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Sentenza

Sentenza del 25/10/2017 n. 25267 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di rettifica del valore e di liquidazione di maggiori imposte di Registro e INVIM relativo alla vendita di immobili siti nel Comune di Portovenere. I motivi riguardavano: la presunta carenza di motivazione della sentenza d'appello; l'omessa valutazione della possibile, seppur limitata, edificabilità dei terreni secondo il Piano Attuativo collegato al PUC; e la violazione delle norme sulla determinazione del valore venale, sostenendo che al momento della vendita fosse ancora vigente il vecchio PRG, con conseguente permanenza di una vocazione edificatoria dei terreni. La Corte, tuttavia, non ha esaminato tali questioni nel merito, poiché il ricorso non era ammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia non aveva prodotto l'avviso di ricevimento necessario a dimostrare il perfezionamento della notificazione del ricorso alla contribuente. Sebbene fosse stata rimessa in termini per depositare tale documento, l'omissione è rimasta e non è stato concesso un ulteriore rinvio, anche per tutelare la ragionevole durata del processo. La sentenza favorevole alla contribuente è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese processuali, poiché la contribuente non si era costituita.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4

    La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto applicabile il criterio della valutazione automatica, considerando gli immobili assolutamente non edificabili e il valore dichiarato comunque congruo.

  • D.Lgs. n. 564 del 1992, art. 36, n. 4

    La norma è stata invocata dall'Agenzia per sostenere la nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente, ma il motivo non è stato esaminato a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia: violazione di legge, nullità della sentenza e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo.

  • Art. 291 c.p.c.

    La Corte ha escluso la possibilità di rinnovare la notificazione, poiché mancava la prova del perfezionamento della notifica e non ricorrevano i presupposti per la rinnovazione.

  • Art. 184-bis c.p.c.

    La parte impugnante può chiedere la rimessione in termini per depositare l'avviso di ricevimento non ricevuto, purché dimostri di essersi tempestivamente attivata per ottenere un duplicato. Nel caso concreto, però, anche dopo la rimessione in termini il documento non è stato prodotto.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 6

    La disposizione consente di richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso di ricevimento, quale prova del perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo posta.

  • Art. 111 della Costituzione

    Il principio della ragionevole durata del processo impedisce di concedere rinvii indefiniti quando la parte abbia già avuto un tempo adeguato per produrre la prova della notificazione.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito nella Legge n. 248 del 2006

    La norma è stata richiamata dall'Agenzia in relazione alla determinazione del valore venale degli immobili e agli effetti della potenzialità edificatoria, ma non è stata valutata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, chi propone il ricorso deve dimostrare non solo di aver consegnato l'atto per la notificazione, ma anche il perfezionamento della notifica mediante il deposito dell'avviso di ricevimento, quando la notificazione è effettuata per posta.
  • La rimessione in termini per produrre l'avviso di ricevimento è possibile solo se la parte dimostra di essersi tempestivamente attivata per ottenere un duplicato dall'amministrazione postale.
  • La mancata produzione definitiva della prova della notificazione comporta l'inammissibilità del ricorso, senza che il giudice debba esaminare i motivi di merito.
  • Non è normalmente ammesso un ulteriore rinvio per sanare una carenza documentale quando la parte ha già avuto un congruo periodo di tempo e il rinvio comprometterebbe la ragionevole durata del processo.
  • In materia di imposte immobiliari, la concreta edificabilità e il valore venale del terreno dipendono dagli strumenti urbanistici effettivamente applicabili al momento della compravendita; tuttavia, tali questioni vengono esaminate solo se il ricorso supera previamente i requisiti di ammissibilità processuale.

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