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Sentenza

Sentenza n. 14486/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per l’impugnazione del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sulle istanze presentate dal ricorrente in data 22 ottobre 2025 e 7 gennaio 2026, volte ad ottenere il riesame e/o la motivazione della mancata nomina quale Handicapper nei convegni di corse al galoppo.

Giustizia amministrativa202605021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero su due istanze di riesame e autotutela relative alla mancata nomina quale Handicapper nei convegni di corse al galoppo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, iscritto nelle sezioni III e IV dell’elenco dei giudici addetti al controllo e alla disciplina delle corse al galoppo e con maggiore anzianità di iscrizione nella sezione IV, aveva svolto per oltre un anno l’incarico di Handicapper. Dopo avere comunicato un’indisponibilità temporanea per i mesi di giugno, luglio e agosto 2025, veniva escluso dalle successive nomine, mentre venivano nominati colleghi con minore anzianità. Presentava quindi al Ministero un’istanza del 22 ottobre 2025, relativa alle nomine per novembre e dicembre 2025, e un’istanza del 7 gennaio 2026, relativa alle nomine per gennaio e febbraio 2026, chiedendo il riesame delle scelte e, in subordine, una motivazione espressa delle ragioni dell’esclusione. Deduceva che il silenzio serbato sulle istanze integrasse silenzio-inadempimento, in violazione dell’obbligo di provvedere previsto dagli artt. 2 della l. 241/1990 e 31 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto insussistente l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, che costituisce il presupposto dell’azione avverso il silenzio. Le istanze presentate dal ricorrente erano qualificate come mere istanze di riesame o di autotutela, dirette a sollecitare la revisione di precedenti scelte amministrative. Il potere di autotutela è officioso e ampiamente discrezionale, soprattutto quanto alla sua attivazione, sicché il privato può formulare soltanto sollecitazioni o segnalazioni prive di valore cogente e l’Amministrazione non è tenuta a pronunciarsi espressamente. Il giudice ha richiamato l’orientamento secondo cui la presentazione di un’istanza di autotutela non determina, di regola, un obbligo di provvedere azionabile ai sensi dell’art. 31 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    L’obbligo di conclusione del procedimento rileva solo quando sussista uno specifico obbligo dell’Amministrazione di provvedere; tale obbligo non deriva, di regola, dalla mera presentazione di un’istanza di autotutela.

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio presuppone l’inadempimento di un obbligo giuridico di provvedere. Non è esperibile per ottenere una pronuncia su una mera sollecitazione all’esercizio del potere di autotutela.

  • art. 4 D.M. n. 11930 del 23 febbraio 2015

    La disposizione è richiamata quale base dell’elenco dei giudici addetti al controllo e alla disciplina delle corse al galoppo, comprendente le sezioni relative ai funzionari di gara e agli Handicapper.

Massime di principio

  • La mera istanza di riesame o di autotutela, diretta a sollecitare la revisione di una precedente scelta amministrativa, non fa sorgere, di regola, un obbligo giuridico dell’Amministrazione di pronunciarsi espressamente.
  • L’azione avverso il silenzio è ammissibile solo quando l’inerzia riguardi un’attività amministrativa oggetto di uno specifico obbligo di provvedere; non può essere utilizzata per imporre all’Amministrazione di attivare un potere di autotutela officioso e ampiamente discrezionale.
  • Rispetto all’esercizio del potere di autotutela, il privato dispone normalmente di una facoltà di sollecitazione o segnalazione priva di valore giuridicamente cogente, salvo che una specifica disposizione normativa o una particolare situazione giuridica imponga all’Amministrazione di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaTermini del procedimento e silenzio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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