Cassazione Penale, Ordinanza n. 04080/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Salerno del 18/06/2024, che aveva applicato la pena. Il ricorso deduceva, in sostanza, un asserito errore nella qualificazione giuridica del fatto contestato. La Corte rileva però che tale doglianza era solo nominalmente riferita alla qualificazione del fatto e non emergeva con immediatezza dal tenore letterale dell'imputazione o della decisione impugnata; al contrario, per verificarla sarebbe stato necessario un accertamento in fatto non consentito in sede di legittimità. Non risultano nel testo altri motivi specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza applicativa della pena non è proponibile, in questa sede, una censura che si risolva in una verifica fattuale sull'asserita errata qualificazione giuridica del fatto, quando tale errore non sia immediatamente desumibile dal capo d'imputazione o dalla sentenza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha dichiarato l'inammissibilità de plano e, ex art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, quando ne ricorrano i presupposti.
art. 616 c.p.p.
a seguito dell'inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza applicativa della pena quando la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto richieda una verifica in fatto non consentita in sede di legittimità.
- La deduzione di un errore di qualificazione del fatto è scrutinabile in cassazione solo se l'errore emerge immediatamente dal testo dell'imputazione o dalla sentenza impugnata; in caso contrario la doglianza è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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