il periodo di disponibilità è inoltre riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare.
Obblighi contributivi e posizioni assicurative
L’amministrazione di appartenenza, oltre a corrispondere l’indennità, è tenuta a versare gli oneri sociali per tutto il periodo di disponibilità, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. La circolare evidenzia che il personale collocato in disponibilità conserva, per tutto il periodo, le iscrizioni contributive possedute al momento del collocamento, fino alla risoluzione del rapporto o alla ricollocazione.
Durante il periodo di erogazione dell’indennità devono essere versati i contributi:
- alla gestione pensionistica e previdenziale di riferimento del dipendente pubblico;
- alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- alla gestione ENPDEP, ove il lavoratore risulti iscritto.
La circolare sottolinea che l’onere contributivo, comprensivo della quota normalmente a carico del lavoratore, resta integralmente a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Base di calcolo per contribuzione, TFS e TFR
Ai fini pensionistici, la contribuzione va commisurata alle componenti fisse e continuative della retribuzione in godimento al momento del collocamento in disponibilità, fatti salvi eventuali benefici economici derivanti dal mero decorso dell’anzianità di servizio.
Per gli iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), la voce stipendiale deve essere maggiorata del 18%, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 1092/1973, come modificato dall’art. 15 della legge n. 177/1976.
Con riferimento al TFS e al TFR, la contribuzione va rapportata agli emolumenti percepiti al momento del collocamento in disponibilità e riconosciuti utili ai fini previdenziali dalle norme specifiche, sempre fatti salvi i benefici derivanti dal mero decorso dell’anzianità. Per il solo TFR si considerano anche le retribuzioni la cui inclusione nella base di calcolo sia stata espressamente prevista dalla contrattazione collettiva.
La circolare precisa inoltre che il periodo di disponibilità è utile ai fini della liquidazione del TFS/TFR.
Trasferimento ad altra amministrazione
Nel caso in cui il lavoratore venga trasferito presso un’altra amministrazione, dalla data del trasferimento cessano gli obblighi contributivi a carico dell’amministrazione di provenienza e il dipendente viene iscritto alle gestioni di riferimento dell’amministrazione di destinazione.
L’iscrizione obbligatoria alla gestione credito permane solo se, dopo il trasferimento, il lavoratore mantiene l’iscrizione a una delle gestioni pensionistiche o previdenziali pubbliche. Se invece non è più iscritto a una delle gestioni pubbliche, può aderire alla gestione credito entro 30 giorni dalla data del trasferimento, trasmettendo alla struttura INPS competente il relativo modulo di adesione.
Indicazioni operative per le denunce Uniemens
La circolare fornisce specifiche istruzioni per la corretta compilazione delle denunce contributive:
- nell’ultimo periodo di servizio va valorizzato il codice 48 "Cambio Tipo Impiego";
- per i periodi di collocamento in disponibilità va indicato il codice 44 "Collocamento in disponibilità ex art. 33 D.Lgs.vo 165/2001";
- va altresì valorizzato il codice 82 "Periodo di disponibilità ex art. 33 D. Lgs.vo 165/2001";
- negli elementi della denuncia devono essere riportati i valori dichiarati nell’ultimo periodo precedente al collocamento in disponibilità.
Negli elementi relativi alla gestione pensionistica, al credito e all’ENPDEP devono essere indicati i valori delle componenti fisse e continuative della retribuzione in godimento al momento del collocamento, comprensivi della maggiorazione del 18% per la CTPS. Per la gestione previdenziale devono essere riportati gli emolumenti utili al TFS secondo le norme specifiche e, per il TFR, anche quelli riconosciuti dalla contrattazione collettiva; negli appositi elementi va indicato il contributo corrispondente al valore denunciato.
Eventuali emolumenti arretrati corrisposti durante il periodo di disponibilità devono essere denunciati con l’elemento V1, causale 1, riferito all’ultimo periodo di servizio denunciato. Le situazioni già denunciate in modo difforme rispetto alle istruzioni contenute nella circolare devono essere ritrasmesse utilizzando gli elementi V1, causale 5, applicando le regole indicate per i periodi di disponibilità.
Effetti pensionistici
Ai fini della liquidazione della pensione, se il diritto a pensione matura durante il periodo di disponibilità, per la quota A deve essere presa in considerazione la retribuzione teorica annua alla cessazione dal servizio, limitatamente agli emolumenti aventi caratteristiche di fissità e continuità; per il personale iscritto alla CTPS, rilevano invece solo gli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.
Per la quota B si considera la media delle retribuzioni annue percepite nel periodo di riferimento fino alla decorrenza della pensione, rivalutate secondo l’art. 7 del d.lgs. n. 503/1992 e comprensive degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996. Per i periodi di disponibilità si assume la retribuzione teorica fissa e continuativa sulla quale è stata versata la contribuzione.
Per la quota contributiva, relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 o dal 1° gennaio 2012, si applicano le disposizioni dell’art. 1, comma 8, della legge n. 335/1995.
Se, dopo il collocamento in disponibilità, l’assicurato viene riassunto presso un ente o amministrazione con obbligo di iscrizione alla gestione esclusiva, la pensione è liquidata secondo le regole generali, tenendo conto della retribuzione teorica fissa e continuativa nel caso in cui il periodo di disponibilità rientri nel periodo di riferimento per il calcolo della quota B.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
Il collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici in esubero è disciplinato dagli articoli 33, 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001. La circolare chiarisce gli effetti della sospensione del rapporto di lavoro e le conseguenze sul piano economico, contributivo e previdenziale, anche alla luce delle norme richiamate per la gestione delle eccedenze di personale nelle amministrazioni pubbliche.
Indennità spettante al lavoratore
Dal collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni del rapporto di lavoro. Il lavoratore ha diritto a un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di ogni altro emolumento retributivo, per un massimo di 24 mesi. Durante tale periodo spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Il limite dei 24 mesi può essere esteso fino a 48 mesi se entro tale periodo il dipendente matura i requisiti per il pensionamento.
Obblighi contributivi dell’amministrazione
L’amministrazione di appartenenza deve versare gli oneri sociali per tutto il periodo di disponibilità, mantenendo le iscrizioni contributive possedute al momento del collocamento in disponibilità fino alla ricollocazione o alla cessazione del rapporto. I contributi vanno corrisposti alla gestione pensionistica e previdenziale di riferimento, alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, se dovuto, alla gestione ENPDEP. La contribuzione resta a totale carico dell’amministrazione, compresa la quota che ordinariamente graverebbe sul lavoratore.
Base contributiva e casi particolari
Ai fini pensionistici la contribuzione è commisurata alle componenti fisse e continuative della retribuzione in godimento all’atto del collocamento in disponibilità, fatti salvi gli incrementi derivanti dal mero decorso dell’anzianità. Per gli iscritti alla CTPS la voce stipendiale va maggiorata del 18% ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 1092/1973 come modificato dalla legge n. 177/1976. Per TFS e TFR si considerano gli emolumenti utili secondo le norme specifiche; per il solo TFR rilevano anche le voci espressamente incluse dalla contrattazione collettiva. Il periodo è utile anche ai fini del TFS/TFR.
Trasferimento ad altra amministrazione
Se il lavoratore viene trasferito ad altra amministrazione, dalla data del trasferimento cessano gli obblighi contributivi dell’amministrazione di provenienza e il dipendente viene iscritto alle gestioni di riferimento dell’amministrazione di destinazione. L’iscrizione alla gestione credito permane solo se, dopo il trasferimento, permane l’iscrizione a una gestione pensionistica o previdenziale pubblica; in caso contrario il lavoratore può aderire alla gestione credito entro 30 giorni dal trasferimento tramite apposito modulo all’INPS.
Indicazioni operative Uniemens
La circolare fornisce istruzioni per la denuncia contributiva: nell’ultimo periodo di servizio va valorizzato il codice 48 "Cambio Tipo Impiego"; nei periodi di disponibilità vanno utilizzati il codice 44 "Collocamento in disponibilità ex art. 33 D.Lgs.vo 165/2001" e il codice 82 "Periodo di disponibilità ex art. 33 D. Lgs.vo 165/2001". Devono essere indicati i valori dell’ultimo periodo precedente al collocamento e, nelle gestioni interessate, le componenti fisse e continuative della retribuzione, con la maggiorazione del 18% per la CTPS. Gli arretrati eventualmente corrisposti nel periodo di disponibilità vanno denunciati con l’elemento V1, causale 1, riferito all’ultimo periodo di servizio; le denunce difformi devono essere ritrasmesse con V1 causale 5.
Riflessi pensionistici
Per la quota A della pensione, se il diritto matura durante la disponibilità, si considera la retribuzione teorica annua alla cessazione dal servizio, limitatamente agli emolumenti fissi e continuativi o, per la CTPS, a quelli tassativamente previsti dalla legge. Per la quota B si assume la media delle retribuzioni annue percepite nel periodo di riferimento fino alla decorrenza della pensione, rivalutate secondo l’art. 7 del d.lgs. n. 503/1992; per i periodi di disponibilità vale la retribuzione teorica fissa e continuativa sulla quale è stata versata la contribuzione. Per la quota contributiva si applicano le regole dell’art. 1, comma 8, della legge n. 335/1995. Se il dipendente viene riassunto presso un ente con iscrizione alla gestione esclusiva, la pensione sarà liquidata secondo le regole generali, tenendo conto della retribuzione teorica del periodo di disponibilità nei casi in cui questo rientri nel periodo di riferimento.
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