Corte di giustizia, Sentenza C-186/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2023. — Sad Trasporto Locale SpA contro Provincia autonoma di Bolzano. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Impianti a fune – Aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto da parte di un’autorità locale competente a un operatore interno – Trasferimento del rischio di gestione – Compensazione degli obblighi di servizio pubblico. — Causa C-186/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso l’applicabilità del regolamento n. 1370/2007 a un affidamento diretto di servizi di trasporto multimodale che comprende anche la funivia, chiarendo che il criterio della prevalenza del trasporto su rotaia non può estendere l’ambito del regolamento oltre il suo testo. Ha inoltre precisato che una compensazione di servizio pubblico non è automaticamente aiuto di Stato solo perché calcolata anche su costi storici e parametri di mercato, purché il metodo conduca a un importo coerente con quello necessario a un operatore medio ed efficiente. Le questioni sulla forma giuridica dell’atto di affidamento e sul rischio operativo non sono state esaminate, essendo assorbite dalla risposta alla prima questione.
Rinvio pregiudiziale sull’ambito di applicazione del regolamento n. 1370/2007 ai servizi di trasporto multimodale comprendenti funivia/funicolare e sulla qualificazione come aiuto di Stato della compensazione di servizio pubblico calcolata con criteri di mercato e costi storici.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 si applichi anche a un contratto misto di trasporto pubblico multimodale che comprende tramvia, funicolare e funivia, quando il trasporto su rotaia rappresenta la parte maggioritaria del servizio. 2) Se, in relazione a un affidamento diretto in house, la compensazione di obblighi di servizio pubblico calcolata tenendo conto dei costi del gestore uscente e di parametri standard di mercato integri o meno un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alla luce della quarta condizione Altmark.
Principio di diritto
Il regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica a un contratto misto di trasporto pubblico di passeggeri che includa tramvia, funicolare e funivia, anche se la componente su rotaia è prevalente, perché la funivia non rientra tra i modi di trasporto contemplati dall’articolo 1, paragrafo 2. Quanto alla compensazione di servizio pubblico, essa non costituisce aiuto di Stato se, pur basandosi su costi storici dell’operatore uscente e su parametri standard di mercato, è determinata in modo da riflettere i costi di un’impresa media, efficiente e adeguatamente dotata di mezzi per adempiere gli obblighi di servizio pubblico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Regolamento (CE) n. 1370/2007
- Regolamento (UE) 2016/2338
- Regolamento (UE) 2016/424
- Direttiva 2014/23/UE
- Sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00)
Rinvio pregiudiziale su trasporti pubblici, affidamento in house e aiuti di Stato
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia tra Sad Trasporto Locale SpA e la Provincia autonoma di Bolzano, con la partecipazione di Strutture Trasporto Alto Adige SpA A.G. Il caso riguarda l’affidamento diretto, a un operatore interno, di un servizio pubblico di trasporto multimodale comprendente tramvia, funicolare e funivia, nonché la natura della compensazione economica prevista nel contratto di servizio pubblico.
Fatti e procedimento principale
La Provincia autonoma di Bolzano aveva prima affidato a Sad Trasporto Locale SpA la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, comprensivi di impianti fissi di funicolare, funivia e tramvia. Con delibera del 16 marzo 2021 ha poi affidato in house tali servizi alla STA, società interamente partecipata dalla Provincia, per il periodo dal 19 maggio 2021 al 30 aprile 2030, approvando anche il contratto di servizio e il piano economico-finanziario.
La Sad ha impugnato gli atti davanti al giudice amministrativo, sostenendo che il regolamento (CE) n. 1370/2007 non fosse applicabile perché esso riguarderebbe solo trasporto su strada e ferrovia, non i trasporti a fune, e che comunque l’affidamento avrebbe dovuto essere valutato secondo il diritto interno sugli in house affidamenti. Ha inoltre contestato la compatibilità della compensazione con la disciplina sugli aiuti di Stato.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:
- se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 osti all’applicazione del regolamento a un contratto misto di trasporto pubblico comprendente tramvia, funicolare e funivia, anche quando il trasporto su rotaia costituisce oltre il 50% del servizio;
- se l’articolo 5 del regolamento e la direttiva 2014/23/UE impongano di verificare la forma giuridica dell’atto di affidamento, escludendo gli atti non configurati come concessioni;
- se la disciplina sul rischio operativo della direttiva 2014/23/UE sia compatibile con il meccanismo di remunerazione previsto;
- se, infine, la compensazione calcolata anche in base ai costi storici del gestore uscente e a parametri di mercato configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1370/2007, in particolare gli articoli 1, 2, 5 e 9, nonché i considerando 33 e 36;
- il regolamento (UE) 2016/424, che definisce l’"impianto a fune", la "funivia" e la "funicolare";
- gli articoli 107 e 108 TFUE;
- la sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00), quale parametro per distinguere la compensazione dall’aiuto di Stato.
Ragionamento della Corte sull’ambito di applicazione del regolamento n. 1370/2007
La Corte ricorda che l’ambito di applicazione del regolamento deve essere interpretato restrittivamente, perché l’articolo 9 prevede una deroga all’obbligo generale di notifica degli aiuti di Stato. Sul piano testuale, l’articolo 1, paragrafo 2, si riferisce al trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, altri modi di trasporto su rotaia e su strada, con un’eventuale estensione opzionale al trasporto per via navigabile interna.
La funivia, invece, non è un mezzo di trasporto su rotaia o su strada: il regolamento 2016/424 la definisce come un impianto a fune i cui veicoli sono sospesi e azionati da funi. Di conseguenza, la presenza di un servizio di funivia esclude che il contratto, anche se misto e anche se la componente ferroviaria è maggioritaria, ricada nel regolamento 1370/2007. La Corte osserva inoltre che il regolamento non prevede alcuna regola che consenta di attrarre nell’ambito applicativo contratti misti con mezzi di trasporto non contemplati espressamente.
Ragionamento della Corte sulla compensazione e sulla quarta condizione Altmark
Poiché il regolamento non si applica, resta rilevante la disciplina generale sugli aiuti di Stato. La Corte rammenta che una compensazione per servizio pubblico non è aiuto di Stato se soddisfa cumulativamente le quattro condizioni Altmark, tra cui quella che, in assenza di gara, la compensazione sia determinata sulla base dei costi di un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi.
La Corte chiarisce che tale criterio non vieta, di per sé, di utilizzare come elementi di calcolo i costi del gestore uscente o parametri standard di mercato, purché questi dati consentano di pervenire a un importo rappresentativo dei costi che un operatore medio efficiente avrebbe dovuto sostenere. In particolare:
- i parametri di mercato devono riferirsi a un numero sufficientemente ampio di imprese comparabili, così da essere statisticamente solidi e rappresentativi;
- devono essere considerate solo imprese in grado di eseguire immediatamente gli obblighi di servizio pubblico;
- nel caso di servizio multimodale, i costi dei singoli elementi possono essere calcolati separatamente e poi sommati, tenendo conto di eventuali sinergie;
- l’uso dei costi storici dell’operatore uscente è possibile solo se tale operatore è effettivamente assimilabile a un’impresa media gestita in modo efficiente, secondo i metodi contabili e finanziari normalmente impiegati.
Decisione
La Corte risponde che:
- il regolamento n. 1370/2007 non si applica a un contratto misto di trasporto pubblico multimodale comprendente tramvia, funicolare e funivia, anche se il trasporto su rotaia è prevalente;
- una compensazione di obblighi di servizio pubblico calcolata con riferimento ai costi del gestore uscente e a parametri standard di mercato non costituisce, di per sé, un aiuto di Stato, purché il metodo adottato porti a determinare costi coerenti con quelli di un’impresa media, efficiente e adeguatamente dotata di mezzi.
Le questioni secondaria e terza restano assorbite dalla risposta resa sulla prima questione.
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