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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23059/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di specificità, perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata sulla non configurabilità della legittima difesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La persona condannata per omicidio aggravato ha proposto ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Campobasso che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di revisione della condanna. L'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 630 c.p.p., sostenendo che una prova tecnica sopravvenuta dovesse essere qualificata come prova nuova idonea a dimostrare che il fatto era stato commesso per legittima difesa. La censura non si confrontava però con la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva osservato che, anche a voler considerare nuova la prova addotta, il fatto non sarebbe comunque scriminabile perché l'imputato aveva affrontato la vittima scendendo dall'auto già armato di coltello e aveva agito contro un soggetto inerme colpendolo al volto e al torace.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p.

    La deduzione della violazione di questa norma, nel ricorso per revisione, deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata, specie sul requisito della novità della prova e sulla sua concreta decisività.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per fondare la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una decisione in tema di revisione, il motivo deve essere specifico e deve misurarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; la mera riproposizione della tesi difensiva non è sufficiente.
  • Ai fini della revisione, la qualificazione di un elemento come prova nuova non basta se la decisione impugnata esclude, in modo autonomo, che il fatto storico possa comunque condurre a un esito assolutorio o scriminante.
  • La legittima difesa non può essere utilmente invocata quando dagli accertamenti richiamati risulti che l'agente abbia affrontato la vittima già armato e abbia agito contro un soggetto inerme, attingendolo a zone vitali.
  • L'inammissibilità manifesta del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione in favore della Cassa delle ammende quando sia ravvisabile colpa dell'impugnante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
SottomaterieLegittima difesa
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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