Cassazione Penale, Sentenza n. 42319/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art.606 lett. c) cod. proc. pen., deducendo la nullità del decreto di irreperibilità emesso nella fase delle indagini preliminari e degli atti successivi per incompletezza delle ricerche ex art.159 cod. proc. pen.; si lamenta che le ricerche del 2015 non avrebbero incluso luoghi come il luogo di nascita o l'ultima residenza/dimora (segnalate successivamente dal ricorrente: Milano, via Conegliano 8 nel 2016 e Varese, Via Medaglie d'Oro n.8 nel 2019), con conseguente nullità della notifica del decreto di citazione e di tutti gli atti processuali successivi.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo in parte generico e in parte manifestamente infondato. Ha verificato che il decreto di irreperibilità era stato emesso il 10/06/2015 sulla base di verbale di vane ricerche dell'11/04/2015 e di accertamenti presso istituti penitenziari; che l'avviso di conclusione indagini fu notificato al difensore d'ufficio nominato; che il decreto di citazione venne poi personalmente notificato al ricorrente il 4/08/2016 a Milano (luogo dove era ristretto per altra causa). La Corte ha applicato il principio secondo cui l'obbligo di ricerche integrative ai fini del decreto di irreperibilità è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, e ha ritenuto che all'epoca il ricorrente fosse all'estero o senza dimora stabile, giustificando le ricerche effettuate. Ha inoltre osservato che la mancata notifica dell'avviso di nuova udienza per legittimo impedimento è una nullità a regime intermedio non dedotta nei termini e dunque non rilevante. Conseguentemente è esclusa la nullità degli atti di primo grado e dell'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Norma sostanziale del reato contestato (furto in abitazione); la condanna di merito è stata confermata dalla Corte d'appello e non è stata oggetto di censura rilevante in cassazione.
art. 61 n.5 c.p.
Circostanza aggravante valutata in sede di merito; la Corte ha riconosciuto l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante e la recidiva nel calcolo della pena.
art. 159 cod. proc. pen.
Regola sulle ricerche ed emissione del decreto di irreperibilità: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle ricerche effettuate, precisando che l'obbligo di compiere ricerche ulteriori è limitato dalla "oggettiva praticabilità" degli accertamenti, per cui l'omissione di accertamenti non praticabili non determina automaticamente nullità.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Previsto l'avviso di conclusione indagini; nel caso l'avviso fu notificato tramite difensore d'ufficio nominato dopo il decreto di irreperibilità, ritenuto regolare.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Prevede la rinnovazione della notifica ad opera della polizia giudiziaria e la possibilità di sospensione del processo in caso di irreperibilità: la Corte ha osservato che nel caso di specie il decreto di citazione fu poi notificato personalmente, rendendo non applicabile la sospensione e consentendo la celebrazione del processo in assenza dell'imputato.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge processuale): la Corte ha ritenuto la motivazione in parte generica e, per la parte specifica, infondata alla luce degli atti e della giurisprudenza richiamata.
art. 180 e art. 182, comma 2 cod. proc. pen.
Norme sui termini per dedurre nullità: la Corte ha richiamato il principio che la nullità intermedia (es. omessa notifica dell'avviso per legittimo impedimento) deve essere dedotta nei termini stabiliti, altrimenti si considera sanata.
Legge 28 aprile 2014 n.67
Richiamata in relazione alla disciplina dell'assenza dell'imputato dopo la dichiarazione di irreperibilità e alle conseguenze procedurali (sospensione e nuove ricerche).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e prevede il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorsi ritenuti infondati o inammissibili; applicata per fissare la somma di euro 3000.
Massime di principio
- Il decreto di irreperibilità fondato su verbali di "vane ricerche" non è automaticamente nullo se non sono state compiute tutte le ricerche teoricamente elencate dall'art.159: va valutata l'oggettiva praticabilità degli accertamenti al momento delle indagini.
- La scoperta successiva di residenze o dimore del soggetto non invalida retroattivamente un decreto di irreperibilità regolarmente motivato al momento della sua emissione.
- La mancata notifica dell'avviso di nuova udienza per legittimo impedimento costituisce nullità a regime intermedio che deve essere tempestivamente fatta valere nei termini di legge, diversamente si considera sanata.
- Se la notifica personale del decreto di citazione viene effettuata successivamente e regolarmente, essa può rimuovere eventuali profili di irregolarità connessi a precedenti decreti di irreperibilità, consentendo la celebrazione del processo anche in assenza dell'imputato quando le condizioni previste dalla legge sono rispettate.
- Nel ricorso in Cassazione è essenziale formulare motivi specifici e non generici; doglianze procedurali non dedotte tempestivamente o non ben fondate sono frequentemente dichiarate inammissibili o infondate.
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