Cassazione Penale, Sentenza n. 7165/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, in qualità di giudice del rinvio, aveva confermato l'assoluzione di Marco Volta dai reati contestati (lesioni gravissime, rapina aggravata, porto di oggetti atti ad offendere e omissione di soccorso). Il ricorrente denunciava vizio di motivazione: avrebbe contestato la valutazione delle sue dichiarazioni ritenute non coerenti, l'errata lettura delle immagini di videosorveglianza, l'omessa considerazione del possibile movente e del rapporto tra imputato e correo, l'errata attribuzione di attendibilità ad altri testi e l'ignorata coerenza del racconto che aveva portato alla condanna del correo Khazri in procedimento separato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. È stato ritenuto pacifico che la parte civile non aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado e quindi non può proporre ricorso per cassazione per contestazioni attinenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, salvo che non si tratti di questioni di diritto rilevabili d'ufficio o di supervenienze normative. Non essendo questi i casi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Norma richiamata per la limitazione nell'enunciazione del motivo di ricorso in sede di cassazione; qui è stata utilizzata per enunciare il motivo nei termini strettamente necessari alla motivazione.
art. 76 cod. proc. pen.
Principio di immanenza della costituzione di parte civile: la mancata impugnazione della sentenza di assoluzione non equivale a rinuncia alla costituzione di parte civile. Tuttavia, la Corte precisa che ciò non autorizza automaticamente la parte civile a proporre ricorso per cassazione per questioni di fatto o di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la pronuncia sulle spese processuali e per il versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
giurisprudenza di legittimità e Corte Costituzionale
Sez. 3, n. 16492 del 27/11/2020; Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017; Corte Cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186
Precedenti richiamati per chiarire i limiti della legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione quando non ha impugnato la sentenza di primo grado, e per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso ai fini delle sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Una parte civile che non ha impugnato la sentenza di primo grado non è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la conferma di quell'assoluzione per questioni riguardanti la ricostruzione dei fatti o la valutazione della prova.
- La parte civile può ricorrere in Cassazione solo in casi ristretti: questioni di diritto rilevabili d'ufficio, modifiche normative sopravvenute o interventi costituzionali che incidano sul giudizio, non per semplici censure di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per vizi di legittimazione, la Corte non entra nel merito delle censure e può condannare il ricorrente alle spese e a pagamenti alla Cassa delle ammende, salvo che non sia ravvisabile colpa nella proposizione del ricorso.
- Se si intendono contestare valutazioni probatorie o motivazioni di merito, la via corretta è l'impugnazione nei termini e nei gradi previsti (appello), non il ricorso per cassazione che è rimesso a limiti sostanzialmente di diritto.
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