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Sentenza

Sentenza del 04/03/2019 n. 485 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta sul reddito - d.l. 78/09, art. 12 - provvista presso istituto di credito in San Marino - presunzione di reddito - sussiste - presunzione iuris tantum - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la provvista costituita presso un istituto di credito sammarinese, paese caratterizzato da un regime fiscale favorevole, fosse riconducibile a redditi sottratti a imposizione in Italia, applicando la presunzione prevista dall'art. 12 del d.l. 78/2009. Il contribuente ha cercato di fornire prova contraria sostenendo che la provvista era stata creata mediante un assegno circolare emesso da una banca italiana. Tale circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'origine fiscalmente lecita delle somme.

La decisione

La presunzione di legge è stata ritenuta applicabile e qualificata come presunzione relativa (iuris tantum), superabile dal contribuente mediante prova contraria. La produzione di un assegno circolare emesso da una banca italiana non è stata considerata idonea a vincere la presunzione, poiché non dimostrava in modo sufficiente l'origine delle somme e, rispetto a un bonifico, non costituiva la modalità più agevole e trasparente per documentare il trasferimento della provvista. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 12 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78

    La provvista presso istituto di credito estero di paese caratterizzato da un regime fiscale favorevole si presume formata tramite redditi sottratti a tassazione, salva la prova contraria del contribuente.

    La norma introduce una presunzione relativa: la disponibilità di somme presso un istituto di credito situato in un paese a fiscalità privilegiata consente di presumere che tali somme derivino da redditi non dichiarati, ma il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova concreta, specifica e documentata dell'origine lecita e fiscalmente corretta della provvista.

Massime di principio

  • La detenzione di disponibilità finanziarie presso banche di paesi caratterizzati da regimi fiscali favorevoli può attivare una presunzione di provenienza da redditi sottratti a tassazione.
  • La presunzione è iuris tantum: non determina automaticamente l'accertamento definitivo, ma trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare l'origine delle somme.
  • La mera tracciabilità formale dell'operazione, come l'utilizzo di un assegno circolare emesso da una banca italiana, può non essere sufficiente se non consente di ricostruire con precisione la provenienza economica delle somme.
  • La prova contraria dovrebbe essere completa, documentata e coerente con la situazione patrimoniale e reddituale del contribuente, ad esempio attraverso documenti bancari, contratti, atti di vendita, successioni, finanziamenti o redditi già dichiarati.
  • Quando esistono modalità di trasferimento più trasparenti e facilmente verificabili, come il bonifico bancario, l'utilizzo di strumenti meno idonei a ricostruire la provenienza delle somme può indebolire la posizione del contribuente.

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