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Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21957 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della notifica dell'avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione e posto a fondamento della cartella di pagamento. Con il primo motivo ha sostenuto che, essendo residente in Svizzera, l'atto avrebbe dovuto essergli notificato all'estero ai sensi dell'art. 142 c.p.c.; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non dedotta né provata nei giudizi di merito. Con il secondo motivo ha contestato l'insufficienza della relata di notifica e la mancata prova del previo espletamento delle ricerche previste per la notifica presso l'ultimo domicilio italiano.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la notifica eseguita presso l'ultimo domicilio fiscale noto in Italia, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione all'albo pretorio, poiché il contribuente risultava trasferito in luogo sconosciuto e non aveva comunicato all'Amministrazione finanziaria un nuovo domicilio fiscale. La relata attestava le ricerche effettuate dal messo notificatore e non era stata contestata con querela di falso. Il ricorrente è stato inoltre condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. c) ed e)

    "la notificazione degli avvisi deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario"; la lett. e) prevede il deposito dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso all'albo del comune quando nel comune non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente

    Il contribuente deve indicare e mantenere aggiornato il proprio domicilio fiscale. Se non comunica il trasferimento o il nuovo indirizzo, l'Amministrazione può notificare gli atti all'ultimo domicilio fiscale noto. Quando il destinatario risulta trasferito in luogo sconosciuto, è applicabile la procedura speciale prevista dalla lett. e).

  • Art. 140 c.p.c.

    La procedura di notifica prevista dall'art. 140 c.p.c. si applica quando la residenza e l'indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma la consegna non può essere effettuata perché il destinatario o altri consegnatari non vengono trovati.

  • Art. 142 c.p.c.

    La notifica all'estero può essere invocata quando sia stata dedotta e dimostrata nei giudizi di merito la conoscenza, da parte dell'Amministrazione, della residenza estera del destinatario. La questione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • Art. 139 c.p.c., commi 1, 2 e 3

    Disciplina le modalità ordinarie di notifica presso la residenza o il domicilio, con la ricerca dei possibili consegnatari alternativi. Nel caso esaminato tali modalità non erano applicabili perché il contribuente risultava trasferito in luogo sconosciuto.

  • Art. 366 c.p.c. e principi del giudizio di cassazione

    In cassazione non possono essere introdotte nuove questioni di fatto o di diritto non dedotte nei precedenti gradi di giudizio; la Corte verifica la sentenza impugnata sulla base delle contestazioni tempestivamente formulate.

Massime di principio

  • Il contribuente deve comunicare all'Amministrazione finanziaria il proprio domicilio fiscale e ogni sua variazione; in mancanza, gli atti possono essere notificati all'ultimo domicilio fiscale conosciuto.
  • La notifica presso l'ultimo indirizzo italiano può essere valida anche se il contribuente si è trasferito all'estero, quando l'Amministrazione non conosceva o non era stata informata del nuovo indirizzo.
  • La procedura dell'art. 140 c.p.c. presuppone che l'indirizzo del destinatario sia conosciuto; se dalle ricerche il destinatario risulta trasferito in luogo sconosciuto, può applicarsi la procedura speciale dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973.
  • La relata di notifica è idonea a documentare le ricerche svolte dal messo notificatore, anche senza formule sacramentali, purché risulti chiaramente l'attività effettuata e il suo collegamento con la specifica notifica.
  • Le contestazioni sulla notifica devono essere formulate e provate nei giudizi di merito; non è possibile introdurre per la prima volta in cassazione la tesi secondo cui l'Amministrazione conosceva la residenza estera.
  • Se l'avviso di accertamento è validamente notificato e non viene impugnato, diventa definitivo e può costituire il presupposto per la successiva cartella di pagamento.

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