Sentenza n. 325/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, in relazione all’istanza presentata in data 11 agosto 2022 per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Palazzo Adriano”, della potenza di 30,76 MW, da realizzarsi nel territorio del Comune di Palazzo Adriano (PA), nonché delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), ricadenti anche nei Comuni di Bivona (AG) e Calamonaci (AG), ovvero, in subordine, per l’annullamento della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 169543 del 16 settembre 2025, trasmessa alla Società ricorrente a mezzo PEC in pari data, con la quale è stato comunicato che “la Scrivente ha già provveduto a trasmettere alla competente Commissione la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria tecnica e che, al completamento di tale istruttoria, ricevute le relative risultanze tecniche, procederà all’emanazione del provvedimento finale”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA relativa a un impianto agrivoltaico e opere di connessione alla RTN; in subordine, nota interlocutoria del MASE del 16 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato l’11 agosto 2022 un’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 per un impianto agrivoltaico di 30,76 MW, qualificato come strategico ai fini PNRR/PNIEC. Dopo la pubblicazione della documentazione e una prima consultazione conclusasi il 26 aprile 2023, nonché una seconda consultazione conseguente alla documentazione integrativa, pubblicata il 13 agosto 2024 e conclusasi il 28 agosto 2024, il procedimento è rimasto nella fase di istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. La diffida del 1° settembre 2025 è stata seguita dalla nota MASE del 16 settembre 2025, con cui l’Amministrazione ha comunicato soltanto di avere trasmesso la documentazione alla Commissione e di voler adottare il provvedimento finale dopo il completamento dell’istruttoria, senza indicare un termine certo. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento e dei termini perentori della VIA previsti dall’art. 25 del d.lgs. 152/2006 per i progetti PNRR/PNIEC, nonché dell’art. 2 della l. 241/1990 e dei principi di buon andamento, efficienza e certezza dei tempi. Ha inoltre richiamato l’interesse pubblico alla tempestiva realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e la disciplina unionale di accelerazione dei procedimenti autorizzativi. In subordine, ha chiesto l’annullamento della nota del 16 settembre 2025, ritenuta meramente soprassessoria ed elusiva dell’obbligo di provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, dichiarando illegittima l’inerzia del MASE. Ha ritenuto che, per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, l’art. 25, comma 2-bis, imponga la conclusione della VIA entro il termine complessivo di 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione: 130 giorni per l’istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la predisposizione dello schema, e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura entro 20 giorni. Il protrarsi del procedimento per anni, senza provvedimento espresso, integra violazione dell’obbligo di provvedere previsto dall’art. 2 della l. 241/1990. L’obbligo di conclusione grava autonomamente sul MASE e non viene meno per l’inerzia della Commissione tecnica o delle amministrazioni chiamate a rendere pareri endoprocedimentali; il Ministero deve eventualmente esercitare i poteri sostitutivi. Il TAR ha ordinato al MASE di riattivare il procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e di concluderlo entro i successivi 90 giorni, previa acquisizione dei pareri o esercizio dei poteri sostitutivi. Ha disposto, in caso di persistente inottemperanza e su istanza di parte, l’intervento del commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega. La domanda subordinata di annullamento della nota interlocutoria è stata assorbita. Il MASE è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa dell’istanza di VIA presentata per il progetto agrivoltaico.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti PNRR/PNIEC impone termini perentori per la conclusione della VIA, complessivamente pari a 160 giorni: 130 giorni per l’istruttoria e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua l’ambito dei progetti attuativi del PNRR e del PNIEC cui si applica la disciplina accelerata della VIA.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 31 c.p.a.
Fondamento processuale dell’azione avverso il silenzio e dell’accertamento dell’obbligo di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Consente al giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di predisporre il commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 66 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la determinazione con decreto collegiale dell’eventuale compenso spettante al commissario ad acta.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
Richiamato per l’adempimento della Segreteria al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Per i progetti di VIA rientranti nell’ambito PNRR/PNIEC, i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 hanno carattere perentorio e il loro superamento, in assenza di un provvedimento espresso, integra silenzio-inadempimento.
- L’obbligo di concludere il procedimento di VIA grava autonomamente sull’amministrazione procedente e non è escluso né sospeso dall’inerzia della commissione tecnica o delle amministrazioni competenti a rendere pareri endoprocedimentali.
- L’amministrazione procedente deve concludere la VIA anche quando gli organi o le amministrazioni coinvolti non abbiano predisposto lo schema di provvedimento o espresso il parere di competenza, ricorrendo, ove necessario, ai poteri sostitutivi previsti dall’ordinamento.
- Una comunicazione con cui l’amministrazione dichiara soltanto di attendere il completamento dell’istruttoria, senza concludere il procedimento né indicare un termine certo, non supera l’obbligo di provvedere e può essere qualificata come atto meramente interlocutorio; l’accoglimento dell’azione sul silenzio assorbe la domanda subordinata di annullamento dell’atto.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare la riattivazione e la conclusione del procedimento entro termini determinati e disporre preventivamente la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
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