Sentenza del 27/10/2016 n. 5543 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - P.V.C. - 60 giorni - Urgenza - Deroga norma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'avviso di accertamento emesso prima dello spirare dei 60 giorni dalla notifica del P.V.C. è stato ritenuto nullo. L'imminente scadenza dei termini di accertamento non è stata considerata, di per sé, una valida ragione di urgenza per derogare al termine dilatorio previsto a tutela del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni decorrente dalla notifica del processo verbale di constatazione (P.V.C.). Tale termine consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste all'Amministrazione finanziaria. L'Amministrazione ha sostenuto che l'imminente scadenza del termine per l'accertamento costituisse una situazione di urgenza idonea a giustificare la deroga al termine.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di 60 giorni è una garanzia procedimentale del contribuente. La sua violazione comporta la nullità dell'avviso, salvo che l'Amministrazione dimostri una situazione concreta, specifica e motivata di particolare urgenza. La mera imminente scadenza del termine per l'accertamento non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento segue la notifica di un P.V.C., occorre verificare che siano trascorsi almeno 60 giorni, salvo una particolare e motivata urgenza.
- La deroga al termine dilatorio non è automatica: l'Amministrazione deve indicare nell'atto ragioni concrete, specifiche e non meramente generiche.
- L'approssimarsi della decadenza dal potere di accertamento, considerato isolatamente, normalmente non giustifica l'emissione anticipata dell'avviso.
- In caso di violazione del termine, il contribuente può contestare la validità dell'avviso, verificando anche la disciplina applicabile e l'eventuale presenza di una motivazione effettiva sull'urgenza.
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