Cassazione Civile, Ordinanza n. 04862/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società consortile privata, accreditata per l'erogazione di prestazioni sanitarie, conveniva in giudizio l'azienda sanitaria provinciale chiedendo il pagamento di una somma che l'ente aveva decurtato dal corrispettivo contrattuale per l'anno 2011. La controversia nasceva da un contratto con cui l'ente sanitario aveva pattuito un budget per prestazioni da remunerare secondo tariffe vigenti, includendovi una premialità collegata agli anni 2009 e 2010 sulla base di decreti assessoriali regionali. In seguito, dopo una nota interpretativa del dirigente regionale, l'azienda sanitaria riteneva che la premialità dovesse essere calcolata una sola volta, a partire dal 2010, e rideterminava unilateralmente il budget riducendolo. In appello veniva invece affermato che tale interpretazione amministrativa non poteva incidere sul contratto già concluso e che l'azienda sanitaria non aveva potere di modificarne unilateralmente il contenuto. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria deduceva: 1) violazione delle norme regionali che attribuivano efficacia vincolante alla nota del dirigente, sostenendo che il ricalcolo del budget fosse doveroso; 2) violazione di norme in tema di determinazione dell'oggetto e nullità parziale del contratto, assumendo che la quota di premialità 2009 fosse stata pattuita in assenza di titolo e rendesse nullo in parte qua l'accordo; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la somma riconosciuta sarebbe stata una premialità e non il corrispettivo di prestazioni sanitarie, con conseguente erronea applicazione degli interessi ex d.lgs. 231/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di decisività, perché anche a voler considerare vincolante la nota interpretativa, l'azienda sanitaria non poteva comunque modificare unilateralmente il contratto: nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico la volontà negoziale si desume solo dalle pattuizioni contrattuali e le determinazioni interne dell'ente rilevano solo nel procedimento formativo della volontà, non come fonte di modifica ex post dell'accordo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che i decreti assessoriali richiamati sono atti amministrativi unilaterali, non impugnabili in cassazione come violazione di legge, e che rispetto ad essi può denunciarsi solo l'erronea applicazione dei canoni ermeneutici del contratto, se pertinenti anche agli atti unilaterali. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura mirava non a denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma a contrapporre una diversa lettura delle risultanze di merito, a fronte di un accertamento della Corte territoriale secondo cui le somme erano dovute a titolo di remunerazione delle prestazioni sanitarie. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 1441 c.c.
I vizi della volontà negoziale di un ente pubblico possono essere fatti valere dall'ente medesimo secondo la disciplina ordinaria dell'annullabilità, ma la volontà contrattuale si desume dalle pattuizioni stipulate.
artt. 1362-1371 c.c.
Il contratto deve essere interpretato secondo i canoni legali di ermeneutica; solo tali regole sono rilevanti per ricostruire il contenuto dell'accordo.
art. 1372, comma 1, c.c.
Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere unilateralmente modificato da uno dei contraenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Può essere denunciato solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la diversa valutazione o interpretazione delle risultanze processuali.
art. 6-bis l.r. 28/1962
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza degli organi regionali e la vincolatività dell'atto interpretativo del dirigente.
art. 2 l.r. 10/2000
Richiamato dalla ricorrente per affermare che le funzioni assessoriali sono esercitate tramite dipartimenti e uffici di diretta collaborazione.
d.P.R. Regione Sicilia 5 dicembre 2009, n. 12
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del riparto interno di competenze e dell'efficacia degli atti di indirizzo interpretativo.
art. 2 d.lgs. 502/1992
Richiamato insieme ad altre disposizioni sulla disciplina degli accordi con gli erogatori privati nel sistema sanitario regionale.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Richiamato per sostenere la disciplina degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate.
art. 28 l.r. 2/2002
Richiamato per contestare la determinazione del budget e della premialità nel sistema sanitario regionale.
art. 25 l.r. 4/2003
Richiamato quale base normativa degli accordi e dei contratti con gli erogatori privati.
art. 5 d.a. 799/2010
Richiamato per sostenere che la premialità poteva essere riconosciuta una sola volta e a partire dall'anno 2010.
artt. 4 e 5 d.a. 1180/2011
Richiamati per la disciplina regionale applicabile alla determinazione del budget e della premialità.
art. 1346 c.c.
Richiamato in tema di determinazione dell'oggetto del contratto e della pretesa impossibilità giuridica parziale.
art. 1418 c.c.
Richiamato per sostenere la nullità parziale del contratto per difetto dell'oggetto o impossibilità giuridica.
art. 1419 c.c.
Richiamato per la nullità parziale dell'accordo in relazione alla quota di premialità ritenuta indebita.
d.lgs. 231/2002, artt. 4 e 5
Richiamati per gli interessi dovuti sulle somme riconosciute come corrispettivo di prestazioni sanitarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, il contenuto della volontà negoziale va ricavato dalle clausole contrattuali, interpretate secondo i canoni legali degli artt. 1362-1371 c.c.; gli atti interni o le deliberazioni dell'ente rilevano solo nella fase formativa della volontà, non possono modificare unilateralmente il contratto già perfezionato.
- Un atto amministrativo unilaterale richiamato nel contratto non può essere direttamente censurato in cassazione come violazione di legge se il tema devoluto riguarda la corretta interpretazione dell'accordo; in tale ipotesi la doglianza deve essere veicolata, se del caso, come violazione dei canoni ermeneutici applicabili.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a proporre una diversa lettura delle risultanze di merito o a contestare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di appello, e non denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La pretesa nullità parziale del contratto per asserita indebita inclusione di una voce economica non può essere affermata ove la questione dipenda dalla corretta interpretazione dell'accordo e degli atti amministrativi richiamati, dovendosi anzitutto verificare il contenuto negoziale effettivamente pattuito.
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