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Ordinanza

Ordinanza n. 338/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento A) quanto al ricorso n. 222 del 2026: - del provvedimento del 10 dicembre 2025, in pari data comunicato alla ricorrente, con cui il Comitato Amministratore del Fondo Telecomunicazioni ha rigettato il ricorso dalla stessa presentato in via amministrativa avverso le note di rettifica dell’INPS di seguito 1 elencate (ricorso acquisito al N° Protocollo INPS.1500.27/05/2025.0361153) (doc. 24); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 08/04/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 05/2024” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 288,95 (doc. 11); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 08/04/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 06/2024” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 386,76 (doc. 12); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 08/04/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 07/2024” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 321,22 (doc. 13); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 09/04/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 08/2024” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 206,67 (doc. 14); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 14/04/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 09/2024” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 243,90 (doc. 15); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 06/05/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 09/2024” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 244,68 (doc. 16); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 01/04/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 10/2024” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 224,35 (doc. 17); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 22/04/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 10/2024” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 225,32 (doc. 18); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 13/05/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 10/2024” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 226,03 (doc. 19); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 14/04/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 11/2024” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 290,50 (doc. 20); 2 - - - - della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 06/05/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 11/2024” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 291,56 (doc. 21); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 27/05/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 12/2024” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 282,90 (doc. 22); - della circolare INPS del 21 dicembre 2023, n. 107 e dell’Allegato N. 2 facente parte integrante della stessa (docc. 25, 27); - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non conosciuto. B) quanto al ricorso n. 223 del 2026: - del provvedimento del 10 dicembre 2025, in pari data comunicato alla ricorrente, con cui il Comitato Amministratore del Fondo Telecomunicazioni ha rigettato il ricorso dalla stessa presentato in via amministrativa avverso le note di rettifica dell’INPS di seguito 1 elencate (ricorso acquisito al N° Protocollo INPS.1500.21/10/2025.0677921) (doc. 15); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 29/09/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 01/2025” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 214,92 (doc. 11); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 22/09/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 02/2025” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 227,78 (doc. 12); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 09/10/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 03/2025” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 310,69 (doc. 13); - della circolare INPS del 21 dicembre 2023, n. 107 e dell’Allegato N. 2 facente parte integrante della stessa (docc. 17,19); - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non conosciuto. C) quanto al ricorso n. 224 del 2026: - del provvedimento del 12 dicembre 2025, in pari data comunicato alla ricorrente, con cui il Comitato Amministratore del Fondo Telecomunicazioni ha rigettato il ricorso dalla stessa presentato in via amministrativa avverso le note di rettifica dell’INPS di seguito 1 elencate (ricorso acquisito al N° Protocollo INPS.1500.12/12/2025.0851628) (doc. 14); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 24/11/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 04/2025” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 211,10 (doc. 11); della nota di rettifica emessa dall’INPS in data 02/12/2025 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 05/2025” con cui sono state contestate differenze contributive e sanzioni a carico della ricorrente per complessivi € 219,07 (doc. 12); - della circolare INPS del 21 dicembre 2023, n. 107 e dell’Allegato N. 2 facente parte integrante della stessa (doc. 15, 17); - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: note di rettifica INPS relative a denunce mensili DM-2013 da maggio 2024 a maggio 2025, provvedimenti del Comitato Amministratore del Fondo Telecomunicazioni di rigetto dei ricorsi amministrativi e circolare INPS n. 107 del 21 dicembre 2023, in parte qua

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha riunito tre ricorsi contro complessive diciassette note di rettifica INPS, con cui erano state contestate differenze contributive e sanzioni per la mancata contribuzione al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Le note non indicavano espressamente la ragione della discordanza tra gli importi dichiarati e quelli ricalcolati dall'INPS. Nei ricorsi amministrativi la società ha sostenuto di non essere soggetta alla contribuzione, poiché svolge attività tipicamente edile, applica il CCNL edilizia, è iscritta all'ANCE e alla Cassa Edile, e non eroga servizi di telecomunicazioni. Ha contestato inoltre l'inclusione delle imprese classificate con codice ATECO 42.22.00 tra i soggetti obbligati, nonché il difetto di motivazione degli atti, in particolare della circolare INPS n. 107 del 21 dicembre 2023 e del relativo Allegato n. 2. Il Comitato Amministratore del Fondo ha dichiarato inammissibili i ricorsi amministrativi, ritenendo che l'inclusione del codice ATECO 42.22 rispondesse a una valutazione ministeriale contenuta in atti amministrativi generali non opponibili mediante ricorso amministrativo. L'ANCE Brescia è intervenuta ad adiuvandum. Nel corso della camera di consiglio il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la controversia riguarda l'accertamento di contributi previdenziali asseritamente omessi.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i tre ricorsi per identità di petitum e causa petendi. Non ha deciso né la domanda cautelare né il merito delle censure. Considerata la contumacia delle amministrazioni intimate e la novità delle questioni, ha disposto istruttoria nei confronti dell'INPS di Brescia e dei Ministeri intimati, ordinando il deposito entro sessanta giorni di una relazione sui fatti di causa, sottoscritta dal responsabile del procedimento e corredata dagli atti necessari. La relazione dovrà illustrare i presupposti di fatto e di diritto degli atti impugnati e prendere posizione sulle censure, incluse le ragioni dell'assoggettamento delle imprese con codice ATECO 42.22 alla contribuzione del Fondo. Il Collegio ha inoltre invitato la società ricorrente e le amministrazioni, se costituite, a depositare entro sessanta giorni deduzioni sul possibile difetto di giurisdizione. Il TAR ha prospettato che, ai sensi degli artt. 442 e 444, comma 2, c.p.c., la controversia sugli accertamenti contributivi possa spettare al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il quale potrebbe disapplicare gli atti amministrativi generali presupposti, compresa la circolare INPS impugnata in parte qua. Ogni valutazione in rito e nel merito è stata espressamente riservata. La trattazione, comprese le domande cautelari, è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    rilevare d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., un profilo di possibile inammissibilità

    Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio, prima di assumerla eventualmente a fondamento della decisione.

  • art. 442 c.p.c.

    È richiamato quale base del possibile radicamento presso il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, delle controversie relative agli obblighi contributivi previdenziali.

  • art. 444, comma 2, c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 442 c.p.c. per prospettare la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sugli accertamenti di contributi previdenziali asseritamente omessi.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto l'accertamento e la debenza di contributi previdenziali, anche quando siano impugnati atti amministrativi adottati dall'ente previdenziale, possono rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, secondo gli artt. 442 e 444, comma 2, c.p.c.
  • Il giudice ordinario investito della controversia contributiva può disapplicare gli atti amministrativi generali presupposti che incidano sulla pretesa contributiva, senza che sia necessario chiederne l'annullamento davanti al giudice amministrativo.
  • Quando rileva d'ufficio una possibile questione di difetto di giurisdizione potenzialmente decisiva, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per deduzioni prima di decidere.
  • In presenza di amministrazioni intimate non costituite e di questioni nuove o tecnicamente complesse, il giudice amministrativo può disporre un'istruttoria mediante relazione dell'amministrazione competente, chiedendo l'esposizione dei presupposti fattuali e giuridici degli atti e una risposta puntuale alle censure.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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