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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-591/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 ottobre 2023. — L. VOF contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven. — Rinvio pregiudiziale – Igiene dei prodotti alimentari – Riduzione della salmonella nei gruppi di riproduttori di Gallus gallus – Regolamento (UE) n. 200/2010 – Allegato – Punto 2.2.2.2, lettera c) – Prelievo di campioni di routine – Risultato positivo – Prelievo di campioni di conferma – Casi eccezionali – Dubbio sui risultati – Portata. — Causa C-591/22

Giurisprudenza europea62022CJ0591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito in modo restrittivo quando l’autorità competente può dubitare di un risultato positivo alla salmonella emerso da un prelievo di routine in un allevamento di riproduttori Gallus gallus. Ha escluso che la mera successiva produzione di risultati negativi o la positività limitata ad alcuni pollai costituiscano, da sole, un caso eccezionale che giustifica il test di conferma. Restano invece rilevanti soltanto le situazioni in cui vi siano indizi seri di errori o incidenti nel campionamento o nell’analisi, valutati alla luce delle condizioni complessive dell’azienda e delle caratteristiche epidemiologiche della salmonella.

Interpretazione del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento (UE) n. 200/2010: quando l’autorità competente può considerare "eccezionali" i casi in cui dubita del risultato positivo di un prelievo di routine per salmonella nei gruppi di riproduttori di Gallus gallus e quindi ripetere i test.

La questione giuridica

Se, ai sensi del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010, la nozione di "casi eccezionali" in cui l’autorità competente ha ragione di dubitare del risultato positivo di un prelievo di routine comprenda solo situazioni di possibile errore nel campionamento/analisi o anche circostanze legate all’esito complessivo dell’azienda; e se, in particolare, assumano rilievo i successivi risultati negativi ottenuti dall’operatore, il fatto che solo alcuni pollai e solo uno dei due campioni per pollaio siano risultati positivi, lo stato vaccinale del gruppo e la pregressa storia sanitaria dell’azienda. Seconda questione assorbita: se, in caso di risposta positiva sulla rilevanza dei risultati successivi, vi sia un termine entro cui attendere tali esiti prima di adottare misure irreversibili.

Principio di diritto

Il punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010 va interpretato restrittivamente: l’autorità competente può ripetere i test solo in casi eccezionali, quando abbia ragione di dubitare dei risultati positivi o negativi perché eventi o incidenti hanno compromesso, o vi è un serio rischio che abbiano compromesso, il corretto svolgimento del prelievo, del trasporto, della conservazione o dell’analisi dei campioni. Non bastano, di per sé, i successivi esiti negativi ottenuti dall’operatore dopo la decisione amministrativa, né il fatto che solo alcuni pollai o solo uno dei campioni siano risultati positivi; lo stato vaccinale e la buona storia sanitaria dell’azienda sono elementi da considerare ma non sono sufficienti, da soli, a qualificare il caso come eccezionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 2160/2003
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003
  • Allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 2160/2003
  • Regolamento (UE) n. 200/2010
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 200/2010
  • Allegato del regolamento (UE) n. 200/2010, punti 2.1, 2.2.2.1, 2.2.2.2 lettere a), b), c), e punto 4
  • Regolamento (UE) 2019/268

Interpretazione del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento (UE) n. 200/2010

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) in una controversia tra un operatore avicolo e il Ministro olandese competente in materia di agricoltura e sicurezza alimentare. Il tema è l’interpretazione della disciplina UE sui controlli della salmonella nei gruppi di riproduttori di Gallus gallus e, in particolare, della possibilità per l’autorità competente di ripetere i test in presenza di risultati positivi di un prelievo di routine.

Contesto normativo

La Corte richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 2160/2003, il cui obiettivo è garantire misure efficaci di individuazione e controllo della salmonella lungo la filiera, in particolare nella produzione primaria, per ridurre la prevalenza del batterio e il rischio per la salute pubblica. In tale quadro, l’articolo 4 prevede obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi, mentre l’articolo 5 impone agli Stati membri di adottare programmi nazionali di controllo.

Per i gruppi di riproduttori di Gallus gallus, l’allegato II, parte C, del regolamento n. 2160/2003 prevede misure rigorose in caso di rilevazione di Salmonella enteritidis o Salmonella typhimurium, tra cui la distruzione delle uova non incubate e la macellazione o distruzione dei volatili del branco.

Il regolamento (UE) n. 200/2010 fissa l’obiettivo dell’Unione di riduzione della prevalenza di Salmonella spp. nei gruppi di riproduttori della specie Gallus gallus e disciplina il programma di test. Il punto 2.2.2.2 dell’allegato distingue tra:

  • prelievo di routine;
  • prelievo di conferma quando nei campioni dell’incubatoio sia stata individuata Salmonella rilevante;
  • casi eccezionali, nei quali l’autorità competente può ripetere i test se ha ragione di dubitare dei risultati.

Il punto 4 dell’allegato stabilisce inoltre quando un gruppo è considerato positivo ai fini dell’obiettivo dell’Unione, prevedendo una regola speciale per i casi eccezionali di cui alla lettera c).

Fatti del procedimento principale

L. VOF gestisce nei Paesi Bassi un allevamento di riproduttori Gallus gallus. In seguito a un prelievo di routine del 10 febbraio 2020, un laboratorio accreditato ha individuato salmonella in alcuni campioni prelevati nei pollai dell’azienda. Il Ministro ha quindi adottato il 18 febbraio 2020 una decisione iniziale con cui ha dichiarato infetti i pollai interessati e ha imposto misure di controllo, tra cui il divieto di rimuovere pollame, uova e letame e l’obbligo di rimozione o distruzione degli animali e delle uova presenti.

Il Ministro non ha effettuato un test di conferma prima di adottare la decisione, ritenendo che non vi fossero ragioni per dubitare del risultato positivo. L. ha contestato la decisione sostenendo che, per varie ragioni fattuali, il risultato era dubbio e che avrebbe dovuto svolgersi un test di conferma.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • quando un caso possa qualificarsi come "eccezionale" ai sensi del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010;
  • se, a tale fine, rilevino i successivi esiti negativi ottenuti dall’operatore, la positività di un solo campione tra quelli prelevati, lo stato vaccinale del gruppo, il numero di pollai risultati positivi e la storia sanitaria dell’azienda;
  • in caso di risposta positiva sul primo punto, quale tempo possa essere concesso all’operatore per produrre nuovi risultati prima dell’adozione di misure irreversibili.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta la norma in modo restrittivo, valorizzando il tenore letterale della disposizione, che consente la ripetizione dei test soltanto in "casi eccezionali" nei quali l’autorità abbia ragione di dubitare dei risultati. La nozione è quindi limitata alle situazioni in cui vi siano eventi o incidenti idonei a compromettere il corretto svolgimento del prelievo e dell’analisi dei campioni, oppure vi sia un serio rischio che ciò sia accaduto.

La Corte precisa che tale dubbio deve derivare da circostanze connesse al corretto svolgimento delle fasi tecniche del controllo: prelievo, imballaggio, trasporto, ricezione, conservazione, preparazione, trattamento, analisi e trasmissione dei risultati. In tale ottica, sono rilevanti gli indizi di possibili anomalie del processo, letti alla luce delle condizioni complessive dell’azienda e della biologia della salmonella.

La Corte richiama quindi il fatto che il regolamento mira a proteggere tempestivamente la sanità pubblica, consentendo misure immediate senza attendere, salvo casi eccezionali, una conferma. Ciò evita ritardi che potrebbero favorire la diffusione della salmonella.

Quanto alla compatibilità con il punto 4 dell’allegato, la Corte afferma che la regola secondo cui il gruppo è considerato positivo quando uno o più campioni sono positivi resta coerente con la possibilità, in casi eccezionali, di ripetere il test: solo se il test di conferma effettuato in tale cornice è anch’esso positivo il gruppo può essere considerato positivo secondo quella specifica eccezione.

Rilevanza delle circostanze indicate dal giudice del rinvio

La Corte esamina separatamente i fattori indicati dal giudice nazionale:

  • i risultati negativi successivi ottenuti dall’operatore dopo la decisione amministrativa non sono rilevanti, perché consentirebbero di ritardare indebitamente le misure di controllo e renderebbero sistematica la ripetizione del test;
  • il fatto che solo uno dei due campioni o solo alcuni pollai siano risultati positivi non esclude la positività, poiché la norma considera positivo il gruppo anche quando la presenza di salmonella è individuata in uno o più campioni;
  • lo stato vaccinale del gruppo e la storia pregressa dell’azienda sono elementi pertinenti, ma solo come indizi del livello complessivo di eccellenza delle condizioni aziendali; da soli non bastano a rendere incompatibile il risultato positivo con la realtà dell’allevamento.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che la nozione di "casi eccezionali" comprende le situazioni in cui l’autorità constata eventi o incidenti che possono aver compromesso il corretto svolgimento dei processi di prelievo e analisi, oppure ritiene, alla luce del livello complessivo dell’azienda e delle caratteristiche epidemiologiche della salmonella, che vi sia un serio rischio che tali eventi si siano verificati.

La Corte precisa inoltre che non sono circostanze rilevanti, ai fini di tale qualificazione, i risultati negativi successivi prodotti dall’operatore dopo l’adozione della decisione, né la parziale positività dei campioni o dei pollai. Lo stato vaccinale e la buona storia sanitaria sono elementi da considerare, ma non bastano da soli.

Alla luce di tale risposta, la terza questione resta assorbita e non viene esaminata.

Come è indicizzato

Materieigiene dei prodotti alimentarisicurezza alimentarecontrollo della salmonellaallevamento avicolorinvio pregiudiziale

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