Cassazione Penale, Sentenza n. 6823/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo indicato nel provvedimento (dal 5/2/2017 al 21/6/2008, come riportato nel testo), in seguito a procedimento penale per reati connessi all'immigrazione (artt. 110 c.p., 12, comma 3 lett. a) e b), comma 3-bis e 3-ter d. lgs. n. 286/1998). L'interessato era stato assolto in appello con sentenza divenuta irrevocabile l'8/11/2018. Il giudice della riparazione aveva rigettato la domanda rilevando, in particolare, le dichiarazioni convergenti di due migranti sbarcati (Sagnang Abdul e Shao Youssefma) che indicarono il ricorrente come timoniere del gommone e la sua presenza a bordo al momento dello sbarco; inoltre il giudice ritenne inverosimili le dichiarazioni spontanee dell'imputato durante il dibattimento. In Cassazione il ricorrente ha censurato l'uso esclusivo (o prevalente) delle due testimonianze, la mancanza di specificazione del comportamento che integri colpa grave e l'assenza di prova di una partecipazione organizzativa alla condotta illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il diniego della riparazione è motivato e conforme alla legge: il giudice della riparazione può autonomamente valutare, anche con gli stessi elementi probatori del processo di cognizione, se la condotta dell'interessato abbia dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello che ha ritenuto attendibili e pertinenti le dichiarazioni convergenti dei due migranti, da valutare nel contesto in cui furono rese (immediate allo sbarco), e ha ritenuto che la presenza del ricorrente a bordo e il suo comportamento fossero idonei, per grave negligenza o imprudenza, a determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria. Ha inoltre posto rilievo sulla inverosimiglianza delle affermazioni spontanee del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La norma riconosce il diritto alla riparazione salvo che l'interessato abbia volontariamente o per colpa grave contribuito all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; in tal caso il diritto è escluso.
art. 43 cod. pen.
Richiamato per definire la nozione di colpa: nel giudizio riparatorio la colpa grave si identifica con condotte di macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza tali da rendere prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata: Sez. Unite n. 43/1995, n. 32383/2010, n. 51779/2013 e altre)
Principi consolidati: 1) il dolo è anche la condotta consapevole che, secondo l'esperienza, sia idonea a creare allarme sociale e a far intervenire l'autorità; 2) il giudice della riparazione opera un giudizio autonomo rispetto al giudizio di cognizione, valutando se le condotte dell'interessato abbiano avuto incidenza causale sull'adozione della misura cautelare; 3) il giudizio d'idoneità delle condotte va effettuato ex ante.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa rispetto al giudice penale di cognizione: può rivalutare le stesse prove non per accertare reati ma per stabilire se la condotta dell'interessato abbia causato, per dolo o colpa grave, la custodia cautelare.
- Dichiarazioni convergenti rese immediatamente dagli occupanti di un'imbarcazione possono avere rilievo decisivo nel giudizio di riparazione se valutate nel contesto (tempestività e attendibilità generale).
- La semplice assoluzione nel merito non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo se emerge che l'interessato ha tenuto una condotta caratterizzata da grave negligenza o da volontarietà idonea a ingenerare l'intervento dell'autorità.
- La colpa grave nel giudizio di riparazione si configura quando vi è una condotta macroscopicamente negligente, imprudente o trascurata che, ex ante, rende prevedibile l'adozione di misure restrittive.
- Le dichiarazioni spontanee dell'interessato, se ritenute inverosimili o contraddittorie, possono indebolire la sua pretesa risarcitoria poiché concorrono alla valutazione complessiva della sua responsabilità nella causazione della custodia.
- Il giudice della riparazione non può accertare fatti che in sede di cognizione sono stati espressamente esclusi, né escludere fatti riconosciuti nella fase di cognizione, ma può valutare le circostanze per il solo profilo della loro idoneità a determinare la misura cautelare.
- Nelle ipotesi di trasporto di migranti, la presenza e il ruolo (anche apparente) a bordo al momento dello sbarco possono essere considerati elementi rilevanti per escludere il diritto all'indennizzo se contribuiscono a giustificare l'intervento dell'autorità.
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