Sentenza del 20/01/2021 n. 345 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Avvisi di rettifica - Sottoscrizione - Funzionario di terza area - Qualifica dirigenziale - Non richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della validità di avvisi di accertamento in rettifica e accertamenti d'ufficio per vizi nella sottoscrizione: il ricorrente sosteneva che la sottoscrizione non fosse stata eseguita dal soggetto legittimato (es. mancata qualifica dirigenziale richiesta da norme successive) e richiamava la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, come causa di invalidità degli atti
La decisione
La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600/1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera di livello direttivo; tale figura corrisponde, secondo il contratto del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, al "funzionario di area terza". Non è richiesta la qualifica dirigenziale formale. Di conseguenza, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16/2012 non produce effetti invalidanti sugli atti che risultano sottoscritti da tali funzionari di carriera direttiva: gli avvisi di rettifica/accertamento restano validi
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Imposta l'obbligo di sottoscrizione degli avvisi di accertamento e rettifica da parte del capo dell'ufficio o di altro funzionario delegato di carriera di livello direttivo; tale requisito è imprescindibile a pena di nullità, ma si realizza anche mediante la sottoscrizione di un funzionario "di area terza" ai sensi del contratto di lavoro
d.l. 16/2012, art. 8 (convertito dalla legge n. 44/2012)
La declaratoria di incostituzionalità di talune disposizioni non incide sulla validità degli atti quando la normativa primaria (art. 42 DPR 600/73) continui a consentire la sottoscrizione da parte di funzionari di carriera direttiva (es. area terza); dunque l'eventuale requisito di qualifica dirigenziale introdotto o richiamato dalla norma impugnata non è necessario per la validità degli atti se sussiste la sottoscrizione da parte del funzionario di carriera delegato
Contratto del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005
Definisce la classificazione del personale per aree; la figura del "funzionario di area terza" è considerata personale di livello direttivo di carriera e quindi idonea a sostituire il capo dell'ufficio ai fini della sottoscrizione degli atti ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73
Massime di principio
- La sottoscrizione degli avvisi di accertamento e rettifica deve essere effettuata dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato di carriera di livello direttivo: se la sottoscrizione è apposta da un "funzionario di area terza" (secondo il contratto delle agenzie fiscali) l'atto è valido anche in assenza della qualifica dirigenziale formale
- La dichiarazione di incostituzionalità di norme che richiedano espressamente una qualifica dirigenziale non determina automaticamente la nullità degli atti già sottoscritti, se resta rispettato il requisito della sottoscrizione da parte di un funzionario di carriera direttiva previsto dall'art. 42 DPR 600/73
- Nel sollevare un'eccezione di nullità per vizi di sottoscrizione occorre verificare la qualità soggettiva del sottoscrittore (appartenenza alla carriera, livello direttivo/area terza) e l'esistenza di una delega valida: l'assenza totale di sottoscrizione o la firma di persona non autorizzata continua a poter comportare la nullità dell'atto
- In casi analoghi, per difendere la validità degli atti l'amministrazione deve dimostrare che la sottoscrizione è stata effettuata da soggetto legittimato per carriera e livello; per il contribuente che agisca come ricorrente conviene documentare la mancanza della legittimazione o l'inesistenza della delega
- È importante controllare la normativa temporale e contrattuale applicabile al periodo in cui l'atto è stato emanato (contratti collettivi, riforme legislative, eventuali modifiche delle qualifiche), poiché la legittimazione del sottoscrittore va valutata alla data della sottoscrizione
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