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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27881/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con ordinanza del 31 marzo 2026 il Tribunale di Catanzaro ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per la partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico e per tre reati-fine in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e sulla sua partecipazione, sostenendo che dagli atti emergesse solo una fase progettuale, priva di struttura stabile, canali di approvvigionamento affidabili, cassa comune e reale operatività; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p., assumendo che le condotte fossero finalizzate a reperire denaro per spese legali e sostegno familiare, non al rafforzamento della cosca, e che non fosse dimostrata la consapevolezza del contributo al sodalizio mafioso; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante dell'ingente quantità, ritenuta sulla base del valore economico della sostanza e non del principio attivo; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, per asserita mancanza di ulteriori contatti, limitatezza degli episodi contestati e distanza temporale tra fatti e misura. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del compendio indiziario, preclusa in sede di legittimità, che le motivazioni del riesame erano congrue e che l'aggravante dell'ingente quantità difettava comunque di interesse in rapporto alla misura cautelare applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame fosse sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, sia quanto alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e al ruolo partecipativo dell'indagato, sia quanto all'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e alle esigenze cautelari. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché l'aggravante dell'ingente quantità non incideva sulla legittimità della custodia cautelare nel caso concreto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Per integrare il delitto associativo è necessario un accordo criminoso stabile tra almeno tre persone, un programma indeterminato di delitti in materia di stupefacenti e un minimo di organizzazione destinata a perdurare oltre i singoli reati-fine; la partecipazione può desumersi da qualsiasi contributo, anche minimo, ma consapevolmente funzionale al programma del sodalizio.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante ricorre quando il contributo dell'agente è consapevolmente funzionale al rafforzamento economico o del prestigio della compagine mafiosa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del riesame sulla consapevolezza dell'indagato.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Le esigenze cautelari possono essere fondate su circostanze concrete, come gravità delle condotte, professionalità nel settore e precedenti specifici, idonee a dimostrare un pericolo di reiterazione attuale e concreto non fronteggiabile con misure meno afflittive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

    La Cancelleria è onerata degli adempimenti conseguenti alla decisione in materia cautelare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro ordinanze in materia cautelare personale, la Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito degli indizi: sono scrutinabili solo violazioni di legge e manifeste illogicità della motivazione secondo i canoni del giudizio di legittimità.
  • Per il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti non è necessaria la prova di una struttura verticistica o complessa: è sufficiente un vincolo stabile, un minimo di organizzazione e un programma criminoso proiettato oltre i singoli episodi.
  • La partecipazione all'associazione può essere provata anche attraverso condotte diverse dal concorso nei singoli traffici, purché il contributo sia anche minimo ma non insignificante e sia consapevolmente funzionale alla vita del sodalizio.
  • La breve durata del periodo di osservazione non impedisce di desumere l'esistenza di un'associazione, se gli elementi raccolti mostrano un sistema già collaudato e un inserimento funzionale dell'indagato.
  • In sede cautelare, la censura di una singola aggravante è inammissibile per difetto di interesse quando tale aggravante non incide sull'an o sul quomodo della misura applicata.
  • Le esigenze cautelari possono essere confermate sulla base di elementi fattuali specifici, come professionalità nel reato, stabilità del contesto criminale e precedenti specifici, senza che sia sufficiente una generica contestazione della capacità operativa del sodalizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure cautelariSpaccioTraffico di influenze illecite
RamiProcesso penaleStupefacentiReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

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