Parere n. 395/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Fuelpower s.r.l., contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia delle dogane e dei monopoli – DT VII – Direzione regionale per la Sicilia – Ufficio dei monopoli per la Sicilia – Sezione operativa territoriale di Caltanissetta, per l’annullamento: i) del provvedimento di rigetto dell'istanza della Fuelpower s.r.l. per l'istituzione di una rivendita speciale di tabacchi presso l'impianto di distribuzione di carburanti sito in Caltanissetta, Via S. Averna - C.da Calderaro; ii) di qualsiasi altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, compreso, quindi, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge 241/90 e s.m.i. del 29 marzo 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del rigetto dell’istanza per l’istituzione di una rivendita speciale annuale di tabacchi presso un impianto di distribuzione di carburanti sito in Caltanissetta, nonché degli atti connessi, compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha respinto l’istanza del 24 marzo 2021 volta all’istituzione di una rivendita speciale annuale di tabacchi presso un distributore di carburanti. Con un unico motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della l. 1293/1957, dell’art. 53 del d.P.R. 1074/1958, del d.l. 98/2011, del d.m. 38/2013, del d.m. 51/2021 e della l. 37/2019, nonché eccesso di potere, travisamento ed errore nei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza. La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che presso una stazione automobilistica, destinataria di una disciplina peculiare e derogatoria, possono essere istituite rivendite speciali. L’Agenzia ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Poiché il fascicolo non è stato ritenuto ancora maturo per la decisione, la Sezione ha disposto un’integrazione istruttoria e il contraddittorio sulla relazione dell’Amministrazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso né le questioni preliminari né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmetta la relazione istruttoria alla ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione del parere. La ricorrente potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro 20 giorni dalla ricezione della relazione, trasmettendole al Ministero o depositandole presso la Sezione e fornendo prova dell’invio al Ministero. Il Ministero dovrà quindi trasmettere, entro i successivi 10 giorni dal ricevimento delle eventuali osservazioni, una relazione integrativa definitiva, dando conto delle deduzioni della ricorrente e della loro trasmissione. Nelle more, la Sezione ha sospeso l’adozione del parere e rinviato la trattazione a una successiva adunanza. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023, in adesione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia, secondo cui le garanzie convenzionali, compresa quella relativa alla ragionevole durata del processo ex art. 6 CEDU, si applicano anche al ricorso straordinario.
Osservazioni
Integrazione istruttoria e trasmissione della relazione
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli deve trasmettere la relazione istruttoria alla parte ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione del parere.
Osservazioni e controdeduzioni della ricorrente
La ricorrente dispone di 20 giorni dalla comunicazione della relazione istruttoria per formulare osservazioni e controdeduzioni, da inviare direttamente al Ministero oppure da depositare presso la Sezione, dando prova dell’invio al Ministero.
Relazione integrativa definitiva
Entro i successivi 10 giorni dal ricevimento delle eventuali osservazioni e controdeduzioni, il Ministero deve trasmettere una relazione integrativa definitiva, dando conto delle deduzioni presentate e della prova della loro trasmissione.
Questioni in rito e nel merito
Ogni questione preliminare e di merito è stata lasciata impregiudicata, non essendo il ricorso ancora maturo per la decisione.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base del preavviso di rigetto comunicato dall’Agenzia alla ricorrente.
art. 22 l. 1293/1957
È indicata dalla ricorrente tra le disposizioni che, a suo avviso, sarebbero state violate o falsamente applicate in relazione all’istituzione della rivendita speciale di tabacchi.
art. 53 d.P.R. 1074/1958
È indicato dalla ricorrente tra le disposizioni rilevanti per la disciplina dell’istanza di istituzione della rivendita speciale.
d.l. 98/2011
È richiamato dalla ricorrente quale fonte asseritamente violata o falsamente applicata.
d.m. 38/2013
È richiamato dalla ricorrente quale disciplina applicabile alla fattispecie.
d.m. 51/2021
È richiamato dalla ricorrente insieme al d.m. 38/2013 quale fonte asseritamente violata o falsamente applicata.
l. 37/2019
È richiamata dalla ricorrente tra le fonti asseritamente violate o falsamente applicate.
art. 6 CEDU
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023 e della sentenza CEDU Mediani contro Italia, le garanzie convenzionali, inclusa quella sulla ragionevole durata del processo, sono riferibili anche al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Quando il Consiglio di Stato ritiene che un ricorso straordinario non sia maturo per la decisione, può sospendere l’adozione del parere e disporre specifici incombenti istruttori, assicurando il successivo contraddittorio tra amministrazione e ricorrente.
- La relazione istruttoria dell’amministrazione deve essere portata a conoscenza del ricorrente quando ciò sia necessario per consentire osservazioni e controdeduzioni prima della definizione del ricorso straordinario.
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, il Consiglio di Stato può richiedere una relazione integrativa definitiva che dia conto delle osservazioni del ricorrente e della prova della loro trasmissione all’amministrazione.
- Le questioni di rito e di merito restano impregiudicate quando la Sezione dispone un rinvio per integrazione istruttoria e sospende l’adozione del parere.
- Le garanzie previste dall’art. 6 CEDU, compresa quella relativa alla ragionevole durata del processo, si applicano anche al procedimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Ricorso straordinario sull’istituzione di una rivendita speciale di tabacchi
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da Fuelpower s.r.l. contro il rigetto, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’istanza per l’istituzione di una rivendita speciale annuale di tabacchi presso un impianto di distribuzione di carburanti sito nel Comune di Caltanissetta.
Premesse e svolgimento della vicenda
Il 24 marzo 2021 la società ha presentato l’istanza all’Ufficio dei monopoli competente. Il 29 marzo 2021 l’Agenzia ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. La società ha depositato una memoria il 14 aprile 2021, sostenendo che presso una stazione automobilistica, soggetta a una disciplina peculiare e derogatoria, fosse possibile istituire una rivendita speciale. Con determina del 20 ottobre 2021 l’Agenzia ha respinto definitivamente l’istanza.
La società ha quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo un unico motivo articolato nella violazione o falsa applicazione di diverse disposizioni in materia di rivendite di tabacchi, nonché in eccesso di potere, travisamento ed errore nei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa.
Posizione dell’Amministrazione
Nella relazione istruttoria l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso. L’Agenzia ha inoltre comunicato di non avere ricevuto riscontro alla richiesta, formulata con nota presidenziale del 5 gennaio 2024, volta a conoscere la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio.
Valutazioni della Sezione
La Sezione ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione. Non ha pertanto esaminato, neppure in via definitiva, le questioni di rito e di merito relative alla legittimità del diniego dell’Agenzia.
È stata disposta una specifica integrazione istruttoria:
- l’Agenzia deve trasmettere la relazione istruttoria alla ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione del parere;
- la ricorrente può presentare osservazioni e controdeduzioni entro 20 giorni dalla comunicazione della relazione;
- il Ministero deve trasmettere una relazione integrativa definitiva entro i successivi 10 giorni dal ricevimento delle eventuali deduzioni, illustrandone il contenuto e documentando l’avvenuta trasmissione.
Ragionevole durata del procedimento
La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, che ha recepito il nuovo indirizzo della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione prima, sentenza 8 settembre 2020, Mediani contro Italia. Secondo tale orientamento, le tutele previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e in particolare la garanzia della ragionevole durata dei processi prevista dall’art. 6 CEDU, si applicano anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Esito interlocutorio
Il parere ha natura interlocutoria. L’adozione del parere conclusivo è stata sospesa in attesa dell’adempimento degli incombenti istruttori e il procedimento è stato rinviato a una successiva adunanza. La Sezione ha espressamente lasciato impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito.
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