Regolamento (UE) 2023/2831
Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento codifica la disciplina generale degli aiuti "de minimis" per le imprese, stabilendo quando tali misure si presumono prive di incidenza sugli scambi e sulla concorrenza e quindi escluse dall’obbligo di notifica. Il massimale ordinario è fissato in 300.000 EUR nell’arco di tre anni per impresa unica, con regole dettagliate su nozione di impresa unica, calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, cumulo e controlli. Dal 1° gennaio 2026 entra a regime un sistema di registro centrale nazionale o dell’Unione per la tracciabilità degli aiuti concessi.
Disciplina gli aiuti di Stato "de minimis" concedibili alle imprese, fissando il massimale di 300.000 EUR in tre anni e le condizioni per la loro esclusione dall’obbligo di notifica.
Ambito di applicazione
Si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ma con esclusioni rilevanti per: produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura; trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti quando l’aiuto è parametrato a prezzo o quantità; produzione primaria dei prodotti agricoli; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli quando l’aiuto è parametrato a prezzo o quantità o comporta trasferimento ai produttori primari; aiuti all’esportazione e aiuti subordinati all’uso di prodotti o servizi nazionali rispetto a importati. Se un’impresa opera sia in settori esclusi sia in settori ammessi, il regolamento si applica solo alle attività ammissibili a condizione che vi sia separazione delle attività o contabile idonea a escludere il beneficio per i settori esclusi. È applicabile in tutti gli Stati membri dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030; le disposizioni transitorie consentono anche la copertura di aiuti concessi prima dell’entrata in vigore se conformi ai requisiti, e degli aiuti conformi al previgente regolamento 1407/2013 concessi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2023.
Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti "de minimis"
Il regolamento definisce il quadro generale degli aiuti di Stato di importo limitato che, per entità e caratteristiche, sono considerati privi di incidenza sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Esso sostituisce il previgente regolamento (UE) n. 1407/2013 e innalza a 300.000 EUR il massimale concedibile a una stessa impresa unica in un periodo di tre anni.
Finalità e ratio della disciplina
La Commissione evidenzia che l’esperienza applicativa ha mostrato la necessità di aggiornare la soglia per tenere conto dell’inflazione e per mantenere la funzione di semplificazione amministrativa propria del regime de minimis. La disciplina è costruita per ridurre gli oneri di notifica e controllare più efficacemente il rispetto del massimale, pur preservando la certezza del diritto e la parità di trattamento tra imprese e Stati membri.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 1 delimita l’ambito materiale della disciplina. In linea generale, il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ma esclude alcune fattispecie sensibili: produzione primaria agricola, produzione primaria della pesca e dell’acquacoltura, talune attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e ittici, aiuti all’esportazione e aiuti condizionati all’uso di prodotti o servizi nazionali.
Per le imprese che operano sia in settori esclusi sia in settori ammessi, il regime si applica solo alle attività ammissibili, a condizione che lo Stato membro adotti misure idonee, come la separazione contabile o funzionale, per evitare che i settori esclusi beneficino indebitamente degli aiuti de minimis. Questa regola è particolarmente rilevante per gruppi societari e imprese multiattività.
Definizioni chiave
L’articolo 2 contiene le definizioni che determinano la portata applicativa del regolamento. Tra le più rilevanti vi sono quelle di prodotti agricoli, produzione agricola primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, prodotti della pesca e dell’acquacoltura, produzione primaria e trasformazione/commercializzazione nel settore ittico.
Particolarmente importante è la definizione di "impresa unica": tutte le imprese legate da rapporti di controllo o influenza dominante devono essere considerate come un solo soggetto ai fini del massimale de minimis. La nozione opera anche attraverso rapporti indiretti, tramite una o più altre imprese, e impone una valutazione sostanziale dei legami societari oltre il mero dato formale.
Massimale, concessione e calcolo dell’aiuto
L’articolo 3 stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concedibili da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 300.000 EUR nell’arco di tre anni. Il periodo è mobile: ad ogni nuova concessione occorre guardare ai tre anni precedenti.
Ai fini della verifica del massimale, l’aiuto si considera concesso quando il beneficiario acquisisce il diritto a riceverlo secondo il diritto nazionale, non quando avviene il pagamento materiale. Il limite si applica indipendentemente dalla forma tecnica dell’aiuto e dalla sua finalità, anche se la misura è finanziata in tutto o in parte con risorse UE.
Gli importi devono essere espressi come sovvenzione diretta in denaro; per le forme diverse dalla sovvenzione occorre calcolare l’equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti rateizzati vanno attualizzati al momento della concessione al tasso di attualizzazione applicabile.
Effetti di fusioni, acquisizioni e scissioni
Il regolamento disciplina in modo espresso le operazioni straordinarie. In caso di fusione o acquisizione, per verificare il rispetto del massimale occorre considerare tutti gli aiuti de minimis già ottenuti da ciascuna delle imprese coinvolte. Gli aiuti concessi legittimamente prima dell’operazione restano validi.
In caso di scissione, l’importo degli aiuti pregressi viene attribuito all’impresa che ha effettivamente fruito del beneficio, normalmente quella che rileva le attività per le quali l’aiuto è stato impiegato; se ciò non è possibile, si procede a una ripartizione proporzionale in base al valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data della scissione.
Trasparenza degli aiuti e tipologie ammesse
Il regolamento si applica solo agli aiuti "trasparenti", ossia a quelli per cui è possibile calcolare ex ante l’equivalente sovvenzione lordo senza valutazioni di rischio. Rientrano sicuramente in tale categoria le sovvenzioni e i contributi in conto interessi.
Sono ammissibili anche prestiti, garanzie, conferimenti di capitale, misure di finanziamento del rischio e altri strumenti, ma solo se rispettano specifiche condizioni. Per i prestiti e le garanzie, il testo introduce soglie e presunzioni semplificate, utilizzabili per misure standardizzate e di importo contenuto. Per gli intermediari finanziari che attuano regimi de minimis, sono previste regole speciali che consentono il trasferimento del vantaggio ai beneficiari finali o il controllo al livello dell’intermediario, purché il regime sia aperto a parità di condizioni a tutti gli intermediari operanti nello Stato membro.
Prestiti, garanzie e misure di finanziamento del rischio
Per i prestiti, il beneficiario non deve trovarsi in procedura concorsuale o in condizioni equivalenti; per le grandi imprese è richiesto un profilo di rischio almeno assimilabile a un rating "B-". Il regolamento ammette una presunzione di trasparenza per prestiti garantiti almeno al 50% e di importo non superiore a 1.500.000 EUR per cinque anni o 750.000 EUR per dieci anni, con calcolo proporzionale dell’equivalente sovvenzione lordo se le soglie sono inferiori.
Per le garanzie, la copertura non deve superare l’80% del prestito sotteso e il valore garantito deve rientrare nelle soglie di 2.250.000 EUR per cinque anni o 1.125.000 EUR per dieci anni. È inoltre possibile utilizzare metodi di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo già approvati dalla Commissione, purché riferiti espressamente al tipo di garanzia e operazione considerati.
Le misure di finanziamento del rischio, come equity e quasi-equity, sono considerate trasparenti solo se il capitale fornito a una impresa unica non supera il massimale de minimis. I conferimenti di capitale sono trasparenti solo se l’apporto pubblico complessivo non supera tale massimale.
Cumulo con altri aiuti
L’articolo 5 consente il cumulo degli aiuti de minimis di questo regolamento con quelli concessi ai sensi del regolamento (UE) 2023/2832 e, nei rispettivi limiti, con i regimi de minimis del settore agricolo e della pesca/acquacoltura. Tuttavia, il cumulo con altri aiuti di Stato sugli stessi costi ammissibili o sulla stessa misura di finanziamento del rischio è vietato quando superi le intensità o gli importi massimi fissati da regolamenti di esenzione per categoria o da decisioni della Commissione.
Se gli aiuti de minimis non sono riferiti a costi ammissibili specifici, essi possono cumularsi con altri aiuti di Stato compatibili secondo i relativi atti di autorizzazione o esenzione.
Monitoraggio, registri centrali e obblighi informativi
Dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri devono registrare tutte le informazioni sugli aiuti de minimis in un registro centrale nazionale o dell’Unione. Le informazioni minime comprendono identificazione del beneficiario, importo, data di concessione, autorità concedente, strumento di aiuto e settore NACE. Il registro deve essere accessibile al pubblico nel rispetto della normativa UE sulla protezione dei dati, anche mediante pseudonimi ove necessario.
L’iscrizione deve avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla concessione; per gli aiuti veicolati tramite intermediari finanziari, la registrazione avviene entro 20 giorni dalla comunicazione trimestrale dell’intermediario. I dati sono conservati per 10 anni. Prima di concedere nuovi aiuti, lo Stato membro deve verificare che il massimale non sia superato.
Gli Stati membri che utilizzano un registro nazionale devono trasmettere ogni anno alla Commissione, entro il 30 giugno, dati aggregati sugli aiuti concessi nell’anno precedente. Su richiesta della Commissione, devono inoltre fornire entro 20 giorni lavorativi le informazioni necessarie per il controllo del rispetto delle condizioni del regolamento.
Regime transitorio e applicazione nel tempo
Il regolamento si applica anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, purché conformi a tutte le condizioni previste. Sono inoltre espressamente ricompresi, come esenti da notifica, gli aiuti individuali concessi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2023 conformi al regolamento (UE) n. 1407/2013.
In attesa della piena operatività del registro centrale, lo Stato membro deve informare il beneficiario per iscritto o in formato elettronico sul carattere de minimis dell’aiuto, sull’importo espresso in equivalente sovvenzione lordo e, se del caso, sul servizio di interesse economico generale interessato. Deve inoltre richiedere una dichiarazione sugli altri aiuti de minimis ricevuti nel triennio rilevante.
Durata di efficacia
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030. Alla scadenza, è previsto un periodo di adattamento di sei mesi per gli aiuti de minimis ancora concedibili ai sensi del regolamento stesso.
Disposizioni principali
Massimale generale e natura degli aiuti de minimis
Le misure che rispettano il regolamento sono considerate non idonee a integrare i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non sono soggette a notifica. Il massimale complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica è pari a 300.000 EUR nell’arco di tre anni (art. 3, paragrafi 1-2).
Nozione di impresa unica
Ai fini del massimale, sono considerate un’unica impresa le entità legate da rapporti di controllo o influenza dominante: maggioranza dei diritti di voto, potere di nominare o revocare la maggioranza degli organi di amministrazione, influenza dominante per contratto o statuto, controllo della maggioranza dei voti tramite accordi tra soci. Le relazioni indirette tramite una o più imprese rientrano nella stessa nozione (art. 2, paragrafo 2).
Ambito oggettivo ed esclusioni settoriali
Il regolamento si applica agli aiuti alle imprese di qualsiasi settore, salvo le esclusioni per produzione primaria agricola e della pesca/acquacoltura, per la trasformazione/commercializzazione di tali prodotti in casi specifici, per gli aiuti all’esportazione e per gli aiuti condizionati all’uso di prodotti o servizi nazionali (art. 1, paragrafo 1). È prevista l’applicazione parziale alle imprese multisettoriali se il beneficio è separato in modo adeguato (art. 1, paragrafo 2).
Determinazione del periodo di tre anni e momento di concessione
Il periodo triennale si valuta su base mobile. L’aiuto si considera concesso nel momento in cui l’impresa acquisisce, secondo il diritto nazionale applicabile, il diritto a riceverlo, indipendentemente dalla data di erogazione (art. 3, paragrafi 3 e 11 considerando).
Calcolo del massimale, equivalenza sovvenzione lordo e attualizzazione
Il massimale si applica indipendentemente dalla forma dell’aiuto e dalla sua finalità, e anche se finanziato con risorse dell’Unione. Gli importi vanno espressi al lordo di imposte e oneri e, se l’aiuto non è una sovvenzione, si calcola l’equivalente sovvenzione lordo; gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al momento della concessione al tasso di attualizzazione applicabile (art. 3, paragrafi 4-6).
Superamento del massimale, fusioni e scissioni
Se la concessione di nuovi aiuti comporta il superamento del massimale, i nuovi aiuti non beneficiano del regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni occorre sommare gli aiuti già concessi alle imprese coinvolte; in caso di scissione, gli aiuti pregressi sono attribuiti all’impresa che ne ha fruito o, in mancanza, ripartiti proporzionalmente in base al valore contabile del capitale azionario (art. 3, paragrafi 7-9).
Aiuti trasparenti e casi ammessi
Il regolamento si applica solo agli aiuti trasparenti, cioè a quelli per cui l’equivalente sovvenzione lordo è calcolabile ex ante con precisione. Sono trasparenti, in linea generale, sovvenzioni e contributi in conto interessi; prestiti a determinate condizioni, conferimenti di capitale solo entro il massimale, misure di finanziamento del rischio solo entro il massimale, garanzie solo se rispettano specifiche condizioni e altri strumenti con limite idoneo a non superare il massimale (art. 4, paragrafi 1-8).
Prestiti e garanzie: condizioni speciali
I prestiti sono trasparenti se il beneficiario non è in procedura concorsuale o in condizioni analoghe; per le grandi imprese è richiesto un merito creditizio almeno pari a "B-". Per i prestiti garantiti, sono previste soglie standard: garanzia almeno pari al 50% del prestito, importo fino a 1.500.000 EUR per cinque anni o 750.000 EUR per dieci anni. Per le garanzie, la soglia standard è una copertura non superiore all’80% del prestito sotteso e importi garantiti fino a 2.250.000 EUR per cinque anni o 1.125.000 EUR per dieci anni. Sono previste anche regole specifiche per gli intermediari finanziari che trasferiscono il vantaggio ai beneficiari finali (art. 4, paragrafi 3, 6-7).
Cumulo con altri aiuti
Gli aiuti de minimis di questo regolamento possono cumularsi con quelli del regolamento (UE) 2023/2832, nonché con quelli dei regolamenti (UE) 1408/2013 e 717/2014 entro i rispettivi massimali. Non possono invece cumularsi con altri aiuti di Stato sugli stessi costi ammissibili o sulla stessa misura di finanziamento del rischio se il cumulo supera le intensità o gli importi massimi previsti da regolamenti di esenzione o da decisioni della Commissione (art. 5).
Registro centrale, controlli e obblighi informativi
Dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri devono registrare in un registro centrale nazionale o dell’Unione tutte le informazioni sugli aiuti de minimis concessi: beneficiario, importo, data, autorità concedente, strumento e settore NACE. L’inserimento va effettuato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione; i dati sono conservati per 10 anni. Prima di concedere nuovi aiuti, lo Stato membro deve verificare il rispetto del massimale; gli intermediari finanziari devono comunicare trimestralmente gli importi ricevuti. Gli Stati membri con registro nazionale devono trasmettere alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, dati aggregati dell’anno precedente (art. 6).
Disposizioni transitorie e continuità con il previgente regime
Il regolamento si applica anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, se conformi a tutte le condizioni. Gli aiuti concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 conformi al regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerati esenti da notifica. Alla scadenza del regolamento è previsto un periodo di adattamento di sei mesi per gli aiuti ancora concessi in base ad esso. Fino alla piena operatività del registro centrale, lo Stato membro deve informare per iscritto o elettronicamente il beneficiario e raccogliere una dichiarazione sugli altri aiuti de minimis ricevuti (art. 7).
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (art. 8).
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