Sentenza del 05/08/2015 n. 16417 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. - Cessione di credito a garanzia di un precedente finanziamento - Tassazione separata - Imposta di registro in misura proporzionale - Applicabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sosteneva che l'apertura di credito e la successiva cessione del credito costituissero un'unica e inscindibile operazione di finanziamento, esente da IVA. Invocava quindi il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e chiedeva che la cessione fosse assoggettata all'imposta di registro in misura fissa. La Corte ha invece ritenuto che i due atti, stipulati in date diverse e dotati di autonome cause, costituissero negozi distinti, sebbene collegati: l'apertura di credito aveva causa nell'affidamento bancario, mentre la cessione aveva autonoma funzione di garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società e confermato la tassazione proporzionale della cessione del credito. La cessione, essendo successiva e funzionalmente collegata ma non inscindibilmente incorporata nell'apertura di credito, non poteva beneficiare della tassazione unitaria. Inoltre, avendo finalità esclusivamente di garanzia e non comportando una prestazione remunerata della banca, essa era fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972. L'Agenzia delle Entrate ha quindi correttamente applicato l'imposta di registro in misura proporzionale. La società è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali, quantificate in 1.350 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21
Il discrimine tra tassazione unica e tassazione separata è ancorato alla distinzione fra negozio complesso e negozi collegati.
Il negozio complesso, caratterizzato da una causa unica, è soggetto a tassazione unitaria; i negozi collegati, invece, conservano cause autonome e sono soggetti a tassazione separata.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
La norma non consente di riqualificare come unico negozio due atti distinti quando non esiste un vincolo di connessione o compenetrazione immediata e necessaria imposto dalla legge o dalla natura obiettiva del contratto.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40
Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non determina l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa quando l'operazione è concretamente estranea al campo IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. a)
Le cessioni aventi a oggetto denaro o crediti in denaro sono escluse dal novero delle cessioni imponibili ai fini IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3
La cessione di credito con finalità di garanzia non costituisce una prestazione di servizi imponibile, poiché non comporta una prestazione remunerata né uno scambio diretto tra servizio e corrispettivo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 4
L'esenzione IVA prevista per determinate operazioni finanziarie non si applica automaticamente a un atto distinto, quale la cessione di credito a garanzia, se quest'ultimo è fuori dal campo IVA per assenza del presupposto oggettivo.
Massime di principio
- Quando un contratto di finanziamento e un atto di garanzia sono stipulati separatamente e hanno cause autonome, il collegamento funzionale non basta a ottenere una tassazione unitaria: ciascun atto deve essere tassato separatamente.
- La cessione di un credito a scopo di garanzia, se non costituisce una prestazione remunerata, è normalmente estranea al campo IVA; di conseguenza può scontare l'imposta di registro in misura proporzionale.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera solo se l'atto rientra effettivamente nel campo di applicazione dell'IVA, anche se eventualmente esente; non opera per atti esclusi ab origine dal campo IVA.
- Per stabilire se vi sia un negozio complesso o una pluralità di negozi collegati occorre verificare la causa concreta, la struttura degli atti, la loro autonomia giuridica e l'eventuale necessaria compenetrazione prevista dalla legge o obiettivamente imposta dal contratto.
- La finalità di garanzia è normalmente accidentale rispetto al finanziamento: salvo che la garanzia sia elemento strutturale e inscindibile del finanziamento stesso, l'atto di garanzia mantiene la propria autonomia fiscale.
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