Sentenza del 06/04/2017 n. 1932 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ente impositore - Notifica accertamento - Soggetto contribuente - Ricovero ospedaliero - Compiuta notifica - Esclusione - Causa forza maggiore - Sussiste - Decorso termini opposizione - Esclusione - Inammissibilità ricorso introduttivo - Esclusione - Giudice tributario - Obbligo rimessione termini - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la comunicazione di presa in carico relativa a un accertamento esecutivo per l'anno d'imposta 2007, sostenendo di non aver ricevuto l'avviso di accertamento perché ricoverato in clinica dal 5 al 12 maggio 2012, periodo coincidente con la presunta notifica del 7 maggio 2012. Ha inoltre contestato nel merito l'accertamento sintetico del reddito, indicando somme rimpatriate tramite lo scudo fiscale, disponibilità bancarie, beni ricevuti per successione e spese sostenute con capitali esteri. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, la ritualità della notifica per compiuta giacenza e la non autonoma impugnabilità della comunicazione di presa in carico.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità pronunciata in primo grado, poiché la comunicazione impugnata era stata allegata al ricorso. Ha riconosciuto che il ricovero ospedaliero costituiva una causa di forza maggiore, tale da giustificare la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. Ha inoltre rilevato la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, dichiarando nulla la sentenza di primo grado e rinviando la causa a una diversa sezione della Commissione tributaria provinciale di Roma ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992. Le spese sono state compensate. La CTR non ha deciso definitivamente sulla fondatezza sostanziale dell'accertamento, ma ha disposto la prosecuzione del giudizio in primo grado.
Norme richiamate
Art. 153, comma 2, c.p.c.
Il giudice può rimettere in termini la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
Il ricovero ospedaliero, quando impedisce concretamente al contribuente di ricevere l'atto e di esercitare tempestivamente il diritto di difesa, può integrare una causa di forza maggiore e consentire la rimessione in termini.
Art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992
In presenza di una nullità del procedimento di primo grado derivante dalla violazione del contraddittorio o del diritto di difesa, il giudice d'appello può annullare la sentenza e rinviare la causa a una diversa sezione della Commissione tributaria provinciale.
Art. 29 del D.L. n. 78/2010
Disciplina l'accertamento esecutivo e l'affidamento delle somme all'agente della riscossione; nel caso esaminato, la comunicazione di presa in carico è stata considerata sufficientemente individuata e allegata per consentire la valutazione della controversia.
Massime di principio
- Un impedimento personale grave e documentato, come un ricovero ospedaliero coincidente con la notifica o con la scadenza del termine per impugnare, può costituire causa non imputabile e giustificare la rimessione in termini.
- La rimessione in termini non opera automaticamente: occorre allegare e dimostrare sia l'impedimento sia il suo concreto collegamento con l'impossibilità di ricevere l'atto o di proporre tempestivamente il ricorso.
- La notifica per compiuta giacenza non può essere valutata isolatamente quando il destinatario dimostra una situazione oggettiva di forza maggiore che gli abbia impedito di venire a conoscenza dell'atto.
- La mancata o erronea valutazione dell'atto effettivamente allegato al ricorso può determinare l'annullamento della sentenza per difetto di esame e di motivazione.
- Quando la violazione del diritto di difesa ha inciso sulla regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice d'appello può annullare la decisione e rimettere la causa al primo giudice, senza decidere direttamente il merito dell'accertamento.
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