Corte di giustizia, Sentenza C-88/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 ottobre 2023. — QB contro Commissione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino – Agenti temporanei – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizioni per la concessione – Attività professionale principale – Servizi effettuati per un altro Stato. — Causa C-88/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l’impugnazione di un agente temporaneo della Commissione che contestava il diniego dell’indennità di dislocazione. Ha chiarito che l’attività professionale principale va individuata sulla base di dati concreti, come tempo dedicato, retribuzione e luogo effettivo di svolgimento, non su qualificazioni formali o sul rapporto gerarchico con lo Stato d’origine. Ha inoltre precisato che l’eccezione per i "servizi effettuati per un altro Stato" non copre, nel caso concreto, il lavoro svolto presso una rete europea di formazione giudiziaria. La sentenza del Tribunale è stata dunque confermata e QB è stato condannato alle spese.
Indennità di dislocazione per agente temporaneo: rilevanza dell’attività professionale principale svolta presso un’associazione internazionale e limiti dell’eccezione per i "servizi effettuati per un altro Stato"
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, l’attività svolta da un giudice nazionale distaccato quale segretario generale di una rete europea di formazione giudiziaria debba essere qualificata come sua attività professionale principale nello Stato della sede di servizio, e se tale attività possa rientrare nell’eccezione per i "servizi effettuati per un altro Stato"; inoltre, se il Tribunale abbia correttamente escluso il diritto all’indennità di dislocazione.
Principio di diritto
Ai fini dell’indennità di dislocazione, la nozione di "attività professionale principale" va determinata in base a elementi fattuali sostanziali e non a criteri formali: occorre verificare quale attività abbia assorbito la maggior parte del tempo di lavoro e dei redditi professionali della persona interessata e dove essa sia stata effettivamente svolta. L’eccezione per i "servizi effettuati per un altro Stato" non si applica automaticamente per il solo fatto che l’interessato mantenga un legame giuridico con il proprio Stato o sia distaccato da un’autorità nazionale: essa riguarda le ipotesi in cui l’attività sia realmente svolta al servizio di un altro Stato, in particolare nell’ambito della sua rappresentanza diplomatica o di altro organo rappresentativo nello Stato della sede di servizio. La Corte ha quindi respinto l’impugnazione e confermato il diniego dell’indennità di dislocazione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Indennità di dislocazione e attività professionale principale di un agente temporaneo
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da QB, agente temporaneo della Commissione europea, avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato il diniego dell’indennità di dislocazione. La Corte si pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, con particolare riferimento alla nozione di "attività professionale principale" e all’eccezione per i "servizi effettuati per un altro Stato".
Fatti e procedimento
QB, cittadino polacco e giudice nazionale, era stato distaccato presso la Scuola nazionale della magistratura giudicante e requirente (SNMGR) e, dal dicembre 2013, aveva assunto le funzioni di segretario generale della Rete europea di formazione giudiziaria, associazione internazionale senza scopo di lucro con sede a Bruxelles. Dal 1° gennaio 2020 aveva poi preso servizio presso la Commissione a Bruxelles in qualità di agente temporaneo. Con decisione del PMO del 6 aprile 2020 gli era stata concessa l’indennità di espatrio ma negata l’indennità di dislocazione; il reclamo era stato respinto il 3 novembre 2020.
Normativa rilevante
La disposizione centrale è l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, che subordina l’indennità di dislocazione alla circostanza che il funzionario non abbia abitualmente abitato o svolto la propria attività professionale principale nel territorio europeo dello Stato della sede di servizio durante il periodo di riferimento di cinque anni, precisando però che non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale. In sede di impugnazione rilevano inoltre l’articolo 56 dello Statuto della Corte, l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 58 dello Statuto della Corte e le disposizioni sulle spese del procedimento.
Primo motivo: nozione di attività professionale principale
QB sosteneva che la sua attività principale restasse quella di giudice in Polonia e che il lavoro svolto come segretario generale della Rete europea fosse riconducibile alla SNMGR e non alla rete stessa; deduceva inoltre la mancanza di un vero rapporto di lavoro con la Rete europea e richiamava il criterio dell’autorità gerarchica. La Corte respinge questa impostazione: la nozione di attività professionale principale va letta nel suo significato abituale e nel contesto della norma, come attività regolare e remunerata cui la persona dedica la maggior parte del tempo di lavoro e da cui ricava la maggior parte dei redditi professionali. Non è necessario un rapporto di lavoro formale con l’ente per il quale l’attività è svolta.
La Corte sottolinea che per valutare se l’attività principale sia stata svolta nello Stato della sede di servizio contano soprattutto elementi fattuali: luogo effettivo di svolgimento, tempo di lavoro dedicato, livello della retribuzione e vantaggi in natura collegati alla presenza sul posto. Nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato che QB svolgeva compiti amministrativi e di rappresentanza a Bruxelles per una parte rilevante del suo tempo, percepiva una remunerazione significativa e disponeva di un appartamento di servizio a Bruxelles; tali accertamenti non erano stati utilmente contestati come snaturati. I riferimenti ai beneficiari finali dell’attività, alla natura della Rete europea o allo status di giudice nazionale non incidono sulla qualificazione dell’attività come principale né sulla determinazione del luogo di svolgimento.
Secondo motivo: servizi effettuati per un altro Stato
QB sosteneva che il Tribunale avesse interpretato in modo troppo restrittivo l’eccezione per i "servizi effettuati per un altro Stato", limitandola sostanzialmente ai servizi resi presso una rappresentanza permanente. La Corte riconosce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere decisivo il solo fatto che la Rete europea non fosse integrata in una rappresentanza permanente di uno Stato membro. Tuttavia, procede a sostituzione della motivazione e conferma comunque il dispositivo.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che l’eccezione è giustificata quando l’interessato, nel periodo di riferimento, abbia lavorato in seno alle strutture di un altro Stato o di un’organizzazione internazionale nello Stato della sede di servizio, in modo da conservare un legame specifico con tale Stato e da ostacolare la sua integrazione nella società dello Stato ospitante. In tale prospettiva, rileva soprattutto l’appartenenza a una rappresentanza diplomatica o ad altro organo rappresentativo dello Stato, secondo il diritto internazionale pubblico. Nel caso di QB, però, la Rete europea era un’associazione internazionale di diritto belga, senza privilegi o immunità diplomatiche, e QB vi svolgeva funzioni di segretario generale soggette al controllo di un comitato di orientamento, non attività in seno a una rappresentanza di uno Stato. Il suo legame di giudice distaccato con la SNMGR non basta a trasformare tale attività in un servizio reso per lo Stato polacco ai fini della disposizione in esame.
Esito del giudizio e spese
La Corte conclude che il Tribunale, pur avendo formulato una motivazione in parte erronea sul secondo motivo, ha comunque correttamente escluso l’applicazione dell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto. L’impugnazione è quindi respinta in quanto infondata. QB è condannato a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione europea.
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