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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-660/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 ottobre 2023. — MK contro Lufthansa CityLine GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Lavoro a tempo parziale - Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4, punto 1 - Principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale - Principio pro rata temporis - Piloti - Remunerazione per il tempo di servizio di volo supplementare - Soglie di attivazione identiche per i piloti che lavorano a tempo pieno e per i piloti che lavorano a tempo parziale - Differenza di trattamento. — Causa C-660/20

Giurisprudenza europea62020CJ0660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, su rinvio del Bundesarbeitsgericht, ha esaminato la disciplina retributiva applicata ai piloti part-time di Lufthansa CityLine per il tempo di servizio di volo supplementare. Ha stabilito che l’applicazione di soglie identiche ai piloti full-time e part-time costituisce un trattamento meno favorevole per i lavoratori a tempo parziale. Ha inoltre affermato che tale differenza di trattamento è contraria alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, salvo una giustificazione obiettiva che il giudice nazionale dovrà verificare nel concreto.

Lavoro a tempo parziale: una remunerazione supplementare subordinata alle stesse soglie orarie per part-time e full-time è discriminatoria quando i part-time raggiungono più difficilmente la soglia, anche se la maggiorazione remunera un particolare carico di lavoro.

La questione giuridica

Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale imponga di considerare meno favorevole, e quindi vietata salvo giustificazione obiettiva, una disciplina nazionale/collettiva che prevede per i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno le medesime soglie di attivazione di una remunerazione supplementare per ore di servizio di volo; e, in particolare, se tale disciplina possa essere giustificata dal fatto che la maggiorazione compenserebbe un particolare carico di lavoro connesso all’attività di volo.

Principio di diritto

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale osta a una normativa nazionale o collettiva che, per una remunerazione supplementare legata a una determinata soglia di ore di lavoro, applichi le stesse soglie ai lavoratori a tempo parziale e a quelli a tempo pieno comparabili, se ciò fa sì che i part-time debbano prestare un numero di ore proporzionalmente maggiore per ottenere la maggiorazione e quindi subiscano un trattamento meno favorevole; tale differenza può essere ammessa solo se è giustificata da ragioni obiettive, che non possono consistere nella sola previsione astratta della regola, e nel caso di specie il giudice nazionale deve verificare se l’obiettivo di compensare un particolare carico di lavoro sia sorretto da criteri oggettivi e sia perseguito in modo coerente e necessario.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 97/81/CE
  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale (clausole 2, 3 e 4)
  • TzBfG (legge tedesca sul lavoro a tempo parziale e sui contratti di lavoro a tempo determinato)
  • Contratto collettivo generale n. 4 della CLH
  • Contratto collettivo n. 6 della CLH
  • Documento di orientamento "Jump"

Lavoro a tempo parziale e remunerazione supplementare dei piloti

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht e riguarda l’interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE. Il caso concerne la retribuzione del tempo di servizio di volo supplementare dei piloti di Lufthansa CityLine e, in particolare, la legittimità di soglie di attivazione identiche per lavoratori a tempo pieno e part-time.

Fatti e procedimento principale

MK, pilota alle dipendenze della CLH dal 2001 e in regime di part-time al 90% dal 2010, percepisce una riduzione del 10% della retribuzione di base e 37 giorni di ferie supplementari, ma non una riduzione del numero di ore di servizio di volo nei giorni lavorativi. La controversia nasce perché i contratti collettivi applicabili prevedono una remunerazione supplementare per le ore di servizio di volo oltre determinate soglie mensili, identiche per piloti part-time e full-time.

Il lavoratore sostiene che tali soglie dovrebbero essere ridotte in proporzione alla sua percentuale di part-time; la società contesta la domanda affermando che la maggiorazione retributiva serve a compensare un particolare carico di lavoro e quindi spetta solo oltre il superamento delle soglie previste.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto la direttiva 97/81/CE e l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, in particolare:

  • clausola 2, punto 1, sul campo di applicazione;
  • clausola 3, punti 1 e 2, sulle definizioni di lavoratore a tempo parziale e lavoratore a tempo pieno comparabile;
  • clausola 4, punti 1, 2 e 3, sul principio di non discriminazione e sul pro rata temporis.

Sono inoltre menzionati il TzBfG tedesco e i contratti collettivi CLH n. 4 e n. 6, oltre al documento di orientamento "Jump".

Ragionamento della Corte: applicabilità dell’accordo quadro

La Corte afferma che la controversia rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro, poiché MK è un lavoratore a tempo parziale ai sensi della clausola 3, punto 1, e svolge lo stesso lavoro dei colleghi full-time, essendo pertanto comparabile. La remunerazione supplementare per il tempo di servizio di volo integra le "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, poiché la nozione comprende anche le condizioni relative alla retribuzione.

Ragionamento della Corte: trattamento meno favorevole

La Corte osserva che, pur essendo uguale la remunerazione oraria fino al raggiungimento delle soglie, il sistema in discussione impone ai piloti part-time di effettuare, in rapporto al loro tempo di lavoro totale, un numero di ore di servizio di volo più elevato per accedere alla maggiorazione. Di conseguenza, i part-time raggiungono le soglie con minore frequenza rispetto ai full-time e subiscono un effetto sfavorevole nel rapporto tra prestazione e corrispettivo.

Per questo motivo, una disciplina che imponga soglie identiche per part-time e full-time costituisce un trattamento "meno favorevole" vietato dalla clausola 4, punto 1, salvo giustificazione obiettiva.

Ragionamento della Corte: pro rata temporis e giustificazione obiettiva

La Corte esamina anche la clausola 4, punto 2, sul principio pro rata temporis. Rileva che la remunerazione dei part-time deve essere equivalente a quella dei full-time, salvo l’adeguamento proporzionale ove opportuno. Nel caso di specie, il mancato adeguamento delle soglie fa sì che la disciplina non rispetti il principio di proporzionalità.

Quanto alle possibili ragioni obiettive, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui non basta che la differenza di trattamento sia prevista da una norma generale o da un contratto collettivo. Occorrono elementi precisi e concreti, oggettivi e trasparenti, idonei a dimostrare che la misura risponde a una reale necessità, è adeguata e necessaria rispetto all’obiettivo perseguito.

Nel caso concreto, l’obiettivo invocato dalla CLH e dal governo tedesco è la tutela della salute dei piloti e la prevenzione di un carico di lavoro eccessivo. Tuttavia, la Corte rileva dubbi sulla coerenza e sull’adeguatezza delle soglie uniformi, che non sembrano basate su dati obiettivi o scientifici e che potrebbero essere sostituite da misure più proporzionate, come soglie settimanali o sistemi di recupero. Inoltre, eventuali ragioni economiche non possono giustificare una discriminazione.

Decisione

La Corte conclude che:

  • una normativa nazionale che subordina la remunerazione supplementare, in modo uniforme per part-time e full-time comparabili, al superamento dello stesso numero di ore di lavoro costituisce un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale;
  • la clausola 4, punti 1 e 2, osta a tale normativa quando la maggiorazione è volta a compensare un particolare carico di lavoro connesso all’attività, salvo che il giudice nazionale accerti una vera ragione obiettiva secondo i criteri della giurisprudenza UE.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, in materia di lavoro a tempo parziale, il principio di non discriminazione richiede un adeguamento proporzionale delle soglie che condizionano l’accesso a una remunerazione aggiuntiva, quando l’applicazione di soglie identiche penalizza il part-time rispetto al full-time. La giustificazione obiettiva deve essere concreta, verificabile e proporzionata, non potendo derivare in modo automatico dalla sola struttura astratta della norma collettiva o legislativa.

Come è indicizzato

Materielavoro a tempo parzialeparità di trattamentoretribuzionediritto del lavoro collettivotrasporto aereo

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