Circolare numero 110 del 11-07-2017
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 31 maggio 2017 tra INPS e CONFUNISCO per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono descritte le modalità di riscossione insieme ai contributi obbligatori, la gestione telematica e cartacea delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e durata della convenzione. Sono inoltre richiamate le regole in materia di protezione dei dati personali e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-CONFUNISCO per la riscossione dei contributi associativi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti
Convenzione INPS-CONFUNISCO per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 31 maggio 2017 tra INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. L’accordo disciplina la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti aderenti all’Associazione.
Modalità di riscossione
La riscossione della quota associativa avviene unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità operative. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’Istituto indica sia l’importo della quota associativa sia l’Associazione destinataria. La circolare precisa che tale modalità non incide sulla natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe sindacali
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione della quota, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o che hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
Contestualmente all’inserimento telematico, l’Associazione deve far pervenire alla Struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte secondo il fac-simile concordato con l’Istituto. Le Strutture INPS verificano e validano le deleghe acquisite via portale confrontandole con la documentazione cartacea.
In caso di pluralità di deleghe presentate dallo stesso soggetto a favore di Associazioni diverse, prevale la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la successiva contenga una revoca espressa della precedente.
Revoca della delega
Le parti ribadiscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione della quota associativa, procede alla relativa acquisizione. La disciplina conferma quindi la centralità del rapporto associativo tra iscritto e Associazione, pur consentendo l’acquisizione della revoca anche quando pervenga direttamente all’Istituto.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono indicati come segue:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,54, una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 2,32;
- gestione singolo modello F24: € 0,21.
L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto. A seguito di tale comunicazione, l’Associazione potrà esercitare il recesso entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
La convenzione contiene una clausola di salvaguardia ampia a tutela dell’INPS. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto dell’accordo da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali contenziosi giudiziari attinenti o comunque connessi ai rapporti tra associati e Associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso alla convenzione. È altresì prevista la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso per entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
L’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza indicati nella convenzione, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
Indicazioni organizzative e istruzioni contabili
La sede della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) è indicata in Salerno, Corso Garibaldi n. 23.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto di CONFUNISCO, l’INPS istituisce il conto GPN25187. Sono inoltre istituiti i seguenti conti per completare le operazioni contabili:
- GPN35187, per l’accreditamento dei contributi associativi alla Confederazione;
- GPN11187, per il debito verso CONFUNISCO per i contributi associativi riscossi per suo conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con CONFUNISCO sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto e finalità della convenzione
INPS e CONFUNISCO hanno stipulato il 31 maggio 2017 una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La circolare ne illustra i principali criteri applicativi.
Modalità di riscossione del contributo associativo
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le stesse modalità. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva per l’Istituto.
Gestione delle deleghe sindacali
L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più versare la quota. Contestualmente deve inviare alla competente Struttura territoriale INPS le deleghe cartacee firmate, con copia del documento d’identità, secondo il fac-simile concordato. Le Strutture INPS validano le deleghe telematiche mediante riscontro con la documentazione cartacea. In caso di più deleghe della stessa persona a favore di associazioni diverse, vale la prima pervenuta all’ufficio territorialmente competente, salvo che la successiva contenga revoca espressa della precedente.
Revoca della delega e rapporti associativi
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; pertanto ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede alla relativa acquisizione.
Costi del servizio e facoltà di recesso
I costi del servizio, aggiornati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,54 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 2,32; gestione singolo modello F24 € 0,21. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione promossi da creditori dell’Associazione o delle strutture associate. Se vi sono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta inviata mediante raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione a supporto.
Indicazioni organizzative e contabili
La sede di CONFUNISCO è indicata in Salerno, Corso Garibaldi n. 23. Ai fini contabili l’INPS istituisce il conto GPN25187 per i contributi associativi riscossi per conto di CONFUNISCO, il conto GPN35187 per l’accreditamento dei contributi alla Confederazione e il conto GPN11187 per il debito verso la Confederazione per i contributi riscossi per suo conto. La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari sono affidate alla Sede centrale, Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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