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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08659/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti dell'imputato a due anni di reclusione ed euro 200 di multa per furto in abitazione aggravato in concorso. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, deduceva un unico motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al criterio di valutazione della prova e quanto alla pena applicata, sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata su un quadro probatorio non inequivoco e non adeguatamente confortante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a una rivalutazione del compendio probatorio e a una diversa lettura dei fatti, operazioni precluse al giudice di legittimità. Poiché il ricorrente non si confrontava specificamente con l'iter argomentativo dei giudici di merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    La modifica introdotta dalla legge n. 46 del 2006 non ha trasformato il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito; resta preclusa alla Cassazione la rilettura del fatto e la diversa valutazione delle prove.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    È richiamata come fonte della modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., senza incidere sulla natura del sindacato di legittimità.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone

    Viene richiamata per affermare che la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione.

  • Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta

    È richiamata per ribadire che il sindacato di legittimità non consente autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti.

  • Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita

    È richiamata a sostegno del principio per cui in cassazione non sono consentite censure che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella operata dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente la rivalutazione del fatto né l'autonoma sostituzione dei criteri di apprezzamento della prova utilizzati nel merito.
  • Perché sia scrutinabile il vizio motivazionale, il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con la struttura logico-argomentativa della decisione impugnata; la mera affermazione di un quadro probatorio non convincente è insufficiente.
  • La modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a trasformarlo in un controllo pieno sul merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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