Sentenza del 18/12/2019 n. 33577 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ICI 2004, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, poiché l'immobile era destinato allo svolgimento di attività sportive e ricreative dilettantistiche. Ha contestato la valutazione della CTR, secondo cui la forma societaria e lo svolgimento di attività commerciali, quali negozio di telefonia, vendita di articoli sportivi, parrucchiere, ristoro e pasti, escludevano i requisiti soggettivo e oggettivo dell'esenzione. Ha inoltre denunciato vizi motivazionali, errata valutazione della prevalenza delle attività commerciali, illegittima liquidazione delle spese processuali e chiesto la disapplicazione delle sanzioni per asserita incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che l'equiparazione tra società di capitali e associazioni sportive dilettantistiche prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 90, non comporta automaticamente il diritto alle agevolazioni fiscali, dovendo essere verificati in concreto tutti i requisiti richiesti. L'esenzione ICI presuppone sia un soggetto non commerciale e senza fine di lucro, sia la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolate svolte con modalità non commerciali. Nel caso concreto, la forma societaria, le dimensioni della struttura, la presenza di attività commerciali e la documentazione prodotta hanno escluso tali requisiti. La certificazione CONI non è stata ritenuta sufficiente. Le censure relative alla valutazione dei fatti sono state dichiarate inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del merito. È stata inoltre respinta la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, non essendo ravvisabile un'oggettiva incertezza normativa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 7.300, oltre rimborso forfettario del 15%, accessori di legge e ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive
L'esenzione ICI è di stretta interpretazione e richiede cumulativamente il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi. L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad attività agevolate e tali attività devono essere svolte concretamente con modalità non commerciali.
L. n. 289 del 2002, art. 90
le associazioni sportive dilettantistiche possono costituirsi anche in forma di società di capitali senza fine di lucro
La possibilità di adottare la forma societaria non determina automaticamente l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali. Occorre comunque dimostrare il carattere effettivamente non lucrativo e il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla specifica agevolazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 1, lett. c
La norma è stata richiamata per individuare gli enti non commerciali rilevanti ai fini dell'agevolazione. La Corte ha ritenuto che l'effettivo carattere non commerciale debba essere verificato in concreto e non possa essere escluso o dimostrato soltanto sulla base della denominazione o della forma giuridica.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148
La disposizione può escludere dalla commercialità alcune attività svolte nei confronti degli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ma non supera la necessità di verificare la natura concreta del soggetto e delle attività esercitate ai fini dell'esenzione ICI.
Codice civile, art. 2697
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione grava sul contribuente che la invoca, il quale deve dimostrare tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Prevede la possibilità di escludere le sanzioni in presenza di obiettiva incertezza sull'interpretazione e sull'applicazione della norma tributaria.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
L'esimente dell'incertezza normativa opera solo quando l'incertezza è oggettiva, inevitabile e riconoscibile anche dal giudice, non quando deriva dalla mera difficoltà soggettiva del contribuente.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
La tutela del contribuente per obiettive condizioni di incertezza normativa non è applicabile quando il quadro normativo consente, mediante un'interpretazione ordinaria, di individuare la regola applicabile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale o di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, ove dovuto, al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: non basta svolgere in parte un'attività meritevole o avere una qualificazione sportiva, ma devono essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla specifica norma.
- La forma giuridica di società di capitali non esclude sempre e automaticamente ogni agevolazione, ma costituisce un elemento da valutare insieme all'attività concretamente svolta, alla struttura organizzativa, allo statuto e alle modalità di gestione.
- Il contribuente che invoca un'esenzione deve provare in modo documentato sia il requisito soggettivo, cioè la natura non commerciale e senza fine di lucro, sia il requisito oggettivo, cioè l'uso esclusivo dell'immobile per attività agevolate svolte senza modalità commerciali.
- La presenza, anche all'interno di una struttura prevalentemente sportiva, di spazi o attività commerciali può escludere l'esenzione per le parti utilizzate commercialmente e, secondo l'interpretazione applicata nel caso concreto, compromettere l'esenzione complessiva quando manca la destinazione esclusiva richiesta dalla legge.
- Certificazioni o iscrizioni presso organismi sportivi, inclusa la certificazione CONI, non sono decisive da sole: l'amministrazione e il giudice possono verificare la realtà economica e le attività effettivamente esercitate.
- In sede di cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove, delle superfici utilizzate o della prevalenza tra attività istituzionali e commerciali, trattandosi di accertamenti di fatto riservati ai giudici di merito.
- La mera complessità della disciplina tributaria non basta per eliminare le sanzioni: occorre una situazione di oggettiva e inevitabile incertezza interpretativa, riconoscibile anche dal giudice.
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