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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21640/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98 per non aver ottemperato all'ordine del Questore di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni (reato commesso il 17/11/2020). Con l'appello il difensore ha articolato tre motivi: (1) difetto di motivazione rispetto al mancato riconoscimento del giustificato motivo previsto dall'art. 14, comma 5-ter (si allegava impedimento dovuto alla pandemia COVID, indisponibilità del passaporto attestata nel provvedimento, chiusura/indisponibilità degli uffici consolari e stato di indigenza che impediva di raggiungere il consolato); (2) difetto di motivazione in ordine all'esclusione della speciale causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che l'inottemperanza era isolata e non vi erano indici di offensività non tenue; (3) inosservanza e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando la motivazione sulla riduzione della pena e la congruità della misura inflitta.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Ancona. Ha ritenuto che la sentenza del Tribunale di Pesaro (che aveva applicato solo la pena dell'ammenda e aveva condannato l'imputato a euro 8.000,00) fosse inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., sicché l'appello era il mezzo di gravame errato. L'atto di appello, qualificato come ricorso per cassazione, è stato dichiarato inammissibile perché il difensore che lo aveva proposto non risultava iscritto nell'albo tematico nazionale del Consiglio Nazionale Forense per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, manca dunque la legittimazione processuale. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), art. 14, comma 5-ter

    La norma punisce l'inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio; la Corte ha dato per presupposto il corretto inquadramento del fatto ma non ha esaminato nel merito le eccezioni sollevate sul giustificato motivo, perché il procedimento si è risolto per ragioni processuali di inammissibilità del ricorso in Cassazione.

  • codice penale, art. 131-bis

    La norma sulla speciale causa di non punibilità per tenuità del fatto era invocata dal ricorrente; la Corte di cassazione non ha deciso nel merito l'applicabilità della causa perché ha risolto il caso su questioni processuali (inammissibilità del ricorso).

  • codice penale, art. 39

    Citato in combinato disposto con art.17 c.p. e norma sull'immigrazione nell'impugnazione; la Corte non ha affrontato l'interpretazione sostanziale in ordine a esimenti/causa di giustificazione, in quanto ha deciso per ragioni procedurali.

  • codice penale, art. 17

    Richiamato dal ricorrente per questioni relative a eventuali esimenti o cause che incidono sulla punibilità; non è stato esaminato nel merito dalla Corte di cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b)

    art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b) c.p.p.

    Gli articoli disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (difetto di motivazione e inosservanza di norme di diritto). Pur invocati dal ricorrente, la Corte ha ritenuto irrilevante l'esame nel merito per la mancata ammissibilità formale dell'atto di gravame.

  • codice di procedura penale, art. 593, comma 3

    Stabilisce che la sentenza di condanna che applica solo la pena dell'ammenda è inappellabile; la Corte ha richiamato tale principio per affermare che l'appello era il mezzo processuale inidoneo e che l'impugnazione doveva essere un ricorso per cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. a) e art. 613

    art. 591, comma 1, lett. a) e art. 613 c.p.p.

    Norme richiamate per la causa di inammissibilità: il ricorso per cassazione deve essere proposto da difensore abilitato; in mancanza si applica l'inammissibilità richiesta dall'art. 613. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata legittimazione del difensore davanti alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Una sentenza che applica solo la pena dell'ammenda è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.: il rimedio corretto è il ricorso per cassazione; un appello è il mezzo processuale inidoneo e, se il giudice d'appello si pronuncia comunque, la sua sentenza va annullata senza rinvio dalla Cassazione.
  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo tematico nazionale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione: la mancanza di tale legittimazione comporta inammissibilità, con possibili condanne alle spese e alla Cassa delle ammende.
  • Se il difensore utilizza il mezzo di impugnazione sbagliato, la parte perde la possibilità di una valutazione di merito su questioni sostanziali (es. giustificato motivo per l'inottemperanza, applicabilità dell'art. 131-bis), salvo che non si ripropongano correttamente i rimedi procedurali richiesti.
  • Questioni sostanziali come il "giustificato motivo" per non aver lasciato il territorio (pandemia, impossibilità di ottenere documenti, stato di indigenza) e la speciale causa di non punibilità per tenuità possono essere rilevanti, ma la loro valutazione richiede che il ricorso sia ammissibile e correttamente proposto; in mancanza, il processo si interrompe per ragioni formali.
  • Errore procedurale del difensore (es. mancata verifica dei requisiti di abilitazione per la Cassazione) può essere decisivo quanto o più delle questioni di merito: in situazioni analoghe è fondamentale verificare la correttezza del mezzo di impugnazione e la legittimazione del difensore prima di proporre l'atto.

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