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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27958/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale resa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. (patteggiamento) per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il motivo dedotto denunciava erronea applicazione degli artt. 131-bis c.p., 129 c.p.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte rileva però che il ricorso contro sentenza applicativa della pena è ammesso solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (vizi della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza) e che il vizio prospettato non rientra in tali ipotesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo relativo all'asserita erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e dell'art. 129 c.p.p. non sia deducibile avverso una sentenza di patteggiamento, poiché non rientra nei motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen.

    indicano che il provvedimento impugnato è una sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    individua la fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità oggetto del patteggiamento.

  • art. 131-bis c.p.

    Erronea applicazione degli artt. 131-bis cod. pen.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente mal applicata; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile nel giudizio su patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    Erronea applicazione degli artt. 131-bis cod. pen., 129 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente; la Corte esclude la deducibilità di tale censura nel ricorso contro sentenza di patteggiamento, se non nei casi tassativi di legge.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    stabilisce il perimetro tassativo dei motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, escludendo censure diverse, come quella proposta nel caso concreto.

  • L. n. 103/2017

    come modificato dalla L. n. 103/2017

    viene richiamata come fonte della modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., entrata in vigore il 3/8/2017.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
  • Non sono deducibili in cassazione, contro una sentenza applicativa della pena, doglianze relative a istituti come l'art. 131-bis c.p. o l'art. 129 c.p.p. se non si traducono in uno dei vizi tassativi consentiti dalla legge.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena sono motivi autonomamente deducibili nel patteggiamento; al di fuori di tali ipotesi, il controllo di legittimità resta precluso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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