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Circolare

Circolare numero 112 del 13-07-2017

con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo della normativa inerente alle prestazioni antitubercolari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra in modo organico il quadro normativo e procedurale delle prestazioni antitubercolari INPS, aggiornando il flusso gestionale alla luce della telematizzazione delle domande e dei certificati medici. Vengono riepilogati i soggetti aventi diritto, i requisiti contributivi, la decorrenza delle prestazioni e le caratteristiche delle singole indennità e assegni. La circolare disciplina inoltre incompatibilità, compatibilità, modalità di presentazione delle domande e trasmissione della certificazione sanitaria, evidenziando che alcune richieste restano ammissibili in forma cartacea solo in casi eccezionali.

Prestazioni previdenziali antitubercolari: riordino normativa e flusso gestionale telematico

Prestazioni previdenziali antitubercolari: quadro normativo e gestione telematica

La circolare riordina la disciplina delle prestazioni antitubercolari erogate dall’INPS, aggiornando la gestione amministrativa e medico-legale alla luce della telematizzazione delle domande e dei certificati sanitari. Il documento richiama la normativa di riferimento, definisce i soggetti tutelati, i requisiti contributivi, la decorrenza delle prestazioni e le caratteristiche delle singole indennità e assegni.

Finalità e innovazioni procedurali

La circolare si inserisce in un percorso di progressiva informatizzazione avviato con precedenti interventi: le indicazioni del 1995 sulla gestione delle pratiche antitubercolari, la circolare del 2012 sulle domande di assistenza per cure tubercolari e la circolare del 2016 sulla trasmissione telematica dei certificati medici. Alla luce delle ulteriori innovazioni tecnologiche, della reingegnerizzazione dell’applicativo gestionale e della nuova sezione medico-legale in SIGAS, il testo ridisegna l’intero flusso operativo con l’obiettivo di garantire omogeneità ed efficienza nell’istruttoria delle pratiche.

Normativa di riferimento

Vengono richiamate, tra le principali fonti, il R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, il R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, il D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, la legge 14 dicembre 1970 n. 1088, la legge 6 agosto 1975 n. 419 e la legge 4 marzo 1987 n. 88.

Diritto alle prestazioni e soggetti interessati

Il diritto alle indennità antitubercolari sorge al verificarsi del rischio medico-legale e cessa in caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo. La tutela previdenziale riguarda:

  • i lavoratori subordinati del settore privato, inclusi vari rapporti contrattuali particolari (somministrazione, appalto, distacco, lavoro intermittente, ripartito, part-time, inserimento), nonché pescatori della piccola pesca, coloni e mezzadri, detenuti lavoratori curati nei sanatori giudiziari, lavoratori domestici e religiosi/religiose in servizio retribuito presso datori di lavoro privati;
  • specifiche categorie di lavoratori pubblici, tra cui personale sanitario, amministrativo e salariato di strutture sanitarie pubbliche, maestri e direttori didattici delle scuole elementari statali, assistenti di ruolo della scuola materna statale, personale non di ruolo con incarico inferiore a un anno, dipendenti delle camere di commercio, personale a tempo determinato, personale INAIL ed ENAOLI, supplenti annuali, dipendenti di comunità montane e di altri enti, personale delle IPAB;
  • pensionati e titolari di rendita, per sé e per i familiari, con specifiche precisazioni sui titolari di pensione di reversibilità, pensioni IVS e assimilate, pensioni o rendite corrisposte da imprese o fondi, rendite INAIL e pensioni in convenzione.

Non rientrano, invece, tra i destinatari della tutela previdenziale i coltivatori diretti, artigiani, commercianti, liberi professionisti, i titolari di pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi e i titolari di pensione sociale, salvo ulteriori titoli di accesso.

Familiari aventi diritto

Il diritto si estende anche ai familiari ammalati di tubercolosi degli assicurati. Sono indicati, tra gli altri:

  • il coniuge e la persona unita civilmente, senza limiti di età e convivenza;
  • i figli, affiliati, minori affidati e figli del coniuge fino a 21 anni, o fino a 26 anni se studenti universitari o equivalenti e a carico;
  • i figli permanentemente inabili, senza limiti di età;
  • fratelli e sorelle a carico fino a 21 anni, o fino a 26 anni se studenti, oppure senza limiti di età se permanentemente inabili;
  • genitori ed equiparati, patrigno, matrigna e persone affidate come esposti, se viventi a carico e con i limiti anagrafici previsti.

È inoltre precisato che figli, fratelli e sorelle a carico conservano il diritto alle prestazioni sanitarie e all’indennità post-sanatoriale quando non siano trascorsi più di due anni dalla dimissione o dalla dichiarazione di guarigione clinica o stabilizzazione, anche se nel frattempo hanno superato i limiti di età ordinari.

Requisito contributivo e competenza territoriale

Per accedere alle prestazioni erogate dall’Istituto è richiesto almeno un anno di contribuzione da lavoro nell’intero arco della vita lavorativa. Dal 1° gennaio 1999, essendo stato soppresso il contributo specifico per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, il requisito si considera soddisfatto con la presenza di versamenti alla contribuzione IVS. Il requisito va verificato con riferimento alla data iniziale dell’evento.

La circolare ribadisce l’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni. La competenza territoriale amministrativa e medico-legale è determinata dalla residenza del richiedente; se l’assistito è ricoverato o in cura in località diversa, la Struttura competente si coordina con la Struttura INPS del luogo di cura per gli eventuali accertamenti sanitari.

Decorrenza delle prestazioni e prescrizione

Le prestazioni economiche decorrono:

  • dalla data del ricovero, nei casi di cura ospedaliera;
  • dalla data di ricezione della certificazione sanitaria, nei casi di cura ambulatoriale o domiciliare.

Se la malattia era inizialmente considerata comune e successivamente riconosciuta come specifica, la decorrenza delle indennità antitubercolari coincide con la data della prima visita medica risultante dalla certificazione per l’indennità di malattia, fermo restando l’obbligo della domanda.

Le prestazioni sono soggette a prescrizione quinquennale, da computarsi dalla data del ricovero o dalla ricezione della documentazione sanitaria, nei casi di cura ambulatoriale o domiciliare.

Indennità giornaliera

L’indennità giornaliera è riconosciuta a domanda per il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali/domiciliari. Spetta senza limite di tempo fino a quando l’assistito necessita di cure oppure fino alla guarigione o stabilizzazione clinica, e può riprendere in caso di nuovo evento. La certificazione sanitaria sul perdurare della malattia deve essere trasmessa mensilmente; in mancanza, la prestazione va sospesa temporaneamente.

Per i soggetti aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, l’IG segue le stesse percentuali previste per la malattia comune, comprese domeniche e festività, fino al 180° giorno; dal 181° giorno è erogata nella misura fissa annualmente determinata con decreto ministeriale. Se l’indennità di malattia è inferiore alla misura fissa, deve essere corrisposta quest’ultima. Per gli assistiti in qualità di familiari, pensionati o titolari di rendita, l’indennità è pari alla metà della misura fissa.

L’IG è incompatibile con la normale retribuzione e, in caso di riduzione dell’intera retribuzione, spetta comunque in misura fissa. I datori di lavoro devono anticiparla ai dipendenti aventi diritto alla tutela previdenziale, con le modalità previste per l’indennità di malattia.

La circolare richiama inoltre che l’IG decorre dall’inizio della malattia tubercolare o, comunque, dalla data di insorgenza del rischio medico-legale individuata dall’ufficio medico-legale INPS. Nei casi di presidi terapeutici alternativi dovuti a grave intolleranza alle cure, il diritto all’IG permane solo se l’ufficio medico-legale esprime parere favorevole sull’opportunità della scelta.

Incompatibilità dell’indennità giornaliera con altre prestazioni

La circolare precisa le principali incompatibilità dell’IG:

  • con le prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, che non possono essere corrisposte durante ricovero o cure tubercolari;
  • con CIGO e CIGS;
  • con la maternità obbligatoria solo nei limiti in cui questa prevalga, mentre per la maternità facoltativa prevale l’IG;
  • con l’indennità di mobilità, che la sostituisce;
  • con la pensione di inabilità.

È richiamato anche che il reddito derivante da prestazioni antitubercolari incide sulle prestazioni assistenziali.

Assegno per il nucleo familiare

L’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto su domanda nei casi di erogazione diretta dell’IG e dell’IPS.

Indennità post-sanatoriale

L’indennità post-sanatoriale spetta d’ufficio dalla data del raggiungimento della guarigione clinica o della stabilizzazione, a condizione che l’assistito non abbia svolto attività lavorativa e abbia effettuato almeno 60 giorni di cura, attestati da certificazione sanitaria. Per gli assicurati è corrisposta in misura fissa aggiornata annualmente; per familiari, pensionati e titolari di rendita la misura è ridotta del 50%. La prestazione dura 24 mesi dalla guarigione o stabilizzazione.

La circolare disciplina i casi di sospensione e ripresa:

  • se interviene un nuovo ricovero o una nuova cura ambulatoriale/domiciliare inferiore a 60 giorni, la prestazione resta sospesa;
  • al termine del ricovero o della cura si corrispondono le giornate residue di IPS fino al limite complessivo dei 24 mesi;
  • se il nuovo episodio supera i 60 giorni, si apre un nuovo ciclo di assistenza e l’erogazione precedente si interrompe, con possibilità di un nuovo biennio al termine del nuovo evento.

La data di stabilizzazione o guarigione clinica è determinata dai medici INPS su proposta dei medici curanti del SSN.

L’IPS non spetta a chi si dimette volontariamente dal luogo di cura durante l’erogazione dell’IG senza guarigione o stabilizzazione clinica, essendo equiparato l’abbandono volontario delle cure. Non integra tale ipotesi il trasferimento in un altro centro specializzato, purché la dimissione e il nuovo ricovero siano contigui. In caso di interruzione della cura per gravi effetti collaterali prima dei 60 giorni, l’ufficio medico-legale INPS valuta la congruità dell’interruzione e il relativo periodo di osservazione.

Compatibilità dell’IPS e IPS anticipata

L’IPS è compatibile con le prestazioni previdenziali diverse da quelle antitubercolari ed è cumulabile con la pensione di inabilità. La circolare evidenzia però che non è compatibile con l’IG.

È prevista l’IPS anticipata, su domanda cartacea, nei casi in cui l’assistito non abbia diritto all’IG per mantenimento dell’intera retribuzione. Essa può essere concessa:

  • alla dimissione da ricovero non inferiore a 60 giorni con prosecuzione della cura ambulatoriale/domiciliare;
  • in caso di ripresa del lavoro dopo ricovero o cura complessivamente non inferiore a 60 giorni, se l’assistito non è ancora guarito o stabilizzato;
  • se l’assistito viene ricoverato per malattia specifica durante il biennio di IPS, potendo optare per la prosecuzione dell’IPS in luogo dell’IG non spettante.

Assegno di cura o sostentamento

L’assegno di cura o sostentamento spetta a chi abbia fruito dell’IPS, su domanda, quando la capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle proprie attitudini risulti ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla tubercolosi. La malattia deve costituire la causa, o almeno la concausa principale, della riduzione della capacità di guadagno.

L’accertamento sanitario è affidato all’ufficio medico-legale INPS territorialmente competente. L’assegno è corrisposto in misura fissa annualmente aggiornata, per 24 mesi, ed è rinnovabile di biennio in biennio senza limiti di tempo finché permangono i requisiti.

La decorrenza segue queste regole:

  • dal giorno successivo alla fine dell’IPS o del precedente ACS, se la domanda è presentata entro 90 giorni;
  • dal primo giorno del mese successivo alla domanda, se presentata oltre 90 giorni dalla fine dell’IPS o del precedente assegno.

L’erogazione si interrompe se, durante il godimento dell’assegno, l’assicurato inizia un’attività lavorativa retribuita continuativa e a tempo pieno; la prestazione può essere ripristinata per il periodo residuo se l’attività cessa prima della scadenza biennale e se persistono i requisiti sanitari.

Incompatibilità e compatibilità dell’ACS

L’assegno di cura o sostentamento non è cumulabile con una normale retribuzione a tempo pieno, né con l’IG o con l’IPS. È invece compatibile con la retribuzione da rapporto di lavoro a tempo parziale, anche se a tempo indeterminato.

Assegno natalizio

L’assegno natalizio spetta d’ufficio a tutti gli assistiti che nel mese di dicembre fruiscano di una prestazione antitubercolare. Consiste in un’integrazione pari a trenta giorni del trattamento economico in atto. Se nello stesso mese spettano due indennità, si assume ai fini del calcolo quella più favorevole; ad esempio, in presenza di IG e IPS, si prende a riferimento la misura fissa dell’IPS.

L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS senza domanda ed è dovuto per intero anche se la prestazione antitubercolare è stata fruita per un solo giorno nel mese di dicembre.

Domanda telematica e presentazione cartacea residuale

La domanda di prestazioni antitubercolari e gli eventuali ricorsi amministrativi possono essere presentati dall’assicurato o dal familiare infermo; se quest’ultimo è minore o interdetto, la domanda può essere presentata da chi esercita la potestà o la tutela.

Dal 1° aprile 2012 la domanda va presentata telematicamente tramite:

  • web, con accesso ai servizi INPS;
  • patronati;
  • contact center multicanale.

Il sistema rilascia ricevuta e modello precompilato. La presentazione telematica è obbligatoria; se perviene una domanda cartacea di IG o ACS, l’operatore deve informare il richiedente della necessità di utilizzare la procedura telematica.

L’unica eccezione espressamente richiamata riguarda la IPS anticipata, per la quale al momento è prevista la domanda cartacea.

Trasmissione telematica della certificazione sanitaria

Dal 1° ottobre 2016 i medici certificatori devono trasmettere telematicamente i certificati necessari al riconoscimento della tutela previdenziale e dei benefici connessi. La modalità telematica sostituisce i modelli cartacei ACT3, ACT22 e ACT37.

La circolare precisa però che la certificazione cartacea deve comunque essere accolta nei casi di impossibilità di utilizzo del servizio telematico, anche per consentire gli adeguamenti delle strutture sanitarie coinvolte.

La trasmissione telematica della certificazione non coinvolge i datori di lavoro; resta quindi a carico del lavoratore l’onere di giustificare le assenze secondo le regole dei contratti di lavoro applicabili.

Indicazioni operative finali

La circolare annuncia l’emissione di un successivo messaggio operativo per fornire ulteriori istruzioni amministrative e procedurali alle strutture territoriali competenti, con la finalità di supportare gli operatori nella gestione uniforme delle pratiche antitubercolari.

Punti principali

Quadro generale e finalità della circolare

La circolare aggiorna la disciplina delle tutele previdenziali per malattia tubercolare, tenendo conto dell’evoluzione dei servizi telematici, della nuova trasmissione obbligatoria dei certificati medici e della reingegnerizzazione dell’applicativo gestionale. L’obiettivo è garantire omogeneità, efficienza e corretta istruttoria delle pratiche, anche tramite il coordinamento tra uffici amministrativi e medico-legali.

Soggetti aventi diritto e requisiti

Hanno accesso alle prestazioni i lavoratori subordinati del settore privato, specifiche categorie di dipendenti pubblici, i pensionati e i titolari di rendita, oltre ai familiari dell’assicurato nelle condizioni previste. Il requisito contributivo è di almeno un anno di contribuzione da lavoro nell’intera vita lavorativa, requisito che dal 1° gennaio 1999 si considera soddisfatto con la presenza di contribuzione IVS. È richiamato anche il principio di automaticità delle prestazioni e la competenza territoriale della Struttura INPS in base alla residenza del richiedente.

Decorrenza e prescrizione

Le prestazioni economiche decorrono, di regola, dalla data del ricovero; per cure ambulatoriali o domiciliari, dalla data di ricezione della certificazione sanitaria. Se una malattia inizialmente qualificata come comune viene poi riconosciuta come specifica, la decorrenza coincide con la data della prima visita medica risultante dalla certificazione per l’indennità di malattia. Le prestazioni sono soggette a prescrizione quinquennale.

Indennità giornaliera e incompatibilità

L’indennità giornaliera spetta per ricovero o cure ambulatoriali/domiciliari, senza limite di tempo fino a guarigione o stabilizzazione, con certificazione sanitaria mensile. Per i lavoratori con tutela previdenziale segue le percentuali della malattia comune fino a 180 giorni; dal 181° giorno è dovuta in misura fissa. Per familiari, pensionati e titolari di rendita la misura è ridotta del 50%. È incompatibile con retribuzione ordinaria, disoccupazione, CIGO/CIGS, mobilità e pensione di inabilità, con regole specifiche anche per maternità e altre prestazioni.

Indennità post-sanatoriale, assegno di cura e assegno natalizio

L’indennità post-sanatoriale spetta dopo almeno 60 giorni di cura e dalla guarigione o stabilizzazione clinica, per 24 mesi, in misura fissa o ridotta per familiari e pensionati. È compatibile con altre prestazioni previdenziali diverse da quelle antitubercolari e con la pensione di inabilità, ma non con l’IG. L’assegno di cura o sostentamento spetta dopo l’IPS, se la capacità di guadagno è ridotta a meno della metà, è rinnovabile senza limiti finché permangono i requisiti e ha regole precise di decorrenza e sospensione. L’assegno natalizio è riconosciuto d’ufficio a chi fruisce di prestazioni antitubercolari nel mese di dicembre e vale come integrazione pari a 30 giorni di trattamento economico.

Domande e certificazione sanitaria

La domanda di prestazioni antitubercolari è, di regola, telematica e può essere presentata dall’assicurato o dal familiare infermo, anche tramite patronati o contact center; la presentazione cartacea resta eccezionale e va ricondotta alla procedura telematica. Dal 1° ottobre 2016 i medici devono trasmettere telematicamente i certificati necessari, che sostituiscono i modelli cartacei, ma questi ultimi sono ancora accolti in caso di impossibilità tecnica. La trasmissione della certificazione non coinvolge i datori di lavoro, restando a carico del lavoratore la giustificazione delle assenze.

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