Sentenza del 10/10/2019 n. 5680 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza Locale - Imu - Ici - Ente Non Commerciale - Attività Istituzionali - Comodato gratuito a Terzi - Utilizzo conforme a finalità non commerciali - Esenzione - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'esenzione può spettare anche quando l'immobile dell'ente non commerciale sia concesso in comodato gratuito a terzi, purché l'utilizzo concreto da parte del comodatario sia conforme alle finalità istituzionali e alle condizioni previste dal regime agevolativo. Il solo fatto che l'immobile sia utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario non esclude quindi automaticamente l'esenzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione dall'IMU prevista dall'art. 7, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992 agli immobili posseduti da enti non commerciali e concessi in comodato gratuito a terzi. Il punto decisivo è stabilire se il comodato faccia venir meno l'esenzione oppure se sia sufficiente che l'immobile continui a essere utilizzato dal comodatario secondo modalità conformi alle finalità istituzionali e non commerciali richieste dalla norma.
Norme richiamate
Art. 7, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività istituzionali non commerciali può applicarsi anche in presenza di comodato gratuito a terzi, quando l'utilizzo effettivo dell'immobile resta conforme alle finalità e alle condizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione non è decisivo soltanto chi utilizza materialmente l'immobile, ma soprattutto la destinazione concreta e il rispetto delle finalità istituzionali non commerciali.
- Il comodato gratuito a un terzo non comporta automaticamente la perdita dell'esenzione, purché il comodatario utilizzi l'immobile in modo coerente con i requisiti agevolativi.
- L'ente deve poter dimostrare sia la natura non commerciale dell'attività svolta sia la concreta destinazione dell'immobile alle finalità istituzionali previste dalla norma.
- L'esenzione deve essere valutata in relazione all'utilizzo effettivo dell'immobile e alle modalità operative dell'attività, non sulla base del solo titolo giuridico del possesso o del contratto di comodato.
- La soluzione è coerente con Cass. n. 8073/2019, che valorizza la conformità sostanziale dell'utilizzo dell'immobile alle finalità non commerciali.
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