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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46632/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la sua istanza di rideterminazione della decorrenza della pena. Chiedeva che la decorrenza della pena fosse fatta decorrere dalla data di commissione dei fatti oggetto della condotta associativa giudicata con la sentenza dell'11/10/2001 e che fosse riconosciuta la detrazione come pena espiata "sine titulo" ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p., invocando l'applicazione dell'istituto della fungibilità per periodi di detenzione correlati a reati riconosciuti in continuazione. Sosteneva in particolare che la pena per il reato di cui all'art. 416-bis (commesso fino al 14/04/1998, sentenza 12/07/2002) non era stata espiata al momento della commissione del reato successivo (24/12/1999) e che quindi avrebbe diritto al riconoscimento della fungibilità.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p., non sono computabili a titolo di detenzione o pena scontata per altro reato i periodi che sono anteriori alla commissione del reato per il quale si deve determinare la pena. Il Giudice dell'esecuzione aveva correttamente ricostruito i periodi di detenzione e le sentenze irrevocabili, rilevando che le pene relative ai reati riconosciuti in continuazione erano state espiate prima della commissione del reato per cui Sciortino è attualmente ristretto; l'unico periodo potenzialmente rilevante era già stato riconosciuto e imputato (fungibilità usufruita per periodo 11/12/2013 - 28/01/2016). Non risultano altri periodi di detenzione "sine titulo" successivi alla commissione dei reati che giustifichino ulteriore detrazione; pertanto la decorrenza della pena fissata dal provvedimento di esecuzione è corretta. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, codice di procedura penale

    Stabilisce che la detenzione cautelare o la pena espiata per reato diverso può essere computata solo se è successiva alla commissione del reato per cui si determina la pena; principio applicato per escludere la detrazione di periodi di pena esauriti prima della commissione del reato oggetto dell'esecuzione

  • art. 125, codice di procedura penale

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle modalità di computo, ma la Corte non ha ritenuto che la sua interpretazione potesse sovvertire il limite temporale previsto dall'art. 657, comma 4

  • art. 663, codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente in tema di computo della pena; la Corte ha confermato che l'art. 657, comma 4, prevale nell'impedire il computo di pene anteriori alla commissione del reato

  • art. 81, codice penale

    Richiamato in relazione al riconoscimento della continuazione fra reati e alla necessità, ai fini della fungibilità, di scindere il reato continuato nelle singole violazioni per individuare le porzioni di pena e le date di commissione rilevanti

  • art. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Costituzione

    Citate nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 657, comma 4; la Corte costituzionale ha ritenuto che il limite temporale sia compatibile con tali principi (evita una "riserva di impunità" e assicura che la pena segua il reato)

Massime di principio

  • La fungibilità (computo di pena espiata per reato diverso) è ammessa solo per periodi di custodia o pena subiti dopo la commissione del reato per cui si determina la pena: non si possono scomputare periodi di detenzione esauriti prima del fatto più recente.
  • Quando si tratta di reati in continuazione commessi in tempi diversi, occorre "scindere" il reato continuato nelle singole violazioni e attribuire la corrispondente porzione di pena a ciascuna data di commissione per valutare eventuali crediti di pena utilizzabili per fungibilità.
  • Il riconoscimento della continuazione altera il quantum della pena ma non abolisce il principio temporale: la pena non può precedere il reato, altrimenti si creerebbe un incentivo a delinquere sfruttando crediti pregressi.
  • La giurisprudenza consolidata e la Corte costituzionale supportano il limite dell'art. 657, comma 4: le questioni di legittimità costituzionale sollevate in contrasto con gli articoli costituzionali sono state dichiarate infondate.
  • In casi pratici, prima di chiedere il riconoscimento della fungibilità è necessario: a) ricostruire precisamente le date di commissione dei singoli illeciti; b) verificare le date di effettiva espiazione delle pene relative; c) identificare eventuali periodi di detenzione "sine titulo" successivi alle commissioni dei reati per i quali si chiede la detrazione.

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