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Sentenza

Sentenza n. 3501/2026 - Napoli, Sezione 6

Avverso il silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione sull’istanza di accesso agli atti del 15.12.2025, volta ad ottenere l’estratto di ruolo e le relate di notifica delle cartelle di pagamento elencate in atti; e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, con conseguente ordine di esibizione.

Giustizia amministrativa202601070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso del 15 dicembre 2025 relativa all'estratto di ruolo e alle relate di notifica di cartelle di pagamento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sull'istanza di accesso presentata il 15 dicembre 2025, chiedendo copia dell'estratto di ruolo e delle relate di notifica relative a una serie di cartelle di pagamento. Ha dedotto l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione, contestando in particolare la richiesta, formulata il 26 gennaio 2026, di presentare una nuova istanza corredata dal documento di identità, ritenuta superflua e gravosa poiché la domanda originaria era stata trasmessa dalla PEC del difensore munito di procura. In corso di giudizio l'amministrazione ha depositato la documentazione richiesta, sostenendo di non aver negato l'accesso e di aver richiesto il documento di identità del delegato a tutela dell'interessato. Il ricorrente ha preso atto dell'avvenuta esibizione, dichiarando cessata la materia del contendere, ma ha insistito per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva depositato ed esibito la documentazione richiesta, soddisfacendo integralmente l'interesse conoscitivo del ricorrente. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione relativa alla legittimità della richiesta di una nuova istanza corredata dal documento di identità. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il ricorso è stato proposto ai sensi di tale disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata per tutelarne i diritti o la dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio in materia di accesso, la produzione e l'esibizione in corso di causa dei documenti richiesti soddisfano l'interesse conoscitivo del richiedente e determinano la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione soddisfa l'interesse conoscitivo del ricorrente durante il giudizio di accesso, la controversia si definisce senza necessità di esaminare nel merito le contestazioni relative alle modalità con cui l'amministrazione aveva inizialmente gestito l'istanza.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di particolarità della fattispecie, anche quando l'amministrazione abbia prodotto in corso di giudizio la documentazione oggetto della richiesta di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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