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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16489/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva accolto il reclamo del DAP, denunciando violazione di legge rispetto agli artt. 3, 27 e 32 Cost., agli artt. 1, 3 e 41-bis dell'ordinamento penitenziario e all'art. 14 del DPR n. 230/2000. Ha sostenuto che il divieto di disporre di un fornelletto a gas H24/7 per i detenuti in regime 41-bis non era sorretto da specifiche e motivate esigenze di sicurezza, risultando pertanto punitivo e discriminatorio rispetto ai detenuti comuni e lesivo del diritto alla salute e alla dignità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità: la Corte Costituzionale (n. 186/2018) ha dichiarato parzialmente illegittima la norma che vietava assolutamente la cottura dei cibi per i detenuti 41-bis, riconoscendo però la possibilità per l'Amministrazione di disciplinare le modalità (es. fasce orarie). La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adeguatamente motivato le ragioni organizzative e di sicurezza (salubrità degli ambienti, controllo di fumi e odori, pericolosità dell'attività) giustificando la diversità di disciplina rispetto ai detenuti comuni e che non fosse emersa alcuna specifica esigenza di salute del ricorrente. Ha quindi respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana (art. 3, art. 27, art. 32)

    Richiamate dal ricorrente come parametri di tutela della salute, dignità e uguaglianza; la Corte ha valutato tali profili nel quadro dell'ordinamento penitenziario ma ha ritenuto giustificabile la limitazione se motivata da esigenze di sicurezza/logistica e non discriminatoria.

  • Ordinamento penitenziario (art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f))

    prevede l'adozione di misure di sicurezza volte a garantire l'assoluta impossibilità di cuocere cibi

    La Corte Costituzionale ha dichiarato la disposizione parzialmente illegittima (Corte cost. n.186/2018) nella parte che vietava assolutamente la cottura; comunque l'Amministrazione può adottare misure organizzative per impedire la cottura in modo che siano compatibili con la tutela dei residui di normalità dei detenuti.

  • Legge n. 94/2009

    Ha introdotto la previsione restrittiva poi oggetto di scrutinio costituzionale (modifica art. 41-bis); la giurisprudenza successiva ne ha limitato l'efficacia nella parte che impedisce qualsiasi forma di cottura.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 36 comma 2 lett. b)

    "il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata"

    Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria il potere di disciplinare orari e modalità di esercizio dei diritti nella vita quotidiana detenuta; la Corte ritiene legittima la previsione di fasce orarie per la cottura se non discriminatoria rispetto ai detenuti comuni.

  • Circolare DAP 3676/6126 del 02/10/2017

    Nella fattispecie la circolare non prevedeva disponibilità del fornello H24/7 per i detenuti 41-bis; la Corte ha ritenuto che la regolamentazione contenuta nella circolare potesse essere conforme alla legge se adeguatamente motivata e non discriminatoria.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018

    non si tratta di affermare ... l'esistenza di un 'diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella' ... anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art. 41-bis ... deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana

    Ha dichiarato parzialmente illegittima la norma che impediva assolutamente la cottura per i 41-bis, riconoscendo la necessità di consentire forme limitate di cottura purché regolate e compatibili con esigenze di sicurezza; tuttavia non esclude che l'esercizio possa essere soggetto a fasce orarie.

Massime di principio

  • L'Amministrazione penitenziaria può disciplinare l'esercizio della cottura dei cibi mediante regolamenti e fasce orarie in base al potere organizzativo previsto dal DPR n. 230/2000; tale disciplina è legittima se riguarda tutti i detenuti o, se differenziata, è giustificata da esigenze effettive di sicurezza/logistica.
  • Il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti 41-bis è stato ritenuto parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale: pertanto i detenuti 41-bis hanno diritto ad un accesso regolato alla cottura, ma non a una disponibilità illimitata H24/7.
  • Per essere valida, una differenziazione di trattamento tra detenuti comuni e 41-bis deve essere motivata con analisi specifiche e concrete (es. salubrità, controllo fumi, pericolosità), non può avere carattere meramente punitivo o discriminatorio.
  • In sede giurisdizionale il giudice verifica la ragionevolezza, adeguatezza e non discriminazione delle misure amministrative: censure generiche o di merito non adeguatamente motivate rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • In assenza di esigenze particolari di salute o altre necessità specifiche del detenuto, le restrizioni organizzative giustificate da motivi logistici e di sicurezza sono generalmente ritenute legittime.
  • Chi impugna deve contestare specificamente la carenza motivazionale o la sproporzione della misura; il mancato emergere di elementi concreti può portare all'inammissibilità del ricorso e a condanne per spese e ammende.

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