Sentenza n. 547/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. IV, n. 1596/2025, resa tra le parti, e notificata in data 14 luglio 2025 che ha accolto il ricorso (n.1451/2025 R.R) proposto in primo grado dalla signora Sonia Carrozza per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 325 del 29.08.2024 avente ad oggetto: «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato, inquadrati “nell’area dei funzionari e dell'elevata qualificazione”, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, da destinare al Distretto Socio Sanitario n. 39. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA» nella parte in cui i suelencati controinteressati sono stati dichiarati idonei; - dei verbali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, relativi ai lavori della Commissione esaminatrice, redatti tra il 12 gennaio 2024 e il 19 agosto 2024; - della determinazione n. 368 del 30 novembre 2023, nella parte in cui ammette al concorso i controinteressati; - del Bando di concorso, pubblicato il 9 ottobre 2023 e approvato con determina dirigenziale n. 320 del 6 ottobre 2023, ove interpretato nel senso di ritenere che tra i requisiti di ammissione siano comprese o equiparate le lauree triennali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. IV, n. 1596/2025, che aveva accolto il ricorso contro l’ammissione e l’idoneità in graduatoria di candidati privi, secondo il TAR, del titolo di studio richiesto
Esito
La controversia
La controversia originaria riguardava un concorso pubblico per titoli ed esami per cinque posti di assistente sociale a tempo pieno e indeterminato presso il Distretto Socio Sanitario n. 39. La candidata collocata al 25° posto aveva impugnato la graduatoria definitiva, i verbali della commissione, l’ammissione dei candidati controinteressati e il bando, sostenendo che alcuni concorrenti collocati prima di lei possedessero soltanto lauree triennali in Scienze del Servizio Sociale o Servizio Sociale e non il titolo di studio richiesto. Il TAR aveva ritenuto che tali lauree triennali non fossero equiparabili alla laurea vecchio ordinamento in Servizio Sociale né alle lauree specialistiche o magistrali previste dai decreti ministeriali richiamati, accogliendo il ricorso. I candidati controinteressati hanno proposto appello per ottenere la riforma della sentenza, ma, con atto notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, hanno successivamente dichiarato di rinunciare al giudizio per sopravvenuta mancanza di interesse alla sua prosecuzione.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato estinto il giudizio di appello per rinuncia. Ha ritenuto rituale la rinuncia perché contenuta in una dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte appellante e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, in conformità all’art. 84 c.p.a. Poiché le parti interessate alla prosecuzione non si sono opposte, e in applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha preso atto della rinuncia senza esaminare i motivi di appello né il merito della questione relativa all’equiparazione dei titoli di studio. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia; la rinuncia deve essere sottoscritta dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale, depositata presso la segreteria e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, il processo si estingue.
La rinuncia rituale, munita dei requisiti formali e temporali previsti e non opposta dalle parti interessate, determina l’estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio, senza ulteriore specificazione nel testo.
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio, senza ulteriore specificazione nel testo.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio, senza ulteriore specificazione nel testo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o all’appello può essere esercitata in ogni stato e grado del processo amministrativo, purché sia sottoscritta dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, depositata e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
- Quando la rinuncia rituale non è opposta dalle parti che abbiano interesse alla prosecuzione, il giudizio deve essere dichiarato estinto; il giudice non procede all’esame dei motivi di impugnazione né del merito della controversia.
- Il principio dispositivo del processo amministrativo impone al giudice di prendere atto della rinuncia rituale e di definire il giudizio in conformità alla volontà processuale della parte rinunciante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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